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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 354 c.p. Astensione dagli incanti

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Tipizza la corruzione passiva nei concorsi pubblici e nelle aste
  • Elemento essenziale: ricezione di denaro o altra utilità per non partecipare
  • Sanzione: reclusione sino a 6 mesi o multa fino a 516 euro
  • Collega a norme sulla corruzione negli incanti pubblici
  • Penalizza il comportamento omissivo dal punto di vista della concorrenza

Astensione dagli incanti mediante corruzione: chi si astiene dal concorrere a aste pubbliche per denaro o utilità è punito con reclusione sino a sei mesi.

Ratio

L'articolo protegge la lealtà dei procedimenti di gara pubblica, garantendo che tutti i potenziali offerenti possano partecipare in condizioni eque. La norma mira a reprimere la corruzione che distorce la concorrenza negli incanti, ipotesi complementare dell'art. 353 c.p. (corruzione attiva nei pubblici incanti).

Analisi

La norma sanziona chiunque si astiene dalla gara ricevendo denaro o altra utilità. Non è richiesto che il denaro provenga dalla stazione appaltante: la norma colpisce tanto chi riceve da rivali concorrenti quanto da chiunque altro abbia interesse a escluderlo. Elemento costitutivo è l'astensione consapevole, cioè il mancato concorso a una gara altrimenti possibile, dietro corrispettivo.

Quando si applica

Ipotesi concrete: imprenditore che accetta denaro da concorrente per non presentare offerta a una gara di appalto; ditta che riceve utilità (prestazioni di servizi, sconto commerciale) affinché non partecipi a un'asta pubblica; professionista che si ritira da un bando per pagamento sottobanco. La norma si applica indipendentemente dalla natura della stazione appaltante (Stato, Comuni, enti pubblici economici, imprese di servizi pubblici).

Connessioni

Art. 353 c.p. (corruzione negli incanti pubblici, profilo attivo); art. 356 c.p. (frode nelle forniture pubbliche); artt. 1-2 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (anticorruzione). Per appalti comunitari: Direttiva 2014/24/UE. Il reato concorre con altri delitti di corruzione se sussistono elementi ulteriori (concussione, abuso di ufficio).

Domande frequenti

Chi commette il reato: solo il ricevente o anche chi paga?

Entrambi. Chi si astiene e riceve denaro risponde ex art. 354 c.p. (corruzione passiva). Chi paga per ottenere l'astensione risponde ex art. 353 c.p. (corruzione attiva negli incanti pubblici).

Che cosa significa 'astensione'?

L'astensione è il mancato concorso a una gara o licita. Non è sufficiente presentare un'offerta fittizia o al rialzo: occorre il completo non-esercizio del diritto di partecipazione che il soggetto avrebbe potuto vantare.

Vale anche per aste giudiziali o solo per appalti?

L'art. 354 c.p. si applica agli 'incanti e licitazioni indicati nell'articolo precedente' (art. 353), cioè incanti di beni dello Stato e licitazioni pubbliche in senso lato. Non copre tutte le aste giudiziali, ma quelle di carattere pubblico rientrano nell'ambito di applicazione.

È necessario che il denaro sia corrisposto subito?

No. La legge sanziona tanto il denaro «dato» quanto quello «promesso». Anche una promessa di pagamento futuro, anche se non ancora realizzata al momento dell'astensione, integra il reato.

Qual è la pena?

Reclusione sino a sei mesi oppure multa fino a 516 euro. Le pene sono alternative, a discrezione del giudice in base alle circostanze del caso e alla personalità dell'imputato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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