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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 249 c.p. Partecipazione a prestiti a favore del nemico

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque, in tempo di guerra, partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relative, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all’estero.

In sintesi

  • Soggetto attivo: esclusivamente il cittadino italiano (reato proprio).
  • Condotta alternativa: partecipazione a prestiti a favore del nemico oppure compimento di altri atti diretti ad aiutare le finanze nemiche.
  • Dolo specifico: la volontà di arrecare vantaggio economico-finanziario al nemico dello Stato.
  • Pena detentiva: reclusione da 10 a 20 anni, con ampio margine edittale per il giudice.
  • Pena pecuniaria: multa non inferiore a € 20.658, cumulativa e non alternativa alla reclusione.
  • Collocazione sistematica: rientra nei delitti contro la fedeltà e la difesa militare (Libro II, Titolo I c.p.).

Punisce il cittadino che partecipa a prestiti o compie atti per aiutare le finanze del nemico in tempo di guerra.

Ratio

L'articolo 249 codice penale incrimina la partecipazione a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico durante il tempo di guerra. La norma persegue l'obiettivo di impedire che risorse finanziarie italiane siano trasferite al nemico, indebolendo la capacità di finanziamento dello sforzo bellico italiano e al contempo rafforzando le casse del nemico. La ratio è quella della tutela della stabilità economica dello Stato in tempo di guerra, prevenendo il drenaggio di liquidità verso potenze ostili.

Analisi

La disposizione incrimina chiunque, in tempo di guerra, partecipi a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico, ovvero agevolai le operazioni ad essi relative. Il termine «partecipi» comprende sia il sottoscrittore diretto del prestito che il facilitatore delle operazioni di trasferimento. L'elemento cardine è l'intento di favorire il nemico attraverso il canale finanziario, anziché through il rifornimento di beni materiali. La pena base è la reclusione non inferiore a cinque anni. Come nell'articolo precedente, è prevista un'esenzione per lo straniero che commetta il fatto all'estero, riconoscendo i limiti territoriali della sovranità italiana. L'articolo non richiede il conseguimento effettivo del risultato (trasferimento completato), bensì soltanto l'intento e la partecipazione all'operazione.

Quando si applica

La norma si applica durante il tempo di guerra effettivo, quando il cittadino italiano o lo straniero residente in Italia partecipi o agevoli operazioni di prestito o versamento a favore dello Stato nemico. L'elemento temporale (guerra effettiva) è essenziale. Non è richiesto che i fondi siano effettivamente trasferiti al nemico; è sufficiente la partecipazione o l'agevolazione dell'operazione quale atto volontario. Esempio: Tizio, banchiere italiano, facilita il trasferimento di fondi a una banca nemica durante la guerra; Caio, cittadino italiano, sottoscrive un prestito emesso dal Governo nemico durante il conflitto.

Connessioni

L'art. 249 c.p. si collega agli artt. 248, 250-252 c.p., che disciplinano altri reati di sostegno economico al nemico in tempo di guerra. Si coordina inoltre con la disciplina del commercio col nemico (art. 250 c.p.), dal quale si differenzia per il meccanismo (trasferimento finanziario anziché scambio commerciale). La norma riflette l'importanza della liquidità come arma economica nel contesto bellico, elemento ancor oggi rilevante nella strategia economica internazionale in caso di conflitto.

Domande frequenti

Questo reato si applica anche in tempo di pace?

No. L'art. 249 c.p. presuppone uno stato di guerra in cui l'Italia sia parte belligerante, formalmente dichiarato secondo le procedure costituzionali. In tempo di pace, operazioni finanziarie verso Stati esteri possono rilevare, al più, sotto altri profili normativi (es. normativa sull'export, disciplina antiriciclaggio), ma non integrano questa fattispecie.

Uno straniero residente in Italia può essere condannato per questo reato?

Lo straniero non può essere autore principale del reato, che è configurato come reato proprio del cittadino italiano. Tuttavia, può rispondere a titolo di concorso nel reato (art. 110 c.p.) qualora abbia istigato, agevolato o partecipato materialmente alla condotta del cittadino, oppure rispondere di fattispecie autonome previste dalla legislazione speciale in materia di sicurezza nazionale.

La multa è alternativa alla reclusione o si aggiunge ad essa?

La multa non inferiore a € 20.658 è cumulativa e non alternativa alla reclusione: il giudice è tenuto ad applicarle entrambe. Non vi è discrezionalità sulla cumulabilità, ma solo sull'entità della reclusione (da 10 a 20 anni) e sull'ammontare della multa (che non può comunque scendere sotto la soglia minima di legge).

Cosa si intende per 'altri atti diretti ad aiutare le finanze del nemico'?

Si tratta di una clausola aperta che include qualsiasi operazione economico-finanziaria, trasferimenti di valuta, garanzie, agevolazioni di pagamenti, fornitura di beni fungibili sul mercato valutario, purché diretta a rafforzare la capacità finanziaria del nemico. Il requisito della 'direzione' esclude condotte meramente incidentali o inconsapevoli: occorre che l'atto sia funzionalmente orientato a produrre l'effetto di sostegno.

Quale tribunale è competente a giudicare questo reato?

Trattandosi di delitto punito nel massimo con la reclusione di vent'anni, la competenza per materia spetta alla Corte d'Assise (art. 5 c.p.p.), che giudica con la partecipazione di giudici popolari. Per i delitti contro la personalità dello Stato commessi all'estero da cittadini italiani è altresì prevista la giurisdizione italiana ex art. 7 c.p., indipendentemente dal luogo di commissione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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