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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 588 c.p. – Rissa
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a lire tremila.
Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da sei mesi a sei anni. La stessa pena si applica se la uccisione, o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 587 - Art. 587 Codice Penale: Abrogato→Cod. pen. art. 589 - Articolo 589 Codice Penale: Omicidio colposo→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 586 c.p.: Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto→Articolo 590 Codice Penale: Lesioni personali colpose→Articolo 590-bis Codice Penale: Computo delle circostanze→Articolo 585 Codice Penale: Circostanze aggravanti→Articolo 591 Codice Penale: Abbandono di persone minori o incapaci→Articolo 584 Codice Penale: Omicidio preterintenzionale→Art. 592 Codice Penale: Abrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Rissa: partecipazione punita con multa fino a 309 euro; con morte o lesioni: 3 mesi-5 anni di reclusione.
Ratio
La rissa è disciplinata come delitto autonomo per valorizzare la tutela dell'ordine pubblico. La ratio della norma è duplice: punire la turbativa della pace pubblica (rissa semplice con multa leggera) e elevare la sanzione quando la rissa degenera in lesioni o morte. Il legislatore riconosce che in una rissa il colpevole non sempre controlla esattamente l'evento lesivo (diffidato vs. intenzionato), ma responsabilizza comunque il partecipante per la conseguenza che si realizzi. È una forma di responsabilità 'oggettiva' per il fatto altrui in contesto collettivo.
Analisi
La norma articola due ipotesi. Prima: partecipazione a rissa senza lesioni/morte = multa fino a 309 euro (art. 588, 1° comma). Seconda: partecipazione con conseguente lesione o morte di taluno = reclusione da tre mesi a cinque anni (2° comma). Il comma 3 estende la pena anche a chi colpisce immediatamente dopo la rissa e in sua conseguenza, pur senza esservi partecipe direttamente. La definizione di rissa riposa su elementi consolidati in giurisprudenza: pluralità di persone, reciproca volontà di combattere, contiguità temporale e spaziale. Non è rissa se uno è spettatore passivo o se gli scontri sono bilaterali (duello).
Quando si applica
Applicazione classica: tifosi di squadre rivali si scontrano in strada, scambi di pugni e calci, nessuna arma. Se nessuno è ferito in modo rilevante, i partecipanti sono multati 309 euro. Se uno rimane ferito con prognosi 20 giorni, i partecipanti sono denunciati per rissa con lesioni: reclusione 3 mesi-5 anni. Se uno muore, la pena è la stessa range (3 mesi-5 anni per il semplice partecipante). Un individuo non partecipe inveisce e, dopo lo scioglimento della rissa, colpisce uno dei contendenti: se è conseguente alla rissa, anche lui è punito per rissa (dilazione temporale ristretta).
Connessioni
La norma è nel Titolo XII (Delitti contro la persona) e si coordina con lesioni (artt. 581-585) e percosse (art. 581). La Corte Costituzionale ha ritenuto legittima l'imputazione della conseguenza lesiva al partecipante che non ha materialmente colpito, quale estensione della responsabilità per fatto altrui in contesto di pericolo collettivo. Si differenzia dalla violenza privata (art. 610) per l'elemento della 'reciproca volontà di combattere'. Rimandi a legislazione sulla sicurezza pubblica e ordine pubblico.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Tizio e Caio sono tifosi di squadre rivali
In una piazza affollata iniziano una lite verbale che degenera in spintoni, pugni e calci. Sempronio, amico di Tizio, li raggiunge e partecipa agli scontri. Mevio, amico di Caio, colpisce Sempronio al viso, causandogli una lesione con 25 giorni di prognosi. Tizio, Caio, Sempronio e Mevio sono tutti denunciati per rissa con lesioni: ciascuno rischia 3 mesi-5 anni di reclusione, indipendentemente da chi ha materialmente colpito. Il giudice valuterà il ruolo di ciascuno.
Caso 2: In una discoteca scoppia una rissa tra due gruppi di persone
Gli addetti alla sicurezza intervengono e la rissa si arresta. Due minuti dopo, Filano (che era stato spinto durante la rissa ma non aveva partecipato attivamente) raggiunge uno dei contendenti in esterno e lo colpisce dicendo 'continuiamo'. Filano è denunciato per rissa per l'atto compiuto 'immediatamente dopo' e 'in conseguenza' della rissa iniziale. Rischia 3 mesi-5 anni se la lesione è significativa.
Domande frequenti
Se durante una rissa vengo colpito per sbaglio da qualcuno del mio gruppo, posso denunciare quella persona?
Dipende se la persona ha agito per legittima difesa o per semplice atto di rissa. Se è stato un errore puro, potete segnalare al giudice nella fase processuale. Se l'intento era consapevole, potete denunciare separatamente, ma il giudice esaminerà il contesto di rissa.
Se scoppia una rissa e io mi allontano immediatamente senza ferire nessuno, rischio comunque una sanzione?
Avete partecipato (anche se brevemente) alla rissa? Se sì, rischi la multa di 309 euro anche se non avete ferito. Se vi siete allontanati PRIMA che la rissa degenerasse, il giudice potrebbe scusarvi.
La rissa in una locanda o in un luogo privato è punita lo stesso?
Sì, la rissa è punibile indipendentemente dal luogo. Non conta se è su via pubblica o in proprietà privata, se c'è reciproca volontà di combattere tra più persone.
Se durante una rissa mi difendo e accidentalmente colpisco un terzo innocente, di che reato sono responsabile?
Siete comunque responsabile per la lesione provocata. La legittima difesa (art. 52) vi copre verso l'aggressore, non verso terzi. Rispondete per lesioni a danno del terzo, eventualmente con scriminante ridotta per errore.
Qual è la prescrizione per rissa con lesioni?
La prescrizione è di 10 anni dal giorno del fatto (art. 157 c.p.): è il termine medio tra lesioni (10 anni) e omicidio colposo (15 anni).
Fonti consultate: 2 fontei verificate