Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 124 Cost. — Titolo V: le regioni, le province, i comuni
In vigore dal 1° gennaio 1948
Abrogato dall’articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Articolo abrogato dalla riforma costituzionale del Titolo V del 2001.
Articolo 124, Norma abrogata
L'articolo 124 della Costituzione, nella sua formulazione originaria, prevedeva la figura del Commissario del Governo presso ciascuna Regione. Tale istituto è stato soppresso dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha riformato organicamente il Titolo V della Parte II della Costituzione, ridisegnando i rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali. L'articolo non ha più vigore nell'ordinamento costituzionale italiano.
Domande frequenti
L'articolo 124 della Costituzione italiana è ancora in vigore?
No. L'art. 124 Cost. è stato abrogato dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, che ha riformato il Titolo V della Costituzione.
Cosa prevedeva originariamente l'art. 124 della Costituzione?
L'art. 124 disciplinava il Commissario del Governo presso le Regioni, figura di raccordo tra Stato e Regioni, eliminata dalla riforma del 2001.
Quando è stato abrogato l'art. 124 della Costituzione?
L'abrogazione è avvenuta con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, entrata in vigore il 9 novembre 2001.
Perché è stato abrogato l'art. 124 della Costituzione?
La riforma del Titolo V ha ridisegnato i rapporti Stato-Regioni su base paritaria, rendendo superflua la figura del Commissario governativo come organo di raccordo e controllo.
Art. 124 costituzione italiana: testo originario
Il testo originario prevedeva: «Un Commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione».
Fonti consultate: 1 fonte verificate