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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 38 c.p. (Condizione giuridica del condannato alla pena di morte)

In vigore dal 1° luglio 1931

Il condannato alla pena di morte è equiparato al condannato all’ergastolo, per quanto riguarda la sua condizione giuridica.

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In sintesi

  • La pena di morte è stata abolita in Italia ed è vietata dalla Costituzione (art. 27).
  • L'art. 38 c.p. equipara il condannato a morte al condannato all'ergastolo per condizione giuridica.
  • La norma rimane formalmente in vigore ma ha rilevanza pratica nulla nell'ordinamento attuale.
  • L'abrogazione è dovuta alla legge costituzionale 1/2007, che ha cancellato l'eccezione di guerra all'art. 27 Cost.

Condannato a morte equiparato al condannato all'ergastolo per condizione giuridica. Norma storica, pena abolita.

Ratio

L'articolo 38 del codice penale, risalente al 1931, stabiliva che chi era condannato a morte dovesse essere sottoposto al medesimo regime giuridico previsto per l'ergastolo.

Analisi

L'art. 38 c.p. è stato progressivamente svuotato di significato a partire dall'entrata in vigore della Costituzione nel 1948. L'eccezione per il tempo di guerra è stata abrogata dalla legge costituzionale 1/2007. La norma è diventata priva di applicazione pratica.

Quando si applica

L'art. 38 c.p. non trova applicazione nel sistema giuridico contemporaneo italiano. L'unico contesto in cui la norma conserva rilevanza è quello accademico e storico-giuridico.

Connessioni

L'art. 38 c.p. è strettamente collegato all'art. 27 Cost. e alla legge costituzionale 1/2007. Trova risonanza nei principi internazionali di tutela dei diritti umani quali la Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Domande frequenti

La pena di morte esiste ancora in Italia?

No. La pena di morte è stata completamente abolita in Italia. L'art. 27 della Costituzione la vieta espressamente. L'eccezione per il tempo di guerra è stata abrogata dalla legge costituzionale 1/2007.

Perché l'art. 38 c.p. è ancora nel codice se la pena di morte non esiste?

L'art. 38 c.p. rimane formalmente nel testo del codice per ragioni di continuità normativa, ma è completamente svuotato di effetti pratici. Non esiste alcun presupposto (una condanna a morte) da cui potrebbe derivarne l'applicazione.

Quando è stata abolita la pena di morte in Italia?

La pena di morte è stata abolita di fatto con l'entrata in vigore della Costituzione nel 1948. L'abolizione completa è avvenuta con la legge costituzionale 1/2007, che ha abrogato l'eccezione per il tempo di guerra.

Se un giudice oggi condannasse qualcuno a morte, avrebbe validità?

No. Una tale sentenza sarebbe radicalmente nulla e incostituzionale. I giudici italiani non possono applicare la pena di morte in nessun caso.

L'art. 38 c.p. ha rilevanza per i crimini particolarmente gravi, come le stragi?

No. Anche per i crimini più gravi, la massima pena prevista è l'ergastolo. L'art. 38 c.p. non può mai trovare applicazione nell'ordinamento vigente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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