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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 372 c.p. Falsa testimonianza

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque, deponendo come testimone innanzi all’autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

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In sintesi

  • Reato a carico di chi afferma il falso, nega il vero o tace davanti al giudice
  • Applicabile a testimoni interrogati su qualsiasi fatto rilevante
  • Pena da 2 a 6 anni di reclusione
  • Indifferente il dolo specifico, basta la consapevolezza della falsità
  • Condotta punibile anche se il testimone tace ciò che sa

La falsa testimonianza, affermazione di fatti mendaci dinanzi all'autorità giudiziaria, è punita con reclusione da due a sei anni.

Ratio

La norma tutela l'accertamento della verità processuale, cardine della giurisdizione. La testimonianza rappresenta il mezzo di prova più antico e genuino: la sua integrità è essenziale affinché il giudice possa decidere secondo verità. La legge penale interviene con sanzioni severe poiché il falso testimoniale incide direttamente sull'esito dei giudizi, rischiando di determinare condanne ingiuste o proscioglimenti indebiti.

Storicamente, il reato risale alla tradizione romana e medievale, dove il spergiuro era considerato non soltanto offesa al diritto, bensì offesa al sacro (da cui l'atto del giuramento). Il moderno Codice Rocco del 1930 mantiene questa lesività nel contesto laico dello Stato democratico.

Analisi

La fattispecie contempla tre condotte alternative: (i) affermare il falso — fornire informazioni consapevolmente contrarie alla realtà; (ii) negare il vero — astenersi dal confermare fatti che il testimone conosce come veri; (iii) tacere — omettere volontariamente informazioni rilevanti. La norma è compiuta al momento della deposizione: basta una sola affermazione falsa per integrare il reato, indipendentemente dall'utilità procesuale del falso medesimo. Non è richiesto il dolo specifico di intralciare la giustizia, essendo sufficiente la consapevolezza della falsità e la volontarietà della condotta. L'elemento soggettivo è dunque il dolo generico.

L'autorità dinanzi cui deve deposarsi il testimone è qualunque autorità giudiziaria: tribunali civili, penali, amministrativi, preture, giudici monocratici, GIP. Rientra anche la deposizione davanti a commissioni d'inchiesta parlamentari. Elemento strutturale è l'interrogatorio su fatti sui quali il testimone è interrogato: il magistrato deve fare domande pertinenti al giudizio, escludendo così il caso di testimone che parla spontaneamente senza interrogazione.

Quando si applica

La fattispecie ricorre quando un teste, regolarmente convocato e posto sotto giuramento, depone falsamente. Esempi: il testimone in sede civile afferma di aver visto Tizio collidere con il veicolo di Caio, quando in realtà non era presente; il testimone in processo penale nega la presenza dell'imputato sul luogo del delitto, ben sapendo che vi era; il testimone tace intenzionalmente di aver ricevuto minacce dall'imputato, sapendo che tale circostanza sarebbe rilevante per la valutazione della pericolosità sociale. Applicazione frequente nei delitti contro il patrimonio, dove spesso il testimone possiede informazioni cruciali sulla paternità del reato.

Il reato non si consuma se il teste, interrogato, rifiuta di rispondere mediante silenzio legittimo (es. segreto professionale, legami familiari ristretti). Il silenzio punibile è quello consapevole e volontario su circostanze che il testimone conosce e potrebbe/dovrebbe rivelare senza protezione.

Connessioni

L'articolo 372 è il pilastro del capo I del Titolo VI («Delitti contro l'amministrazione della giustizia»). Si raccorda direttamente con l'art. 373 (falsa perizia), l'art. 376 (ritrattazione quale causa di non punibilità), l'art. 377 (intralcio alla giustizia mediante corruzione o minaccia). Il dolo generico richiesto differenzia l'art. 372 dall'art. 245 c.p. (usurpazione di funzioni giudiziali) e dall'art. 358 (falsa denuncia). Con il Codice di Procedura Penale, si collegano gli obblighi del testimone di cui agli artt. 496-498 cpp, che disciplinano diritti e doveri della testimonianza.

Nel diritto processuale civile, la testimonianza è regolata dagli artt. 244-266 c.p.c.; il giudice civile ha medesimi poteri coercitivi verso il testimone falso. Internazionalmente, la pena italiana (2-6 anni) è in linea con le legislazioni francese (Art. 434-12 Code pénal) e tedesca (StGB 153), che pure contemplano 2-5 anni per spergiuro davanti a corte.

Domande frequenti

Se dico il falso per sbaglio, pensando di dire la verità, rispondo di falsa testimonianza?

No. La falsa testimonianza richiede consapevolezza della falsità (dolo generico). Se il testimone sbaglia sinceramente di buona fede, non c'è responsabilità penale. Deve sussistere il dolo, cioè la volontà di affermare il falso sapendo che è falso.

Posso rifiutarmi di testimoniare per non incorrere nel reato?

Il rifiuto stesso di testimoniare è punibile (artt. 368-369 c.p.). Tuttavia, la legge tutela alcuni segreti professionali (avvocati, medici, giornalisti) e legami familiari stretti, permettendo il silenzio legittimo senza conseguenze penali.

Che differenza c'è tra falsa testimonianza e querela per calunnia?

La calunnia (art. 368 c.p.) è falsa denuncia fatta a organi giudiziari per un reato, rivolto contro una persona specifica. La falsa testimonianza è il falso affermato da testimone durante il processo. La calunnia protegge la reputazione individuale, mentre la falsa testimonianza tutela la verità processuale e l'amministrazione della giustizia.

Posso essere perdonato se confesso il falso durante il processo?

Sì, secondo l'art. 376 c.p. il testimone non è punibile se ritrae il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento. Questo incentiva l'autocorrezione e il ripristino della verità processuale.

Se il mio falso non ha influenzato la sentenza finale, comunque rispondo?

Sì. La legge non subordina la responsabilità alla concreta influenza sul risultato processuale. Basta la falsità della testimonianza dinanzi all'autorità giudiziaria per integrare il reato, indipendentemente da causale e risultato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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