Art. 270-bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico
In vigore dal 1° luglio 1931
Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione e un organismo internazionale.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego (1).
In sintesi
Art. 270-bis c.p.: associazioni terroristiche o eversive, pene, confisca obbligatoria e finalità internazionale.
Ratio
L'articolo 270-bis c.p. incrimina la promozione, costituzione, organizzazione, direzione o finanziamento di associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. La norma rappresenta l'evoluzione moderna della tutela dello Stato, rivolta non solo ai reati tradizionali (spionaggio, disfattismo) ma alle forme organizzate di sovversione mediante terrorismo. La disposizione richiede un elemento soggettivo specifico: la finalità terroristica o eversiva. La gravità è apprezzata con pene severe: da sette a quindici anni per chi promuove l'associazione; da cinque a dieci anni per chi vi partecipa. La confisca obbligatoria dei mezzi utilizzati completa la sanzione. L'obbligatorietà della confisca evidenzia la volontà di smantellare le strutture terroristiche.
Analisi
La disposizione distingue due livelli di responsabilità: (a) chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia l'associazione (reclusione 7-15 anni); (b) chi partecipa all'associazione (reclusione 5-10 anni). L'elemento discriminante è la «finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico»: l'associazione deve avere per scopo il compimento di atti di violenza con queste finalità. La definizione della «finalità di terrorismo» è rinviata all'art. 270-sexies. Importante è che non è richiesto il compimento effettivo di atti violenti, ma solo la loro finalizzazione. La confisca obbligatoria si estende alle cose servite o destinate a commettere il reato, incluse quelle che ne costituiscono il prezzo o profitto.
Quando si applica
Ricorre quando un soggetto fonda o dirige un'associazione che si propone di usare la violenza per terrore o per rovesciare l'ordine democratico. Esempio: Tizio promuove un gruppo armato che si proclama dedito ad attacchi contro simboli dello Stato al fine di impaurire la popolazione. Oppure: Caio finanzia un'organizzazione che adestra militanti all'uso di armi per destabilizzare le istituzioni democratiche. O ancora: Sempronio dirige una struttura cellulare che prepara attacchi informatici con finalità di paralizzare servizi pubblici essenziali. Chiunque aderisca a tali associazioni, anche se non compie personalmente atti violenti, commette reato con sanzione ridotta.
Connessioni
L'articolo 270-bis si colloca nel capitolo sui reati di associazione sovversiva e terroristica, affiancandosi all'art. 270 (associazioni sovversive violente) ma con elemento aggiuntivo della finalità terroristica. L'art. 270-ter incrimina chi assiste gli associati (rifugio, vitto, mezzi di trasporto). L'art. 270-quater incrimina l'arruolamento per terrorismo. L'art. 270-quinquies incrimina l'addestramento per terrorismo. L'art. 270-sexies definisce le «condotte con finalità di terrorismo». L'art. 268 estende le sanzioni ai delitti commessi a danno di Stati alleati.
Domande frequenti
È necessario che vengano commessi atti di violenza per configurare il reato?
No. L'art. 270-bis c.p. è un reato di pericolo: si perfeziona con la sola costituzione e operatività dell'associazione avente finalità terroristiche o eversive, indipendentemente dal fatto che gli atti violenti programmati vengano mai realizzati.
Qual è la differenza di pena tra chi organizza e chi partecipa semplicemente?
Chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia l'associazione è punito con la reclusione da 7 a 15 anni (comma 1). Il semplice partecipe, cioè chi aderisce al sodalizio senza ruolo apicale, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni (comma 2).
La norma si applica anche se il terrorismo è diretto contro un paese straniero?
Sì. Il comma 3 chiarisce espressamente che la finalità di terrorismo sussiste anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, recependo gli obblighi derivanti dalla normativa europea e dalle convenzioni ONU.
La confisca è sempre disposta oppure il giudice può escluderla?
La confisca è obbligatoria per legge (comma 4): il giudice non ha potere discrezionale. Sono soggetti a confisca i beni che servirono o furono destinati a commettere il reato e quelli che ne costituiscono prezzo, prodotto, profitto o impiego.
Qual è la differenza tra finalità di terrorismo e finalità di eversione dell'ordine democratico?
Il terrorismo implica l'uso sistematico della violenza per diffondere terrore nella popolazione o coartare le autorità. L'eversione dell'ordine democratico mira invece a sovvertire le istituzioni repubblicane e l'assetto costituzionale dello Stato, anche senza necessariamente creare allarme collettivo. Entrambe le finalità sono autonomamente sufficienti a integrare il reato.