Art. 62 c.p. (Circostanze attenuanti comuni)
In vigore dal 1° luglio 1931
Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:
:1) l’avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
:2) l’aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;
:3) l’avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall’autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza;
:4) l’avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l’avere agito per conseguire o l’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l’evento dannoso e pericoloso sia di speciale tenuità;
:5) l’essere concorso a determinare l’evento, insieme con l’azione o l’omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
:6) l’avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l’essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell’ultimo capoverso dell’articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.
In sintesi
Le sei circostanze attenuanti comuni del codice penale che riducono la pena quando non sono già elementi del reato.
Ratio
L'art. 62 c.p. risponde all'esigenza di calibrare la risposta sanzionatoria alla concreta rimproverabilità del fatto. Il legislatore del 1930 ha tipizzato situazioni in cui il disvalore della condotta risulta attenuato: dalla spinta di un ideale (n. 1) alla pressione emotiva della folla (n. 3), fino al comportamento riparativo post-delictum (n. 6). La norma esprime il principio di proporzionalità della pena.
Analisi
Le circostanze sono tassativamente elencate e di stretta interpretazione. Il n. 1 (motivi di particolare valore morale o sociale) richiede una motivazione genuinamente altruistica, non il semplice convincimento soggettivo di agire bene. Il n. 2 (provocazione) esige tre requisiti: stato d'ira, fatto ingiusto altrui e nesso causale tra i due; la giurisprudenza esclude che la provocazione possa essere meramente putativa. Il n. 4 riguarda solo i delitti contro il patrimonio e va distinto dall'istituto della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), che produce effetti ben più ampi. Il n. 5 (concorso della vittima) presuppone un fatto doloso della persona offesa che abbia contribuito causalmente all'evento. Il n. 6, infine, si scinde in due ipotesi: la riparazione integrale del danno e l'adoperarsi spontaneamente per eliminare o ridurre le conseguenze: quest'ultima non richiede il risultato pieno, ma un'attività seria e concreta.
Quando si applica
Le attenuanti comuni operano per tutti i reati, salvo espressa esclusione di legge o incompatibilità logica con la fattispecie. Non si applicano quando la medesima circostanza è già elemento costitutivo del reato (clausola di sussidiarietà espressa) né quando la legge speciale prevede un'attenuante ad hoc (es. art. 311 c.p. per i delitti contro la personalità dello Stato). Il riconoscimento di una o più attenuanti innesca il giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. con le eventuali aggravanti.
Connessioni
L'art. 62 va letto insieme all'art. 62-bis c.p. (attenuanti generiche, che consentono al giudice di valorizzare circostanze non tipizzate), all'art. 63 c.p. (computo dell'attenuante sulla pena), all'art. 69 c.p. (bilanciamento) e all'art. 131-bis c.p. (non punibilità per tenuità del fatto). Il n. 6 presenta affinità funzionali con la causa di estinzione del reato per risarcimento del danno prevista in taluni reati tributari (d.lgs. 74/2000).
Domande frequenti
Qual è la differenza tra l'attenuante del n. 6 e il semplice risarcimento del danno in sede civile?
Il risarcimento civile soddisfa la pretesa della vittima ma non produce automaticamente effetti penali. L'attenuante del n. 6 richiede che la riparazione sia integrale e avvenga prima del giudizio (cioè prima della sentenza di primo grado); solo in quel caso il giudice penale ne tiene conto ai fini della pena.
L'attenuante della provocazione (n. 2) si applica anche se sono passate ore dal fatto ingiusto?
La giurisprudenza ammette un certo intervallo di tempo, purché lo stato d'ira perduri e il nesso causale con il fatto altrui sia ancora ravvisabile. Tuttavia, quanto più il tempo trascorso è lungo, tanto più difficile sarà dimostrare che la reazione sia stata determinata dall'ira e non da una deliberazione lucida.
L'art. 62 n. 4 si può applicare anche ai reati contro la persona?
No. Il n. 4 è espressamente limitato ai delitti contro il patrimonio. Per gli altri reati, il giudice può semmai valorizzare la tenuità del danno come attenuante generica ex art. 62-bis c.p., oppure applicare l'art. 131-bis c.p. se ricorrono tutti i requisiti della non punibilità.
Cosa si intende per 'motivi di particolare valore morale o sociale' nel n. 1?
Si intendono motivazioni obiettivamente apprezzabili dalla collettività, come agire per proteggere un terzo in pericolo o per far valere un diritto altrui in assenza di altri rimedi. Non è sufficiente il mero convincimento soggettivo dell'autore di fare cosa giusta: occorre un riconoscimento condiviso del valore perseguito.
Le attenuanti comuni possono essere neutralizzate da aggravanti?
Sì. Il giudice effettua il bilanciamento previsto dall'art. 69 c.p.: se le aggravanti sono prevalenti, le attenuanti non producono riduzione di pena; se equivalenti, si applicano le pene ordinarie; solo se le attenuanti prevalgono si ha la diminuzione. In alcuni casi la legge vieta espressamente che certe aggravanti possano essere bilanciate.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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