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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 713 c.p. Misura di sicurezza

In vigore dal 1° luglio 1931

Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti può essere sottoposto alla libertà vigilata.

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In sintesi

  • Consente al giudice di applicare la libertà vigilata come misura di sicurezza post-pena
  • Riguarda condannati per contravvenzioni nei capitoli precedenti (possesso ingiustificato, ricettazione, ecc.)
  • Libertà vigilata implica controllo periodico, obbligo di dimora, divieto di frequentare certi luoghi
  • È una misura accessoria, non sostitutiva della pena principale

Art. 713 c.p.: il condannato per contravvenzioni di polizia morale può essere sottoposto a libertà vigilata come misura di sicurezza.

Ratio

L'articolo 713 è una disposizione di diritto di sicurezza penale che permette l'applicazione di misure di sicurezza personale 'post modum' (cioè dopo la condanna). La libertà vigilata è una misura che consente al condannato di rimanere libero ma sottoposto a controllo. La ratio è la 'prevenzione speciale': il condannato potrebbe ripetere il comportamento, quindi lo Stato lo monitora. Questa norma riflette la teoria della 'pericolosità' del soggetto oltre la mera colpevolezza.

Storicamente, le contravvenzioni di polizia morale erano considerate il frutto di uno 'stato pericoloso' o di una 'tendenza abituale al delitto' (es. vagabondaggio, mendicità). Da qui la necessità di misure di controllo post-pena. Tuttavia, molte di queste contravvenzioni sono state abrogate; l'articolo 713 rimane come norma di cornice generale.

Analisi

L'articolo 713 è una norma procedurale/cautelare più che sostanziale. Non crea una nuova fattispecie criminosa; autorizza semplicemente il giudice a irrogare una misura accessoria (libertà vigilata) su colui che sia già stato condannato per uno dei reati del capo XX. La libertà vigilata comporta l'obbligo di: (a) fare rotta entro il territorio assegnato; (b) presentarsi periodicamente all'autorità; (c) potenzialmente mantenere una professione lecita; (d) astenersi da comportamenti specifici (frequentazione di certi locali, contatti con persone pericolose).

La durata della libertà vigilata non è specificamente fissata nell'articolo 713, ma è rimessa alla discrezionalità del giudice. Tipicamente, può durare da sei mesi a due anni. È una misura che segue la pena principale; non la sostituisce.

Quando si applica

Caso pratico: Tizio è condannato per ricettazione (art. 648) in concorso con acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712). Oltre alla pena detentiva principale, il giudice può ritenere che Tizio presenti una pericolosità sociale (ad es., è un ricettatore 'abituale'). In questo caso, al termine della pena detentiva, Tizio può essere sottoposto a libertà vigilata per 12 mesi. Durante questo periodo, Tizio rimane libero ma deve presentarsi ogni 15 giorni ai carabinieri, non può allontanarsi dal suo comune di residenza senza permesso, e non può frequentare i 'bazar' o mercati dove aveva solitamente ricevuto beni rubati.

Un altro caso: Caio è condannato per omessa denuncia (art. 709). Il giudice, ritenendo che Caio non sia particolarmente pericoloso (ad es., ha agito negligentemente, non abitualmente), potrebbe decidere di non applicare la libertà vigilata. La misura è discrezionale.

Connessioni

L'articolo 713 rimanda agli articoli 707-712 (tutte le contravvenzioni del capo XX), di cui molte ormai abrogate o inapplicabili. La misura della libertà vigilata è regolata globalmente dagli articoli 201-206 c.p. (misure di sicurezza personali). Per quanto riguarda le procedure di imposizione, si fa rimando al Codice di Procedura Penale (articoli 283-289 circa). La Corte Costituzionale ha più volte vagliato la legittimità della libertà vigilata, affermandone la costituzionalità quando proporzionata e motivata.

Altre misure di sicurezza: libertà controllata, collocamento in casa di cura, confisca (misure patrimoniali). L'articolo 713 è specifico per le contravvenzioni di cui ai capitoli precedenti, ma il principio di libertà vigilata si applica anche a delitti di una certa gravità.

Domande frequenti

La libertà vigilata è sempre applicata dopo una condanna per ricettazione?

No, è discrezionale. Il giudice la applica solo se ritiene che il condannato presenti una 'pericolosità sociale' concreta e un rischio di recidiva. Può anche non applicarla per reati minori.

Quanto dura la libertà vigilata?

Non c'è durata fissa. Il giudice la stabilisce da pochi mesi fino a alcuni anni, a seconda della gravità e della pericolosità. Mediamente 6-24 mesi.

Durante la libertà vigilata, posso andare al lavoro e in vacanza?

Per lavoro sì, normalmente. Per vacanza o brevi gite, devi chiedere permesso ai carabinieri. Se il permesso è negato, non puoi andare senza violare la misura.

Se violo la libertà vigilata, che succede?

Commetti un reato aggiuntivo (violazione di misura di sicurezza). Puoi essere arrestato, e la misura può essere inasprita (ad es., da libertà vigilata a custodia cautelare).

Posso fare ricorso contro l'applicazione della libertà vigilata?

Sì, entro 30 giorni dalla sentenza di condanna. Devi provare al giudice che non sei pericoloso o che la misura è sproporzionata.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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