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Art. 253 c.p. Distruzione o sabotaggio di opere militari
In vigore dal 1° luglio 1931
Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.
Si applica l’ergastolo (1):
1) se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano;
2) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
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In sintesi
Punisce la distruzione o il sabotaggio di opere e infrastrutture militari con la reclusione non inferiore a otto anni.
Ratio
L'articolo 253 codice penale criminalizza la distruzione o il sabotaggio di opere militari durante il tempo di guerra, impedendo che individui compromettano la capacità bellica dello Stato italiano mediante atti di distruzione. La norma persegue l'obiettivo di garantire l'integrità delle infrastrutture militari e civili essenziali, prevenendo il sabotaggio interno al territorio italiano o da parte di nemici interni. La ratio è quella della tutela della sicurezza militare dello Stato dal pericolo del sabotaggio e della distruzione, considerato uno dei tradimenti più gravi possibili durante la guerra.
Analisi
La disposizione incrimina chiunque distrugga o renda inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato. La pena base è la reclusione non inferiore a otto anni. L'articolo prevede l'applicazione dell'ergastolo in due ipotesi: primo, se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra contro l'Italia; secondo, se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari. Queste aggravanti qualificate riflettono la massima allarme sociale rispetto al sabotaggio da parte di nemici internazionali o di conseguenze concrete sulla capacità di difesa.
Quando si applica
La norma si applica durante il tempo di guerra effettivo, quando un soggetto compia deliberatamente atti di distruzione o di sabotaggio ai danni di infrastrutture militari italiane. Non è richiesto che il danno sia totale; è sufficiente la compromissione della funzionalità, anche temporanea. Esempio: Tizio, durante una guerra, fa saltare in aria un ponte utilizzato dalle truppe italiane per il rifornimento; Caio, agente nemico, sabotaggia i sistemi di comunicazione di una base militare italiana, compromettendone l'efficienza bellica.
Connessioni
L'art. 253 c.p. si collega agli artt. 241-250 c.p., che disciplinano altri tradimenti e attentati alla sovranità dello Stato. Si coordina inoltre con l'art. 254 c.p., che prevede un'agevolazione colposa del reato. La norma presuppone l'esistenza di una configurazione materiale riconoscibile come «opera militare» o «infrastruttura bellica», elemento talora difficile da determinare nelle applicazioni contemporanee. Rappresenta un elemento fondamentale della tutela della capacità militare dello Stato durante il conflitto armato.
Domande frequenti
L'art. 253 c.p. si applica solo in tempo di guerra?
No. La norma si applica anche in tempo di pace: chiunque distrugga o danneggi opere militari risponde del reato nella forma base (reclusione non inferiore a otto anni). Solo le aggravanti che portano all'ergastolo presuppongono o fanno riferimento a uno stato di guerra o alle operazioni militari.
Un civile può essere condannato per questo reato?
Sì. Il legislatore usa la formula «chiunque», quindi il reato può essere commesso da qualsiasi persona, militare o civile, purché agisca consapevolmente su beni di destinazione militare.
È sufficiente un danno parziale o temporaneo per integrare il reato?
Sì. La norma prevede espressamente che il reato si compia anche quando la distruzione o l'inservibilità è solo parziale o temporanea. Non occorre che il bene sia definitivamente distrutto.
Qual è la differenza tra questo reato e il semplice danneggiamento?
Il reato di danneggiamento comune (art. 635 c.p.) tutela il patrimonio privato o pubblico in generale ed è punito con pene molto più lievi. L'art. 253 c.p. protegge specificamente la capacità militare e difensiva dello Stato, con una pena minima di otto anni e la possibilità dell'ergastolo nelle ipotesi più gravi.
Cosa si intende per 'opere adibite al servizio delle forze armate'?
Sono tutte le strutture e infrastrutture che, pur non essendo esclusivamente militari, sono destinate o effettivamente utilizzate a supporto delle forze armate: strade, depositi, impianti di comunicazione, stabilimenti produttivi di materiale bellico e strutture logistiche analoghe.
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