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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 248 c.p. Somministrazione al nemico di provvigioni

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque, in tempo di guerra, somministra, anche indirettamente, allo Stato nemico provvigioni, ovvero altre cose, le quali possano essere usate a danno dello Stato italiano, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all’estero

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In sintesi

  • Soggetto attivo: chiunque, cittadino italiano o straniero presente nel territorio nazionale.
  • Condotta tipica: somministrazione al nemico di vettovaglie, armi, munizioni o altro materiale di guerra, ovvero di uomini (reclutamento o trasferimento di personale).
  • Elemento specializzante: assenza di commissione del governo, cioè mancanza di autorizzazione statale; il fatto è lecito se commissionato dallo Stato.
  • Presupposto oggettivo: il reato si consuma esclusivamente in tempo di guerra, requisito che costituisce condizione di punibilità.
  • Pena ordinaria: reclusione da dieci a vent'anni per chiunque.
  • Aggravante soggettiva: se il fatto è commesso da un cittadino italiano, la pena è la reclusione non inferiore a diciotto anni o l'ergastolo, in considerazione del vincolo di fedeltà verso lo Stato.

Chiunque in tempo di guerra somministra al nemico vettovaglie, armi, munizioni o materiale bellico senza commissione del governo è punito con la reclusione.

Ratio

L'articolo 248 codice penale incrimina la somministrazione al nemico di provvigioni e beni durante il tempo di guerra, criminalizzando una condotta che indebolisce la capacità bellica dello Stato italiano e al contempo rinforza il nemico. La norma persegue l'obiettivo di garantire la coesione economica e militare durante il conflitto, impedendo che cittadini o residenti forniscano risorse materiali al nemico. La ratio è quella della tutela della sicurezza militare dello Stato durante lo stato di guerra, quando qualsiasi diversion di risorse verso il nemico costituisce tradimento.

Analisi

La disposizione incrimina chiunque, in tempo di guerra, somministri direttamente o indirettamente allo Stato nemico provvigioni ovvero altre cose che possano essere usate a danno dell'Italia. La locuzione «provvigioni» tradizionalmente comprende vettovagliamento, munizioni e altri beni di consumo bellico, mentre l'espressione «altre cose» estende l'incriminazione a qualsiasi bene che risulti utile allo sforzo bellico nemico. La pena base è la reclusione non inferiore a cinque anni. Un elemento importante della norma è l'esenzione per lo straniero che commetta il fatto all'estero, riconoscendo una sorta di territorialità limitata della sovranità italiana. La norma presuppone lo stato di guerra effettivamente instaurato, non il semplice rischio o il conflitto armato fra altri Stati.

Quando si applica

La norma si applica quando ricorrano contemporaneamente: lo stato di guerra effettivo tra l'Italia e uno Stato nemico; l'atto di somministrazione, anche indiretto, di provvigioni o beni al nemico; l'elemento soggettivo (volontà di favorire il nemico). Non è richiesto che i beni forniti abbiano effettivamente raggiunto il nemico o che siano stati utilizzati; è sufficiente la somministrazione quale atto materiale. Esempio: Tizio, durante una guerra, fornisce munizioni a mercanti che le venderanno al nemico; Caio, abitante di città occupata, fornisce viveri direttamente alle truppe nemiche occupanti il territorio italiano.

Connessioni

L'art. 248 c.p. si collega agli artt. 249-252 c.p., che disciplinano altri reati economici in tempo di guerra (prestiti al nemico, frode in forniture, ecc.). Si coordina inoltre con l'art. 250 c.p. (commercio col nemico). La norma presuppone l'esistenza effettiva dello stato di guerra, condizione rilevante anche per altri reati della sezione. Rappresenta un elemento cruciale della tutela della sicurezza economica dello Stato durante il conflitto armato.

Domande frequenti

Questo reato si applica anche se la guerra non è stata formalmente dichiarata?

Sì. La giurisprudenza e la dottrina prevalenti ritengono che lo «stato di guerra» previsto dall'art. 248 c.p. possa sussistere anche in assenza di una formale dichiarazione di guerra, purché esista una situazione bellica di fatto riconoscibile secondo il diritto internazionale. La dichiarazione formale facilita la prova del presupposto, ma non è elemento costitutivo necessario.

Un'azienda che vende prodotti commerciali al nemico per errore può essere condannata?

Il reato richiede il dolo generico: occorre che il soggetto sia consapevole di somministrare beni al nemico senza autorizzazione. Chi agisce in buona fede, ignorando che l'acquirente sia collegato alle forze nemiche, non integra la fattispecie. Tuttavia, la prova del dolo spetta all'accusa e la semplice negligenza non è sufficiente per la condanna.

Se il governo italiano autorizza la vendita di armi a un paese in guerra contro di noi, il venditore è punibile?

No. La norma contiene un elemento specializzante negativo: il fatto è penalmente irrilevante quando vi sia la «commissione del governo». L'autorizzazione statale — anche implicita ma formalmente riconoscibile — esclude la tipicità del reato, rendendo lecita la condotta.

Perché il cittadino italiano rischia l'ergastolo mentre uno straniero rischia al massimo vent'anni?

Il legislatore del 1930 ha previsto un aggravamento di pena per il cittadino italiano in ragione del vincolo speciale di fedeltà che la cittadinanza comporta verso lo Stato. Il cittadino che rifornisce il nemico tradisce non solo le leggi ma anche un legame giuridico-politico fondamentale, giustificando nella logica del codice una risposta sanzionatoria più severa fino all'ergastolo.

Il reato si può commettere anche fornendo informazioni o solo materiale fisico?

L'art. 248 c.p. elenca tassativamente le condotte tipiche: vettovaglie, armi, munizioni, materiale di guerra e uomini. La fornitura di informazioni o segreti militari al nemico è disciplinata da altre norme del codice penale, in particolare dalle fattispecie di spionaggio (artt. 257-261 c.p.) e rivelazione di segreti di Stato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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