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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 31 Cost. – Titolo II: Rapporti etico-sociali
In vigore dal 1° gennaio 1948
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 3 commi della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.
Vedi anche
→Cost. art. 30 - Articolo 30 della Costituzione italiana→Cost. art. 32 - Articolo 32 della Costituzione italiana→T.U. Pubb. Impiego art. 1 - Art. 1 TUPI - Finalità ed ambito di applicazione→T.U. Immigrazione art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 286/1998 - Ambito di applicazione→CdS art. 1 - Art. 1 C.d.S.: Principi generali→Art. 29 Cost.: Titolo II: Rapporti etico-sociali→Art. 33 Cost. – Titolo II: Rapporti etico-sociali→Art. 28 Cost.: Titolo I: rapporti civili→Art. 34 Cost.: Titolo II: Rapporti etico-sociali→Art. 27 Cost.: Titolo I: rapporti civili→Art. 35 Cost.: Titolo III: rapporti economici→Art. 26 Cost.: Titolo I: rapporti civili
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 31 Cost. impone alla Repubblica di sostenere economicamente le famiglie e di proteggere maternità, infanzia e gioventù.
Ratio
L'articolo 31 Cost. attribuisce allo Stato il compito attivo di facilitare la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti familiari attraverso misure economiche e provvidenze. La disposizione riconosce che la famiglia è un bene collettivo di cui la collettività ha interesse e responsabilità nel proteggerla. Le misure economiche includono assegni familiari, agevolazioni fiscali, prestiti agevolati per l'accesso alla prima casa. La protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù rappresenta il riconoscimento della vulnerabilità biologica e sociale di questi soggetti e della necessità di tutela speciale. L'ultimo inciso sugli «istituti necessari» rimette al legislatore la configurazione concreta delle politiche pubbliche.
Analisi
Il primo comma impone allo Stato di agevolare la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti ad essa inerenti con «misure economiche e altre provvidenze». Le misure economiche includono: assegni familiari (per famiglie numerose), detrazioni fiscali per i carichi familiari, contributi per l'affitto o l'accesso alla proprietà, borse di studio per i figli. Le «altre provvidenze» comprendono servizi pubblici: asili nido, scuole, strutture ricreative. La seconda parte del primo comma richiede protezione speciale della maternità, dell'infanzia e della gioventù, favorendo gli istituti necessari. Ciò include: maternità obbligatoria con copertura economica, licenze parentali, tutela della salute materno-infantile, educazione e istruzione pubbliche gratuite. Il termine «particolarmente riguardo alle famiglie numerose» non esclude protezione per le famiglie piccole, ma riconosce che le famiglia con molti figli hanno esigenze maggiori.
Quando si applica
La norma impone allo Stato di versare assegni familiari per figli a carico, proporzionato al numero di figli e al reddito della famiglia. Prescrive agevolazioni fiscali: detrazioni per figli, coniuge a carico, disabili. Richiede servizi pubblici: asili nido a tariffe agevolate, istruzione pubblica, servizi sanitari materno-infantili. La protezione della maternità include congedo di maternità obbligatorio e facoltativo con copertura economica, divieto di licenziamento durante la gravidanza e l'allattamento, tutela sulla salute riproduttiva. La protezione dell'infanzia include il diritto all'educazione scolastica, alla salute, alla protezione da sfruttamento lavorativo. La protezione della gioventù include orientamento professionale, istruzione pubblica, protezione da forme di marginalizzazione.
Connessioni
L'articolo 31 si integra con l'art. 2 Cost. (doveri inderogabili di solidarietà), l'art. 3 (uguaglianza), l'art. 29 (diritti della famiglia), l'art. 30 (doveri dei genitori). L'art. 34 Cost. garantisce la gratuità dell'istruzione inferiore obbligatoria. L'art. 36 Cost. garantisce un trattamento economico dignitoso al lavoratore. Sul piano ordinario, il d.lgs. 151/2001 (T.U. sulla maternità e paternità) disciplina la protezione della gravidanza. La legge n. 1204/1971 disciplina la tutela della lavoratrice madre. La legge n. 633/1941 istituisce il sistema dei servizi sociali. Le singole regioni disciplinano i servizi di cura all'infanzia. La giurisprudenza costituzionale ha esteso le protezioni anche alle famiglie omogenitoriali (sentenza n. 138/2010).
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 221/2019
La Corte ha chiarito che l'art. 31, secondo comma, Cost. concerne la protezione della maternita gia in atto e non l'aspirazione a diventare genitori. Il divieto di PMA per coppie dello stesso sesso non viola dunque tale disposizione, perche non limita una protezione costituzionalmente riconosciuta.
Corte Cost., sent. n. 99/2024
La Corte ha esteso la tutela ex art. 31 Cost. al congedo parentale nel pubblico impiego con figli sotto i tre anni, dichiarando illegittimo l'art. 42-bis del D.Lgs. 151/2001 nella parte che restringeva i trasferimenti temporanei alla sede di residenza o di lavoro dell'altro genitore.
Domande frequenti
Cosa dice esattamente l'articolo 31 della Costituzione italiana?
L'art. 31 Cost. stabilisce che la Repubblica agevola, con misure economiche e altre provvidenze, la formazione della famiglia e l'adempimento dei suoi compiti, con riguardo speciale alle famiglie numerose; protegge inoltre la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Qual è il rapporto tra gli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione italiana?
I tre articoli formano il nucleo costituzionale sulla famiglia: l'art. 29 riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio; l'art. 30 disciplina i doveri verso i figli; l'art. 31 impone allo Stato di sostenere economicamente la famiglia e di proteggere maternità, infanzia e gioventù.
Quali leggi attuano l'articolo 31 della Costituzione in materia di maternità?
Le principali leggi attuative sono il d.lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità e paternità), che disciplina congedi, indennità e divieto di licenziamento, e il d.lgs. 105/2022, che ha rafforzato il congedo di paternità obbligatorio.
Cosa si intende per 'famiglie numerose' ai fini dell'art. 31 della Costituzione?
La Costituzione non fissa una soglia numerica: è il legislatore ordinario a definirla caso per caso. Normalmente si considerano numerose le famiglie con tre o più figli a carico; alcuni benefici (come l'assegno unico maggiorato) scattano dal quarto figlio.
L'art. 31 Cost. tutela anche le famiglie di fatto e le coppie non sposate?
La norma parla di 'famiglia' in senso ampio. La giurisprudenza costituzionale e ordinaria tende ormai ad estendere molte tutele anche alle famiglie di fatto e alle unioni civili (l. 76/2016), interpretando l'art. 31 in combinato disposto con gli artt. 2 e 3 Cost.
Fonti consultate: 2 fontei verificate