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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 57-bis c.p. (Reati commessi col mezzo della stampa non periodica)

In vigore dal 1° luglio 1931

Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all’editore, se l’autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l’editore non è indicato o non è imputabile.

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In sintesi

  • Disciplina la responsabilità penale nei reati commessi tramite stampa non periodica (libri, opuscoli, manifesti).
  • L'editore risponde in via sussidiaria quando l'autore è ignoto o non imputabile.
  • Lo stampatore subentra quando l'editore non è indicato o non è imputabile.
  • Richiama le stesse disposizioni dell'art. 57 c.p., estendendole alla stampa non periodica.
  • Introduce una catena di responsabilità scalare tra autore, editore e stampatore.

Responsabilità penale per reati di stampa non periodica: risponde l'editore, e in sua assenza lo stampatore.

Ratio

La norma risponde all'esigenza di garantire che i reati commessi attraverso la stampa non rimangano privi di un responsabile penale. Poiché la stampa non periodica (libri, opuscoli, volantini, manifesti) non è soggetta alla figura del direttore responsabile prevista per i periodici, il legislatore ha costruito una catena di responsabilità sussidiaria che coinvolge progressivamente l'editore e lo stampatore.

Analisi

L'art. 57-bis rinvia integralmente alle disposizioni dell'art. 57 c.p., applicandole però alla stampa non periodica. La struttura è a cascata: il primo soggetto chiamato a rispondere è l'autore della pubblicazione; se questi è ignoto o non imputabile, la responsabilità si trasferisce all'editore; se a sua volta l'editore non è indicato o non è imputabile, risponde lo stampatore. Si tratta di una responsabilità di carattere colposo per omesso controllo, non di responsabilità oggettiva: il soggetto chiamato a rispondere deve aver omesso di esercitare la vigilanza necessaria a impedire la commissione del reato.

Quando si applica

La norma si applica esclusivamente ai prodotti di stampa non periodica: libri, romanzi, saggi, opuscoli, manifesti, locandine e ogni altra pubblicazione che non abbia carattere periodico. Rimangono esclusi giornali, riviste e ogni altra pubblicazione con periodicità regolare, che ricadono invece sotto la disciplina dell'art. 57 c.p. e delle leggi sulla stampa periodica.

Connessioni

La norma si legge in stretta connessione con l'art. 57 c.p., di cui costituisce l'estensione alla stampa non periodica, e con la legge 8 febbraio 1948, n. 47 (legge sulla stampa), che regola gli obblighi di indicazione dell'editore e dello stampatore nelle pubblicazioni. Rileva inoltre il rapporto con le norme sulla diffamazione a mezzo stampa (art. 595, comma 3, c.p.), che rappresenta il reato più frequentemente commesso con tale mezzo.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra l'art. 57 e l'art. 57-bis c.p.?

L'art. 57 c.p. riguarda la stampa periodica (giornali, riviste) e chiama a rispondere il direttore responsabile. L'art. 57-bis si applica invece alla stampa non periodica (libri, opuscoli, manifesti) e individua come responsabili sussidiari l'editore e, in sua mancanza, lo stampatore.

Lo stampatore può essere condannato anche se non sapeva del contenuto illecito?

La responsabilità dello stampatore non è oggettiva: egli risponde per colpa, ossia per non aver esercitato la vigilanza dovuta. Tuttavia, in concreto, la giurisprudenza tende a valutare con rigore l'obbligo di controllo a suo carico, tenuto conto delle possibilità di verifica ragionevolmente esigibili.

Cosa si intende per 'autore ignoto' ai fini dell'art. 57-bis c.p.?

L'autore è considerato ignoto quando, nonostante le ordinarie attività di indagine, non sia possibile identificarlo con certezza. Non è sufficiente che l'autore si sia reso irreperibile dopo la pubblicazione: occorre che l'identità non sia accertabile già al momento della contestazione del reato.

L'art. 57-bis si applica anche alle pubblicazioni digitali o agli e-book?

La norma nasce per la stampa cartacea. L'applicazione alle pubblicazioni digitali è oggetto di dibattito dottrinale e giurisprudenziale: in assenza di una norma specifica, i giudici valutano caso per caso se il mezzo digitale possa essere equiparato alla stampa ai sensi della legge n. 47 del 1948.

Chi è considerato 'editore' ai fini di questa norma?

L'editore è il soggetto che assume la responsabilità economica e organizzativa della pubblicazione, curandone la diffusione al pubblico. Deve essere indicato nella pubblicazione ai sensi della legge sulla stampa. In assenza di tale indicazione, o se non è imputabile, la responsabilità passa allo stampatore.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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