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Art. 156 c.p. Estinzione del diritto di remissione
In vigore dal 1° luglio 1931
Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato.
La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno 1975, n. 151, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui non attribuisce l’esercizio del diritto di remissione della querela agli eredi della persona offesa dal reato, allorché tutti vi consentano.
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In sintesi
L'art. 156 c.p. stabilisce che il diritto di remissione della querela si estingue con la morte della persona offesa.
Ratio legis
L'art. 156 c.p. disciplina una delle cause di estinzione del diritto di remissione della querela, istituto che consente alla persona offesa di rinunciare all'istanza punitiva precedentemente presentata. La ratio originaria della norma era strettamente personalistica: la remissione è un atto di volontà che appartiene alla sfera privata del querelante, e con la sua morte tale volontà non può più manifestarsi. Il legislatore del 1930 aveva quindi scelto di non trasmettere questo diritto agli eredi, considerandolo un diritto strettamente personale e non patrimoniale.
Analisi
La disposizione originaria stabiliva una regola secca: la morte della persona offesa estingueva definitivamente il diritto di remissione, impedendo agli eredi di intervenire nel procedimento penale per rimettere la querela. Questo assetto è stato tuttavia giudicato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 151 del 1975, per contrasto con il principio di ragionevolezza. La Consulta ha osservato che, laddove tutti gli eredi siano concordi, non vi è ragione per precludere loro l'esercizio del diritto di remissione: in tal caso la volontà collettiva degli eredi può ritenersi espressiva dell'interesse privato sotteso alla querela. La norma va quindi letta oggi nel testo risultante dall'intervento additivo della Corte: il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa, salvo che tutti gli eredi consentano all'esercizio di tale diritto.
Quando si applica
L'art. 156 c.p. trova applicazione ogni volta che la persona offesa da un reato perseguibile a querela muoia dopo aver presentato querela e prima che intervenga una sentenza definitiva. In tale ipotesi occorre verificare: (1) se vi siano eredi; (2) se tutti gli eredi siano concordi nel voler rimettere la querela. Il consenso deve essere unanime: è sufficiente che un solo erede si opponga perché il diritto non possa essere esercitato. La remissione da parte degli eredi, ove ammissibile, produce gli stessi effetti di quella ordinaria, ovvero l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 c.p., a condizione che l'imputato non la ricusi.
Connessioni normative
L'art. 156 c.p. si inserisce nel sistema degli artt. 152-157 c.p., che regolano le cause di estinzione del reato connesse all'istituto della querela. In particolare, l'art. 152 c.p. disciplina gli effetti della remissione e la possibilità per l'imputato di ricusarla; l'art. 153 c.p. stabilisce le forme della remissione; l'art. 155 c.p. regola la remissione processuale. Sul versante processuale, rilevano gli artt. 340-341 c.p.p., che disciplinano rispettivamente la remissione della querela e gli effetti processuali della stessa. La sentenza Cost. n. 151/1975 costituisce parte integrante del precetto normativo e non può essere ignorata nell'applicazione della disposizione.
Domande frequenti
Cosa significa che il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa?
Significa che, in linea di principio, se la persona offesa muore dopo aver presentato querela, nessun altro può rinunciare a tale querela al suo posto. Tuttavia, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 151/1975, gli eredi possono esercitare il diritto di remissione se tutti vi consentono unanimemente.
Cosa ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 151 del 1975?
La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 156 c.p. nella parte in cui non consentiva agli eredi della persona offesa di esercitare il diritto di remissione della querela. Da allora, gli eredi possono rimettere la querela, ma solo se tutti sono concordi.
È sufficiente che la maggioranza degli eredi consenta alla remissione?
No. La sentenza costituzionale richiede il consenso di tutti gli eredi. Se anche uno solo di essi si oppone, il diritto di remissione non può essere esercitato e il procedimento penale prosegue normalmente.
Qual è la differenza tra l'art. 156 c.p. e l'art. 156 c.p.p.?
L'art. 156 c.p. (Codice Penale) disciplina l'estinzione del diritto di remissione della querela per morte della persona offesa. L'art. 156 c.p.p. (Codice di Procedura Penale) riguarda invece la notificazione degli atti processuali, materia del tutto distinta.
La remissione della querela da parte degli eredi può essere rifiutata dall'imputato?
Sì. Anche la remissione effettuata dagli eredi è soggetta alla disciplina generale dell'art. 152 c.p.: l'imputato può ricusarla, nel qual caso il reato non si estingue e il procedimento prosegue.
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