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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 354 c.p. – Astensione dagli incanti
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 353 - Articolo 353 Codice Penale: Turbata libertà degli incanti→Cod. pen. art. 355 - Art. 355 c.p.: Inadempimenti di contratti di pubbliche forniture→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 352 c.p.: Vendita di stampati dei quali e’ stato ordinato i→Articolo 356 Codice Penale: Frode nelle pubbliche forniture→Articolo 351 Codice Penale: Violazione della pubblica custodia di cose→Articolo 357 Codice Penale: Nozione del pubblico ufficiale→Articolo 350 Codice Penale: Agevolazione colposa→Art. 358 c.p.: Nozione della persona incaricata di un pubblico s→Articolo 349 Codice Penale: Violazione di sigilli
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Astensione dagli incanti mediante corruzione: chi si astiene dal concorrere a aste pubbliche per denaro o utilità è punito con reclusione sino a sei mesi.
Ratio
L'articolo protegge la lealtà dei procedimenti di gara pubblica, garantendo che tutti i potenziali offerenti possano partecipare in condizioni eque. La norma mira a reprimere la corruzione che distorce la concorrenza negli incanti, ipotesi complementare dell'art. 353 c.p. (corruzione attiva nei pubblici incanti).
Analisi
La norma sanziona chiunque si astiene dalla gara ricevendo denaro o altra utilità. Non è richiesto che il denaro provenga dalla stazione appaltante: la norma colpisce tanto chi riceve da rivali concorrenti quanto da chiunque altro abbia interesse a escluderlo. Elemento costitutivo è l'astensione consapevole, cioè il mancato concorso a una gara altrimenti possibile, dietro corrispettivo.
Quando si applica
Ipotesi concrete: imprenditore che accetta denaro da concorrente per non presentare offerta a una gara di appalto; ditta che riceve utilità (prestazioni di servizi, sconto commerciale) affinché non partecipi a un'asta pubblica; professionista che si ritira da un bando per pagamento sottobanco. La norma si applica indipendentemente dalla natura della stazione appaltante (Stato, Comuni, enti pubblici economici, imprese di servizi pubblici).
Connessioni
Art. 353 c.p. (corruzione negli incanti pubblici, profilo attivo); art. 356 c.p. (frode nelle forniture pubbliche); artt. 1-2 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (anticorruzione). Per appalti comunitari: Direttiva 2014/24/UE. Il reato concorre con altri delitti di corruzione se sussistono elementi ulteriori (concussione, abuso di ufficio).
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 109/2014
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, imprenditore, partecipa a un bando comunale per la gestione di un servizio pubblico. Caio, suo concorrente diretto, gli offre 10.000 euro affinché ritiri la propria offerta. Tizio accetta e non presenta la documentazione entro la scadenza. Integra l'art. 354 c.p., punito con reclusione fino a sei mesi. Caio risponde contemporaneamente di corruzione attiva ex art. 353 c.p.
Caso 2: Sempronio lavora presso un'associazione sindacale di categoria
Un'impresa costruttrice gli versa 5.000 euro «come contributo associativo» a condizione che Sempronio e il suo sindacato rinuncino a partecipare a una gara pubblica indetta dal Comune per lavori di manutenzione stradale. Sebbene non direttamente concorrente tecnico, Sempronio si astiene da una partecipazione possibile (come mandatario) e riceve utilità: integra art. 354 c.p.
Domande frequenti
Chi commette il reato: solo il ricevente o anche chi paga?
Entrambi. Chi si astiene e riceve denaro risponde ex art. 354 c.p. (corruzione passiva). Chi paga per ottenere l'astensione risponde ex art. 353 c.p. (corruzione attiva negli incanti pubblici).
Che cosa significa 'astensione'?
L'astensione è il mancato concorso a una gara o licita. Non è sufficiente presentare un'offerta fittizia o al rialzo: occorre il completo non-esercizio del diritto di partecipazione che il soggetto avrebbe potuto vantare.
Vale anche per aste giudiziali o solo per appalti?
L'art. 354 c.p. si applica agli 'incanti e licitazioni indicati nell'articolo precedente' (art. 353), cioè incanti di beni dello Stato e licitazioni pubbliche in senso lato. Non copre tutte le aste giudiziali, ma quelle di carattere pubblico rientrano nell'ambito di applicazione.
È necessario che il denaro sia corrisposto subito?
No. La legge sanziona tanto il denaro «dato» quanto quello «promesso». Anche una promessa di pagamento futuro, anche se non ancora realizzata al momento dell'astensione, integra il reato.
Qual è la pena?
Reclusione sino a sei mesi oppure multa fino a 516 euro. Le pene sono alternative, a discrezione del giudice in base alle circostanze del caso e alla personalità dell'imputato.
Fonti consultate: 2 fontei verificate