← Torna a Codice Penale
Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 145 c.p. Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato

In vigore dal 1° luglio 1931

Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati è corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato.

Sulla remunerazione, salvo che l’adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine:

:1) le somme dovute a titolo di risarcimento del danno;

:2) le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato;

:3) le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento.

In ogni caso deve essere riservata a favore del condannato una quota pari a un terzo della remunerazione, a titolo di peculio. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Ai condannati che lavorano negli stabilimenti penitenziari spetta una remunerazione.
  • Sulla remunerazione vengono operati prelievi in ordine: risarcimento del danno, spese di mantenimento, rimborso spese processuali.
  • I prelievi operano solo se le obbligazioni non sono state altrimenti adempiute.
  • Al condannato è riservata per legge una quota pari a un terzo della remunerazione, denominata peculio.
  • Il peculio è intangibile: non può essere pignorato né sequestrato.

Il condannato riceve una remunerazione per il lavoro in carcere, trattenuta secondo un ordine legale con riserva di un terzo come peculio impignorabile.

Ratio

La norma persegue una duplice finalità: da un lato, assicurare che il lavoro carcerario concorra a soddisfare le pretese economiche dei soggetti danneggiati e dello Stato; dall'altro, garantire al condannato una riserva minima di risorse proprie, funzionale al suo reinserimento sociale e alla tutela della dignità personale durante l'esecuzione della pena.

Analisi

L'art. 145 c.p. stabilisce che la remunerazione percepita dal condannato per il lavoro svolto in carcere è soggetta a un sistema di prelievi graduati, operanti in successione gerarchica. Il primo prelievo riguarda il risarcimento del danno a favore delle vittime del reato; il secondo copre le spese che lo Stato sostiene per il vitto, l'alloggio e il mantenimento del detenuto; il terzo attiene al rimborso delle spese processuali. Tali trattenute operano soltanto se l'adempimento non è avvenuto in altro modo, evitando duplicazioni. La disposizione culmina con la tutela del peculio: una quota pari ad almeno un terzo della remunerazione che deve essere integralmente preservata a favore del condannato e che il legislatore sottrae espressamente a qualsiasi forma di aggressione esecutiva.

Quando si applica

La norma si applica ai condannati che svolgono attività lavorativa all'interno degli stabilimenti penitenziari. Non riguarda gli imputati in custodia cautelare, per i quali valgono discipline differenti. Il meccanismo di prelievo scatta in presenza di obbligazioni non ancora soddisfatte, secondo il rigoroso ordine di priorità fissato dalla legge.

Connessioni

L'art. 145 c.p. si raccorda con l'ordinamento penitenziario (L. 354/1975) e con il relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 230/2000), che disciplinano in dettaglio le modalità di corresponsione della remunerazione e la gestione del peculio. Sul piano costituzionale, la norma riflette l'art. 27 Cost. sulla funzione rieducativa della pena e l'art. 36 Cost. sul diritto alla retribuzione. Si collega inoltre alle disposizioni del codice di procedura penale in materia di spese processuali e alle norme civilistiche sul risarcimento del danno da reato.

Domande frequenti

Tutti i detenuti hanno diritto alla remunerazione per il lavoro in carcere?

L'art. 145 c.p. si riferisce ai condannati, ossia a chi sta scontando una pena definitiva. I detenuti in custodia cautelare non rientrano direttamente in questa norma; la loro eventuale retribuzione è regolata da disposizioni specifiche dell'ordinamento penitenziario.

In quale ordine vengono effettuate le trattenute sulla remunerazione?

La legge fissa un ordine tassativo: prima si prelevano le somme per il risarcimento del danno alle vittime, poi quelle per le spese di mantenimento a carico dello Stato, infine il rimborso delle spese del procedimento penale. Nessun prelievo può saltare il proprio turno.

Cosa si intende per peculio e perché è protetto?

Il peculio è la quota minima di un terzo della remunerazione che deve essere riservata al condannato. Non può essere pignorata né sequestrata perché serve a garantire risorse proprie durante la detenzione e a favorire il reinserimento sociale, in linea con la funzione rieducativa della pena sancita dall'art. 27 della Costituzione.

Le trattenute operano anche se il condannato ha già pagato il risarcimento?

No. La norma precisa espressamente che i prelievi si effettuano solo se l'adempimento delle obbligazioni non è stato altrimenti eseguito. Se Tizio ha già risarcito la vittima prima o durante la detenzione, quella voce non verrà trattenuta dalla remunerazione carceraria.

Chi gestisce concretamente la remunerazione e il peculio del detenuto?

La gestione è affidata all'amministrazione penitenziaria, che opera secondo le disposizioni della Legge 354/1975 sull'ordinamento penitenziario e del D.P.R. 230/2000. Il peculio è contabilizzato in un conto individuale e il detenuto può utilizzarlo per acquisti autorizzati o per il sostegno ai familiari, nei limiti stabiliti dalle norme regolamentari.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.