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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 311 c.p. Circostanza diminuente: lieve entità del fatto

In vigore dal 1° luglio 1931

Le pene comminate per i delitti preveduti da questo titolo sono diminuite quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

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In sintesi

  • Circostanza diminuente: applicabile a tutti i delitti del Titolo I quando il fatto è di lieve entità
  • Parametri di valutazione: natura della condotta, specie dell'azione, mezzi utilizzati, modalità, circostanze dell'azione
  • Danno/pericolo: particolare tenuità del danno o del pericolo cagionato dal fatto
  • Discrezionalità giudiziale: il giudice valuta se il fatto ricade nella «lieve entità» e applica il corrispondente decremento di pena
  • Ambito: reati contro la personalità dello Stato (cospirazione, banda, vilipendio), non esteso a fuori del Titolo I

Il giudice può ridurre le pene previste per delitti contro lo Stato quando il fatto è di lieve entità per natura, modalità, danno cagionato o particolare tenuità del pericolo.

Ratio

L'art. 311 introduce una valvola di misericordia nel quadro repressivo del Titolo I. Il Legislatore riconosce che non tutti i reati contro la personalità dello Stato hanno medesima gravità: una cospirazione embrionale, un vilipendio minore, una banda che non ha mai agito sono qualitativamente diversi da crimini di terrorismo o tentato golpe. La circostanza di lieve entità permette al giudice di scontare la pena in proporzione al grado di realizzazione e al danno/pericolo concreto.

Analisi

La norma è formulata come circostanza attenuante facoltativa («sono diminuite», non «devono essere diminuite»), lasciando al giudice un margine di discrezionalità. Ricorrono due ipotesi cumulative per invocarla: (a) il fatto sia di «lieve entità» per la natura, specie, mezzi, modalità o circostanze dell'azione, oppure (b) per la «particolare tenuità del danno o del pericolo». Non è richiesta la concorrenza di entrambi gli elementi, ma almeno uno. La valutazione è intrinsecamente casistica e non ammette criteri fissi: una banda di tre persone disarmate è di lieve entità? Dipende dagli obiettivi e dalla fase di realizzazione.

Quando si applica

L'art. 311 si applica al momento della comminazione della pena per qualsiasi delitto previsto nel Titolo I (artt. 240-314: vilipendio, lesa maestà, cospirazione, banda, associazione criminale, rivelazione di segreti, sedizione, ecc.). Il giudice può applicarla d'ufficio o su richiesta delle parti. Non è una causa di esclusione della punibilità, ma una scusante che comporta una riduzione della pena entro i limiti stabiliti dall'art. 79 (riduzione fino al terzo, o fino alla metà se concorrono altre circostanze attenuanti).

Connessioni

L'art. 311 si colloca fra i criteri di imputabilità e le circostanze del Titolo I. Rimanda implicitamente all'art. 79 (circostanze attenuanti) e all'art. 72 (misura della pena). Analogo meccanismo di «tenuità» esiste in altri settori del Codice Penale (es. art. 131-bis per piccoli furti). Non si applica ai delitti eccettuati da questo titolo (es. delitti comuni come furto, frode): la «lieve entità» dell'art. 311 è specifica del Titolo I.

Domande frequenti

L'art. 311 è facoltativo o obbligatorio per il giudice?

È facoltativo: dice «sono diminuite», non «devono essere». Il giudice può decidere di non applicarla se ritiene che il fatto non sia di lieve entità, anche se il ricorrente lo sostiene.

Se invoco l'art. 311, puoi comunque essere condannato a pena detentiva?

Sì. L'art. 311 riduce la pena, ma non la elimina. Ad esempio, una cospirazione di lieve entità potrebbe essere punita con 1 anno di reclusione anziché 5 anni, ma comunque comporta pena detentiva.

Quali elementi il giudice considera per valutare la «lieve entità»?

Il giudice considera: natura della condotta (violenza vs. pacifismo), mezzi (armi vs. manifesti), modalità (preparazione concreta vs. mera discussione), circostanze (gravità dell'obiettivo), danno (pericolo reale vs. minaccia teorica).

L'art. 311 si applica anche a reati comuni fuori dal Titolo I?

No. L'art. 311 è specifico del Titolo I (delitti contro la personalità dello Stato). Per altri reati esiste il criterio di tenuità del fatto (art. 131-bis), ma non è identico.

Se sono già stato condannato e invoco l'art. 311, posso chiedere la revisione della sentenza?

No, salvo mediante ricorso in Cassazione per motivo nuovo o nelle ipotesi di revisione ordinaria (articoli 443-445 CPC). L'art. 311 deve essere valutato al primo grado, non in appello o in revisione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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