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In sintesi
- Cos’è: una somma in denaro, esentasse, che il datore di lavoro aggiunge allo stipendio. La prevede l’art. 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025).
- A chi spetta: ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo fino a 20.000 euro. Non ai pensionati e non ai redditi assimilati (collaboratori, borsisti, soci di cooperativa).
- Quanto vale: il 7,1% del reddito di lavoro fino a 8.500 euro, il 5,3% fino a 15.000 euro, il 4,8% oltre. Al massimo 960 euro l’anno.
- Vale nel 2025 e nel 2026: la norma non ha una scadenza e la legge di bilancio 2026 non l’ha modificata.
- Va restituita solo se a fine anno il reddito complessivo supera 20.000 euro: il datore la recupera, in 10 rate se oltre 60 euro.
- Nel cedolino ha nomi diversi: NoiPA la chiama «Bonus Art. 1 c. 4 L. 207/24»; i software paghe privati usano diciture come «somma art. 1 c. 4 L. 207/24», «indennità L. 207/24», «somma integrativa».
Cos’è la voce «art. 1 c. 4 L. 207/24» in busta paga
Dal 2025 il taglio del cuneo fiscale non è più uno sconto sui contributi, come nel 2024, ma due benefici fiscali. Per i redditi fino a 20.000 euro il beneficio è questa somma. Per i redditi da 20.001 a 40.000 euro è l’ulteriore detrazione dell’art. 1, comma 6.
Il testo della legge dice: ai titolari di reddito di lavoro dipendente «che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito». Tradotto: sono soldi in più nel netto, e su quei soldi non si paga IRPEF né addizionali.
Non è il trattamento integrativo. Quello (fino a 1.200 euro l’anno) viene dal D.L. 3/2020 e ha regole sue: lo spieghiamo in trattamento integrativo 2025 e 2026. Chi ha i requisiti di entrambi li riceve tutti e due: nel 730 hanno colonne diverse dello stesso rigo C14.
Perché c’è: dal taglio dei contributi alla somma esentasse
Nel 2024 il «taglio del cuneo» era un esonero sui contributi INPS a carico del lavoratore: 6 punti percentuali con retribuzione mensile fino a 2.692 euro, 7 punti fino a 1.923 euro (art. 1, comma 15, L. 213/2023). Valeva solo per i periodi di paga del 2024.
Dal 2025 la legge di bilancio ha sostituito quel meccanismo con due misure fiscali: la somma del comma 4 e l’ulteriore detrazione del comma 6. Per questo nel cedolino del 2025 è sparita la riduzione dei contributi ed è comparsa una voce nuova.
A chi spetta
- Sì: lavoratori dipendenti pubblici e privati, anche a termine, part-time, stagionali, supplenti, con reddito complessivo fino a 20.000 euro.
- Sì, nel 730: lavoratori il cui datore non è sostituto d’imposta, come colf e badanti. La circolare 4/E del 2025 dice che possono beneficiarne nella dichiarazione dei redditi.
- Sì, con la NASpI e la cassa integrazione: per il 2025 l’INPS ha aggiornato la CU 2026 dei percettori di NASpI, CIGO e assegni di integrazione salariale per farla riconoscere nella dichiarazione dei redditi.
- No: pensionati, per la pensione. La legge esclude i redditi dell’art. 49, comma 2, lettera a, del TUIR.
- No: redditi assimilati al lavoro dipendente (art. 50 TUIR), come collaborazioni coordinate e continuative e borse di studio. La norma richiama solo l’art. 49 e l’INPS lo conferma: le misure «non spettano ai titolari di soli redditi da pensione e di redditi assimilati al lavoro dipendente».
Quanto spetta: le percentuali
| Reddito di lavoro dipendente | Percentuale | Importo massimo annuo |
|---|---|---|
| Fino a 8.500 euro | 7,1% | 603,50 euro |
| Da 8.500,01 a 15.000 euro | 5,3% | 795 euro |
| Da 15.000,01 a 20.000 euro | 4,8% | 960 euro |
| Reddito complessivo oltre 20.000 euro | Non spetta | Spetta l’ulteriore detrazione |
Attenzione ai due redditi diversi. La soglia di accesso (20.000 euro) guarda il reddito complessivo, cioè tutti i redditi. La percentuale si applica al solo reddito di lavoro dipendente.
Il reddito complessivo è il «reddito di riferimento»: comprende anche gli affitti in cedolare secca, il reddito forfettario e le mance con imposta sostitutiva, più la quota esente di impatriati e ricercatori rientrati; esclude la casa di abitazione e le pertinenze (comma 9 e circolare 4/E).
Chi ha lavorato solo una parte dell’anno
Il comma 5 dice che, solo per scegliere la percentuale, il reddito di lavoro si rapporta all’intero anno. Poi la percentuale si applica a quanto hai guadagnato davvero.
L’esempio della circolare 4/E: un lavoratore guadagna 2.000 euro in 62 giorni. Il reddito annuo teorico è 2.000 : 62 × 365 = 11.744,19 euro, quindi la percentuale è il 5,3%. La somma è il 5,3% di 2.000 euro: 106 euro. Senza questa regola, avrebbe avuto il 7,1%.
Esempio pratico
-
Tizio lavora tutto l’anno con 18.000 euro di reddito e non ha altri redditi. Reddito complessivo sotto 20.000: la somma spetta. Percentuale: 4,8%, perché il reddito di lavoro supera 15.000. Importo: 4,8% di 18.000 = 864 euro l’anno, circa 72 euro al mese, senza tasse.
Reddito basso: la somma arriva anche senza IRPEF
Scenario. Caio lavora part-time e guadagna 8.000 euro l’anno. Le detrazioni azzerano la sua IRPEF.
Come si applica. A differenza del trattamento integrativo, la somma del comma 4 non chiede di avere imposta da pagare. Caio la prende: 7,1% di 8.000 = 568 euro. Il trattamento integrativo invece non gli spetta, perché la sua imposta lorda (1.840 euro) non supera 1.880 euro.
In pratica
- Sotto 8.500 euro di reddito di lavoro la percentuale è la più alta, il 7,1%.
- Non serve nessuna domanda: il datore la riconosce in automatico.
Affitto in cedolare secca: si perde la somma
Scenario. Sempronio ha 14.000 euro di stipendio e affitta un appartamento con cedolare secca: 7.000 euro di canoni nell’anno.
Come si applica. La cedolare secca conta nel reddito di riferimento: 14.000 + 7.000 = 21.000 euro, sopra 20.000. La somma del comma 4 non spetta. Spetta invece l’ulteriore detrazione del comma 6, ma solo fino all’imposta disponibile. L’IRPEF lorda sullo stipendio è 3.220 euro; la detrazione per lavoro dipendente, calcolata anch’essa su 21.000 euro, è circa 2.551 euro. Restano circa 669 euro di imposta: l’ulteriore detrazione vale quindi circa 669 euro, non 1.000. Il datore non conosce l’affitto: se in busta paga ha pagato la somma, la restituzione avviene al conguaglio o nel 730. Per evitarlo, Sempronio può chiedere al datore di non applicarla.
In pratica
- Il datore calcola sul reddito che conosce. Altri redditi (affitti, secondo lavoro, partita IVA forfettaria) vanno comunicati o portano a un conguaglio.
- La rinuncia si chiede al datore; i dipendenti NoiPA usano il self-service «Gestione benefici fiscali».
Il salto a 20.000 euro
A 20.000 euro di reddito complessivo la somma vale 960 euro e non è tassata. A 20.001 euro la somma sparisce e arriva l’ulteriore detrazione di 1.000 euro, che però riduce l’IRPEF: serve imposta sufficiente per assorbirla. Per un dipendente senza altre detrazioni l’imposta c’è, quindi il passaggio non fa perdere soldi. Chi ha molte detrazioni (per esempio familiari a carico) deve verificare la capienza: la circolare 4/E precisa che, in caso di capienza parziale, la detrazione «spetta entro tale limite».
Se la somma non spettava: restituzione in 10 rate
Il datore verifica al conguaglio di fine anno o di fine rapporto. Se la somma non spettava, la recupera; sopra 60 euro il recupero avviene in dieci rate uguali dalla prima retribuzione che sconta il conguaglio (comma 7).
- Se non spettava la somma ma spetta l’ulteriore detrazione (reddito salito sopra 20.000), il datore recupera la somma al netto della detrazione spettante.
- Se il rapporto finisce, il recupero è in un’unica soluzione. Se lo stipendio non basta, il lavoratore deve versare il residuo entro il 15 gennaio dell’anno dopo (art. 23, comma 3, D.P.R. 600/1973, richiamato dalla circolare 4/E).
- Se il conguaglio non è più possibile, la restituzione avviene nella dichiarazione dei redditi.
Più datori di lavoro
Con più contratti part-time contemporanei la somma va riconosciuta da un solo datore. Il lavoratore sceglie quale, gli comunica redditi e giorni degli altri rapporti e dice agli altri di non applicarla. Con rapporti in periodi diversi conviene consegnare al nuovo datore la CU del precedente: così il calcolo si fa sul totale. Lo prevede la circolare 4/E.
Come si legge nella CU e nel 730
- Punto 718 della CU 2026: codice 1 se c’è un reddito di lavoro dipendente dell’art. 49 (pensioni escluse).
- Punti 719-721: reddito di lavoro dipendente, reddito sportivo dilettantistico, giorni di lavoro.
- Punto 724: codice 1 se il datore ha erogato la somma, 2 se no. Punto 725: importo erogato. Il punto 726 (riconosciuta ma non erogata) non va mai riportato nel 730.
- Rigo C14 del 730: colonne 5-8 con i dati dei punti 718-721, colonne 9 e 10 con i punti 724 e 725.
Documenti necessari
- Cedolini dell’anno, per vedere la voce mese per mese
- Certificazione Unica (punti 718-726)
- CU degli altri datori o dell’INPS, se ci sono
- Dati di affitti in cedolare secca o reddito forfettario, che contano nella soglia
Da leggere insieme
- Trattamento integrativo 2025 e 2026: a chi spetta e quanto
- Ulteriore detrazione art. 1 c. 6 L. 207/24: a chi spetta
- Detrazioni lavoro dipendente 2025 e 2026 e cuneo fiscale
- Come leggere la busta paga
Fonti e approfondimenti
- L. 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 4-9 (Normattiva)
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 4/E del 16 maggio 2025, paragrafo 1.2
- Istruzioni Modello 730/2026, rigo C14
- NoiPA (MEF), FAQ Taglio del cuneo fiscale
- INPS, CU 2026: benefici fiscali (30 aprile 2026)
- L. 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 15 (esonero contributivo 2024)
Domande frequenti
Cos'è la somma art. 1 c. 4 L. 207/24 in busta paga?
È il taglio del cuneo fiscale per i dipendenti con reddito complessivo fino a 20.000 euro: una somma in denaro che il datore aggiunge allo stipendio e che non concorre alla formazione del reddito, quindi non è tassata. La prevede l'art. 1, comma 4, della legge di bilancio 2025 e vale anche nel 2026.
Quanto vale la somma del comma 4?
Il 7,1% del reddito di lavoro dipendente se non supera 8.500 euro, il 5,3% tra 8.500 e 15.000 euro, il 4,8% oltre 15.000 euro. Il massimo è 960 euro l'anno, con 20.000 euro di reddito. Per scegliere la percentuale il reddito di chi ha lavorato solo parte dell'anno si rapporta all'anno intero.
«Indennità L. 207/24» e «somma integrativa L. 207/24» sono la stessa cosa?
Quasi sempre sì: sono diciture con cui i software paghe indicano la somma dell'art. 1, comma 4, della L. 207/2024. Nel cedolino NoiPA la stessa voce si chiama «Bonus Art. 1 c. 4 L. 207/24» ed è nella sezione «Altri assegni». Se hai dubbi, chiedi all'ufficio paghe il riferimento normativo della voce.
Devo restituire la somma art. 1 c. 4?
Solo se a fine anno il reddito complessivo supera 20.000 euro o se non hai i requisiti. Il datore la recupera al conguaglio, in 10 rate se oltre 60 euro. Se nel frattempo ti spetta l'ulteriore detrazione del comma 6, recupera la somma al netto della detrazione spettante.
I pensionati e i collaboratori hanno diritto alla somma?
No. La norma riguarda solo i redditi di lavoro dipendente dell'art. 49 TUIR ed esclude le pensioni. L'INPS precisa che le misure non spettano ai titolari di soli redditi da pensione e di redditi assimilati al lavoro dipendente, come collaborazioni e borse di studio.
Spetta anche a chi non paga IRPEF?
Sì. A differenza del trattamento integrativo, la somma del comma 4 non richiede di avere imposta lorda da coprire. Un part-time con 8.000 euro di reddito, che non paga IRPEF, riceve il 7,1%: 568 euro.
Un affitto in cedolare secca fa perdere la somma?
Può farla perdere. Per la soglia di 20.000 euro conta il reddito di riferimento, che include i canoni in cedolare secca e il reddito forfettario. Con 14.000 euro di stipendio e 7.000 di affitto si arriva a 21.000: la somma non spetta e al suo posto c'è l'ulteriore detrazione, nei limiti dell'imposta.
Come si rinuncia alla somma del comma 4?
Chiedendo al datore di lavoro di non applicarla: la circolare 4/E dice che il datore non la eroga se il lavoratore lo chiede espressamente. I dipendenti pubblici pagati da NoiPA usano il self-service «Gestione benefici fiscali»; la rinuncia vale per tutto l'anno e si può revocare.