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Art. 79 Cost. — Sezione II: La Formazione Delle Leggi
In vigore dal 1° gennaio 1948
L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
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In sintesi
Amnistia e indulto richiedono legge approvata con due terzi dei voti in ogni articolo e nella votazione finale.
Ratio
L'amnistia e l'indulto rappresentano due distinti strumenti di clemenza costituzionale, sottoposti a regime autorizzatorio particolarmente rigoroso. La loro concessione richiede una deliberazione delle Camere con maggioranza qualificata dei due terzi, sia nell'esame di ogni singolo articolo che nella votazione finale. Questo vincolo procedimentale attesta l'importanza suprema di tali atti nell'ordinamento democratico. La Costituzione, inoltre, stabilisce un limite temporale invalicabile: amnistia e indulto non potranno mai estendersi a reati commessi dopo la presentazione del disegno di legge. Tale disposizione persegue l'evidente fine di prevenire la criminalità incentivata dalla prospettiva di clemenza, tutelando l'ordine pubblico e la certezza del diritto.
Analisi
La maggioranza dei due terzi rappresenta uno dei quozienti più elevati nel procedimento legislativo costituzionale. Essa garantisce una larghissima convergenza politica e, dunque, legittimazione diffusa per atti di clemenza così significativi. Tale procedura assicura che l'esercizio della clemenza non divenga strumento di maggioranze risicate, ma rifletta un consenso generalizzato. La presentazione del disegno di legge costituisce il dies a quo dal quale la protezione temporale decorre. Qualsiasi reato consumato successivamente non potrà beneficiare di amnistia o indulto, neppure se il loro procedimento deliberativo si protragga nel tempo. La legge che concede clemenza deve altresì determinare il termine entro il quale amnistia e indulto operano: tale limite temporale rappresenta un elemento costitutivo, senza il quale la clemenza rimarrebbe indefinita. La separazione tra amnistia e indulto è significativa: l'amnistia cancella il reato e il procedimento penale; l'indulto rimette o commuta la pena già inflitta. L'articolo 79 li tratta come figura unitaria sotto il profilo procedimentale, riconoscendo loro un comune regime deliberativo.
Quando si applica
L'articolo 79 trova applicazione ogni qual volta il Parlamento intenda deliberare su amnistia o indulto di rilievo generale. La procedura vincolante dei due terzi presuppone che il disegno di legge sia stato già presentato: da quel momento in poi, tutti i reati commessi hanno accesso potenziale alla clemenza, salvo quelli posteriori alla presentazione. La determinazione del termine di applicazione da parte della legge di clemenza è obbligatoria e imprescindibile. Qualsiasi violazione del quorum dei due terzi comporta illegittimità costituzionale dell'atto. La prassi consolidata vede il Parlamento esercitare tale potere con estrema parcimonia, ricorrendo alla clemenza solo in occasioni straordinarie di riconciliazione nazionale o transizione istituzionale.
Connessioni
L'articolo 79 si inscrive nella Sezione II del Titolo I della Costituzione, dedicata alla formazione delle leggi. Si correla strettamente agli articoli 70-75 Cost., che disciplinano la competenza e la procedura legislativa ordinaria. La clausola dei due terzi ricorre anche nell'articolo 138 Cost., relativa alla revisione costituzionale. Il principio della non retroattività della legge penale sfavorevole (articolo 25, comma 2 Cost.) fornisce il fondamento costituzionale della limitazione temporale nel riconoscimento della clemenza. L'esercizio del potere presidenziale di grazia (articolo 87, comma 10 Cost.) rappresenta un complemento individuale rispetto alla clemenza legislativa di massa disciplinata dall'articolo 79.
Domande frequenti
Che differenza c'è tra amnistia e indulto?
L'amnistia estingue il reato e cancella la pena, anche se già inflitta. L'indulto condona in tutto o in parte la pena ma lascia il reato e le sue conseguenze accessorie, come le pene accessorie e gli effetti civili.
Perché serve la maggioranza dei due terzi per amnistia e indulto?
La maggioranza qualificata dei due terzi, richiesta in ogni articolo e nella votazione finale, garantisce un consenso parlamentare ampio e trasversale, evitando che la clemenza venga usata per fini politici contingenti o a vantaggio di gruppi ristretti.
I reati commessi durante l'iter parlamentare del ddl sono coperti dall'amnistia?
No. La Costituzione vieta espressamente l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto ai reati commessi dopo la presentazione del disegno di legge in Parlamento, a prescindere da quando la legge viene effettivamente approvata.
Chi aveva il potere di concedere amnistia e indulto prima della riforma del 1992?
Prima della legge costituzionale n. 1 del 1992, amnistia e indulto erano concessi con decreto del Presidente della Repubblica, su delega parlamentare. La riforma ha trasferito il potere esclusivamente al Parlamento, con la maggioranza qualificata dei due terzi.
Cosa succede se il termine fissato dalla legge di indulto scade senza che il condannato abbia presentato domanda?
Il beneficio si estingue: decorso il termine stabilito dalla legge, il condannato non può più avvalersene. Il termine è un elemento essenziale del provvedimento, espressamente previsto dall'articolo 79 della Costituzione.
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