Art. 240 c.p. Confisca
In vigore dal 1° luglio 1931
Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto. E’ sempre ordinata la confisca:
:1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
:1bis) dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies; (1) 2) delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.
Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale.(2)La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.
:(1) aggiunta dalla L. 15 febbraio 2012, n. 12.
:(2) così sostituito dalla L. 15 febbraio 2012, n. 12.
In sintesi
La confisca penale priva il condannato delle cose usate per il reato o dei relativi profitti e prodotti.
Ratio
La confisca rappresenta una conseguenza giuridica della condanna volta a neutralizzare gli strumenti utilizzati per commettere il reato e ad eliminare i vantaggi economici derivanti dall'attività criminosa. La norma persegue finalità di prevenzione generale e di dissuasione, impedendo che il reo riutilizzi gli oggetti confiscati o tratti profitto dai proventi illeciti. L'articolo 240 codice penale distingue tra confisca facoltativa e confisca obbligatoria, creando un sistema di gradazione della sanzione secondo la gravità della condotta.
Analisi
La disposizione si divide in tre parti. La prima parte attribuisce al giudice il potere discrezionale di ordinare la confisca di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché di cose che ne sono il prodotto o il profitto. La seconda parte prescrive la confisca obbligatoria per: le cose costituenti il prezzo del reato; i beni e gli strumenti informatici utilizzati per i reati telematici indicati (dal 615-ter al 640-quinquies). La terza parte prevede eccezioni: la confisca non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato. Le lettere 1-bis e 2 contengono specifici elenchi di reati che comportano confisca obbligatoria di strumenti informatici e, nel caso della letter 2, cose la cui fabbricazione o possesso è vietato dalla legge.
Quando si applica
La confisca opera sempre in sede di pronuncia della condanna, come conseguenza accessoria della pena principale. Per la confisca facoltativa, il giudice esercita un potere discrezionale, tenendo conto della natura della cosa e dell'opportunità della misura. Per la confisca obbligatoria, il giudice non ha margini di discrezionalità. Esempio: Tizio, condannato per furto, ha utilizzato un attrezzo per scassinare; il giudice può ordinare la confisca dell'attrezzo (facoltativa). Caio, condannato per traffico di droga, possiede denaro contante quale prezzo del reato; la confisca è obbligatoria.
Connessioni
La confisca disciplinata dall'art. 240 c.p. si collega alle norme sulla responsabilità civile da reato (art. 185 c.p.), alla prescrizione delle pene (artt. 157-161 c.p.), e alle disposizioni sulla confisca urbanistica (art. 240-bis c.p.). Risulta inoltre correlata al regime dei beni confiscati regolato dalla legge n. 109/1996. La norma rappresenta un elemento chiave del sistema sanzionatorio generale nel codice penale, applicabile trasversalmente a quasi tutte le ipotesi delittuose.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra prodotto, profitto e prezzo del reato?
Il prezzo è il compenso ricevuto per commettere il reato (es. il denaro della corruzione). Il prodotto è la cosa materiale creata o ottenuta attraverso il reato (es. il documento falso). Il profitto è il vantaggio economico ricavato (es. il guadagno da una truffa). Solo il prezzo è soggetto a confisca obbligatoria ai sensi del n. 1; prodotto e profitto rientrano nella confisca facoltativa del primo comma.
La confisca si applica anche se il proprietario della cosa è innocente?
No: l'art. 240 c.p. esclude espressamente la confisca se la cosa appartiene a una persona estranea al reato. Fanno eccezione le cose intrinsecamente pericolose (n. 2), ma solo quando la loro detenzione non è autorizzabile amministrativamente. La tutela del terzo estraneo è un principio fondamentale del sistema, che si estende anche ai sequestri preventivi funzionali alla confisca.
La confisca delle cose pericolose (n. 2) richiede una condanna?
No. Il legislatore ha previsto espressamente che la confisca ex n. 2 operi anche se non è stata pronunciata condanna. Questo significa che può essere disposta anche in caso di proscioglimento per difetto di imputabilità, prescrizione o amnistia, purché il reato sussista nella sua materialità oggettiva e la cosa risulti intrinsecamente pericolosa.
Cosa si intende per confisca allargata e come si distingue dall'art. 240 c.p.?
La confisca allargata, oggi codificata nell'art. 240-bis c.p. (già art. 12-sexies d.l. 306/1992), si applica in caso di condanna per gravi reati (mafia, traffico di stupefacenti, corruzione ecc.) e consente di confiscare beni di valore sproporzionato al reddito del condannato, salvo che questi dimostri la lecita provenienza. È uno strumento distinto dall'art. 240 c.p.: non richiede il nesso specifico con il singolo reato contestato, ma si fonda su una presunzione di origine illecita legata alla pericolosità qualificata del soggetto.
Quali reati informatici fanno scattare la confisca obbligatoria degli strumenti ex n. 1-bis?
La confisca obbligatoria degli strumenti informatici o telematici è prevista per i reati di: accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter), detenzione di programmi dannosi (art. 615-quinquies), intercettazione illecita (artt. 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies), danneggiamento informatico (artt. 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies), frode informatica (art. 640-ter) e frode informatica aggravata (art. 640-quinquies).
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