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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 560 c.p. Concubinato

In vigore dal 1° luglio 1931

Il marito che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la reclusione fino a due anni(1).

La concubina è punita con la stessa pena. Il delitto è punibile a querela della moglie.

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In sintesi

  • Fattispecie: marito che mantiene una concubina (relazione stabile notoria) in casa coniugale o altrove
  • Elemento costitutivo: stabilità e notorietà della relazione; convivenza o relazione duratura e nota al pubblico
  • Pena: reclusione fino a due anni per il marito; stessa pena per la concubina
  • Procedibilità: querela obbligatoria della moglie (non del coniuge meno leso, non figli)
  • Estinzione: remissione della querela, anche dopo condanna; morte della moglie; annullamento del matrimonio
  • Differenza da adulterio: il concubinato richiede stabilità e notorietà, non il semplice atto sessuale occasionale

Concubinato: marito che tiene una concubina nella casa coniugale o notoriamente altrove. Pena reclusione fino a due anni. Querela della moglie.

Ratio

La norma tutela l'unione matrimoniale da un attacco ancora più grave dell'adulterio occasionale: il mantenimento stabile di una relazione parallela che sottrae risorse economiche e affettive al matrimonio. Il legislatore richiede sia la stabilità della relazione (non rapporto episodico) sia la notorietà (conoscenza del fatto almeno nella comunità locale). L'art. 560 colpisce il marito che, consapevolmente, sostiene un'altra donna in qualità di compagna durevole.

Analisi

La fattispecie richiede: (1) stato di matrimonio del marito; (2) mantenimento di una concubina, cioè relazione sessuale stabile e notoria, non occasionale; (3) che la concubina sia tenuta nella casa coniugale o notoriamente altrove (la notorietà è elemento essenziale). Primo comma: il marito è punito con reclusione fino a due anni. Secondo comma: la concubina è punita alla stessa pena. L'elemento soggettivo richiede dolo: consapevolezza di essere coniugato e volontà di mantenere la relazione parallela. La concubina deve sapere dello stato coniugale del marito. Procedibilità: querela della moglie (non della moglie separata legalmente per colpa del marito, salvo speciale disciplina dell'art. 561).

Quando si applica

Marito che vive con moglie in casa coniugale ma mantiene un'altra donna in una stanza della stessa casa, con rapporti pubblicamente noti ai vicini. Marito che mantiene una compagna in un appartamento separato, ma la relazione è nota in città (ad esempio, frequentano locali insieme, vivono parte della settimana insieme). Marito che presenta l'altra donna agli amici come nuova compagna pur essendo ancora coniugato legalmente. Ogni configurazione richiede stabilità della relazione e notorietà almeno sociale.

Connessioni

Art. 559 c.p. (adulterio della moglie). Art. 561 c.p. (casi di non punibilità: marito non punibile se separato per colpa della moglie). Art. 562 c.p. (pena accessoria: perdita dell'autorità maritale, provvedimenti civili di separazione). Art. 563 c.p. (estinzione per remissione della querela). Diritto civile sulla separazione, divorzio e responsabilità degli adempimenti economici coniugali.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra adulterio e concubinato secondo la legge penale?

L'adulterio (art. 559) riguarda la moglie che ha rapporto sessuale extraconiugale, anche occasionale. Il concubinato (art. 560) riguarda il marito che mantiene una relazione stabile e notoria con un'altra donna. L'adulterio della moglie richiede un singolo rapporto (o pochi); il concubinato richiede stabilità durevole nel tempo e notorietà pubblica. Le pene sono simili (fino a due anni per relazione adulterina della moglie, fino a due anni per concubinato del marito).

Se il marito ha una relazione occasionale, ma non stabile, è concubinato?

No. Il concubinato richiede sia la stabilità della relazione nel tempo sia la notorietà pubblica (che la relazione sia nota almeno in cerchi sociali ristretti). Un rapporto sessuale occasionale, anche se il marito paga l'altra persona, non integra concubinato. Potrebbe però essere adulterio se la donna era consapevole dello stato coniugale, ma il concubinato no. La notorietà è elemento costitutivo essenziale.

Se le due case sono molto lontane, ma la relazione è comunque notoria, è ancora concubinato?

Sì. L'art. 560 dice 'nella casa coniugale, o notoriamente altrove': la locuzione 'notoriamente altrove' significa che la relazione è mantenuta stabile in qualunque luogo (anche lontano), purché sia pubblica e nota. La distanza geografica non importa; conta la stabilità e la notorietà della relazione davanti ai terzi.

Se la moglie lo scopre ma sceglie di non fare querela, il marito non rischia nulla penalmente?

Corretto. Il concubinato è reato procedibile a querela della moglie. Se la moglie non presenta querela, il reato non è perseguibile, anche se il comportamento del marito è provato. Se la moglie in seguito cambia idea e presenta querela, il reato diventa perseguibile da quel momento, a meno che non sia già decorso il termine di prescrizione.

Se la moglie muore, il concubinato si estingue?

Sì. Secondo l'art. 563, comma 2, il reato di concubinato (come l'adulterio) si estingue per morte del coniuge offeso (la moglie). Se la moglie muore prima di presentare querela, il reato non potrà mai essere perseguito. Se è già stata presentata querela, il procedimento si estingue alla morte della moglie.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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