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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 405 c.p. Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque impedisce o turba l’esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa (1), le quali si compiano con l’assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni. Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni.

In sintesi

  • Fattispecie: impedimento o turbamento di funzioni, cerimonie e pratiche religiose
  • Pena base: reclusione fino a due anni
  • Pena aggravata: reclusione da uno a tre anni se concorrono violenza alle persone o minaccia
  • Protezione indipendente dal luogo (culto, pubblico, privato con ministro)

Art. 405 c.p. punisce chi impedisce o turba l'esercizio di funzioni religiose con reclusione fino a due anni, aggravata se vi è violenza alle persone o minaccia.

Ratio

L'articolo 405 c.p. tutela la libertà di esercizio delle pratiche e funzioni religiose, che è aspetto fondamentale della libertà religiosa sancita dall'art. 19 Cost. La norma criminalizza l'interferenza esterna nei momenti in cui la comunità religiosa esprime collettivamente la propria fede. La ratio è assicurare che nessuno possa interrompere o turbare il culto altrui, indipendentemente dal luogo. La circostanza aggravante per violenza o minaccia riflette la gravità maggiore dell'impedimento coercitivo rispetto alla semplice perturbazione.

Analisi

La fattispecie base richiede un'azione di impedimento o turbamento dell'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose di una confessione religiosa che si compiano con assistenza di un ministro del culto oppure in luogo destinato al culto, pubblico o aperto al pubblico. La pena è reclusione fino a due anni. La ricerca giurisprudenziale distingue tra impedimento (blocco totale dell'esercizio) e turbamento (alterazione della tranquillità senza totale blocco). Ambedue sono punibili con la stessa pena. Una circostanza aggravante è prevista se concorrono fatti di violenza alle persone o minaccia: in questo caso la pena sale a reclusione da uno a tre anni. La violenza può essere fisica o psicologica; la minaccia deve essere inequivocabile.

Quando si applica

L'art. 405 si applica quando Tizio entra in una chiesa durante una Messa e grida insulti continui, impedendo che il celebrante prosegua: è turbamento. Se Caio blocca fisicamente l'ingresso a una sinagoga e impedisce fisicamente l'accesso ai fedeli durante lo Shabbat, è impedimento. Se Sempronio minaccia i musulmani che entrano in una moschea dicendo Oggi non potete pregare, ho armi, è turbamento aggravato da minaccia: pena da uno a tre anni. Se il turbamento è compiuto in luogo privato ma durante una funzione ufficiale condotta da ministro (ad es., battesimo in casa privata), l'art. 405 si applica egualmente.

Connessioni

L'articolo 405 si colloca nel capo sugli attentati contro i culti (artt. 402-407 c.p.) e rimanda agli articoli 403, 404, 406. Si interconnette con l'art. 19 Cost. (libertà religiosa) e con l'art. 21 Cost. (libertà di riunione e di espressione), creando un equilibrio: la libertà religiosa è protetta, ma non esclude la critica astratta. Connessioni anche con artt. sulla violenza (art. 110 c.p. sul concorso) e sulla minaccia (art. 612 c.p., sebbene art. 405 sia norma speciale). Vedi anche art. 1048 CPC sulle azioni possessorie per turbamento possesso, per parallelo terminologico.

Domande frequenti

Se critico una pratica religiosa durante il culto, commetto reato?

Dipende dalla modalità. Se esprimi la critica verbalmente in modo che turba la funzione (gridi, insulti), sì. Se parli tranquillamente in luogo privato o dopo il culto, è esercizio della libertà di espressione. L'art. 405 punisce il turbamento, non la critica astratta.

Posso protestare pacificamente fuori da un luogo di culto durante una funzione?

La protesta pacifica e tranquilla, purché non costituisca impedimento o turbamento effettivo del culto, è generalmente legittima per libertà di espressione. Se però entra nel luogo di culto e turba attivamente, integra il reato dell'art. 405.

Se accidentalmente disturbo un culto privato, commetto reato?

L'art. 405 richiede intenzionalità nel turbamento. Se il disturbo è accidentale (ad es., suono involontario del campanello), non integra il reato. La colpa non basta; è richiesto almeno dolo generico.

Qual è la differenza tra turbamento e impedimento?

L'impedimento blocca totalmente l'esercizio del culto (la funzione non può procede affatto). Il turbamento altera la tranquillità (la funzione procede ma è disturbata). Ambedue sono punibili ugualmente con reclusione fino a due anni, ma il linguaggio della norma è attento alla distinzione.

Se la minaccia non è rivolta direttamente ai fedeli ma al luogo di culto, vale l'aggravante?

L'art. 405, secondo comma richiede minaccia o violenza alle persone. La minaccia rivolta al luogo (Farò saltare la chiesa) potrebbe integrare minaccia ex art. 612 c.p., ma non automaticamente l'aggravante dell'art. 405. L'aggravante richiede che la violenza o minaccia sia diretta alle persone.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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