Testo dell'articoloVigente
Gli incrementi retributivi dell’ipotesi di CCNL Comparto Sanità 2025-2027 sono contenuti in quattro tabelle allegate al testo firmato all’ARAN il 29 luglio 2026. Qui sono riportate per intero, con la spiegazione di che cosa misurano e di come si leggono — perché la confusione fra «incremento mensile su tredici mensilità» e «stipendio annuo su dodici mensilità» è all’origine di gran parte dei calcoli sbagliati che circolano.
Tabella 1a: gli incrementi mensili dello stipendio tabellare
È la tabella richiamata dall’art. 37, comma 1. Gli importi sono mensili, lordi, da corrispondere per tredici mensilità, e sono cumulativi rispetto allo stipendio tabellare previsto dal precedente CCNL 27 ottobre 2025: chi legge 101,10 nella colonna 2026 non deve sommarla ai 50,50 del 2025, perché 101,10 è già l’incremento complessivo maturato a quella data.
| Area di inquadramento | Dal 1.1.2025 | Dal 1.1.2026 | Dal 1.1.2027 |
|---|---|---|---|
| Elevata qualificazione | 70,20 | 140,50 | 181,00 |
| Professionisti della salute e dei funzionari | 50,50 | 101,10 | 130,20 |
| Assistenti | 46,60 | 93,20 | 120,00 |
| Operatori | 43,70 | 87,40 | 112,60 |
| Personale di supporto | 41,40 | 82,80 | 106,70 |
La progressione è costruita in modo che il 2026 valga esattamente il doppio del 2025 per tutte le aree; il 2027 aggiunge un ulteriore scalino di importo variabile (+40,50 euro per l’elevata qualificazione, +29,10 per i professionisti della salute, +26,80 per gli assistenti, +25,20 per gli operatori, +23,90 per il personale di supporto).
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Tabella 1b: il ruolo della ricerca sanitaria
Per il personale della sezione «ricerca sanitaria e attività di supporto alla ricerca» — quello di IRCCS e Istituti zooprofilattici sperimentali — vale una tabella separata con due soli profili.
| Area di inquadramento | Dal 1.1.2025 | Dal 1.1.2026 | Dal 1.1.2027 |
|---|---|---|---|
| Ricercatore sanitario | 54,20 | 108,50 | 139,70 |
| Collaboratore professionale di ricerca sanitaria | 50,50 | 101,10 | 130,20 |
Il collaboratore professionale di ricerca sanitaria ha gli stessi valori dell’area dei professionisti della salute; il ricercatore sanitario si colloca poco sopra. La Dichiarazione congiunta n. 1 allegata all’ipotesi rinvia a una sessione negoziale da avviare entro settembre 2026 la revisione complessiva della disciplina di questo personale.
Tabella 2a: i nuovi stipendi tabellari annui
L’art. 37, comma 2 rideterrmina gli importi annui lordi. Attenzione all’unità di misura: dodici mensilità, a cui si aggiunge la tredicesima. Il valore lordo effettivamente percepito in un anno è quindi pari al valore in tabella diviso 12 e moltiplicato per 13.
| Area di inquadramento | Dal 1.1.2025 | Dal 1.1.2026 | Dal 1.1.2027 |
|---|---|---|---|
| Elevata qualificazione | 35.476,89 | 36.320,49 | 36.806,49 |
| Professionisti della salute e dei funzionari | 25.524,93 | 26.132,13 | 26.481,33 |
| Assistenti | 23.520,99 | 24.080,19 | 24.401,79 |
| Operatori | 22.069,74 | 22.594,14 | 22.896,54 |
| Personale di supporto | 20.915,85 | 21.412,65 | 21.699,45 |
Un esempio di lettura per l’area dei professionisti della salute e dei funzionari: 26.481,33 euro annui dal 2027 corrispondono a 2.206,78 euro mensili lordi di solo tabellare, per tredici mensilità.
Tabella 2b: nuovi tabellari del ruolo della ricerca
| Area di inquadramento | Dal 1.1.2025 | Dal 1.1.2026 | Dal 1.1.2027 |
|---|---|---|---|
| Ricercatore sanitario | 27.394,75 | 28.046,35 | 28.420,75 |
| Collaboratore professionale di ricerca sanitaria | 25.524,93 | 26.132,13 | 26.481,33 |
Che cosa il tabellare non comprende
Confondere lo stipendio tabellare con la retribuzione è l’errore più comune. Sul tabellare si innestano, a seconda della posizione individuale:
- i differenziali economici di professionalità già acquisiti, cioè le progressioni economiche interne all’area (come si ottengono);
- l’indennità di qualificazione professionale, ove prevista;
- le indennità professionali: specificità infermieristica e tutela del malato, entrambe aumentate dal 1° gennaio 2026;
- la retribuzione di posizione o di funzione per chi ha un incarico;
- il salario accessorio: turno, notturno, festivo, pronta disponibilità, pronto soccorso, premialità, che dipendono dai fondi aziendali e dalla contrattazione integrativa;
- la retribuzione individuale di anzianità (RIA) per chi la conserva.
È su questa somma, e non sul solo tabellare, che si calcola la media dei 209 euro annunciata dall’ARAN.
Effetti degli incrementi su tredicesima, TFR e pensione
L’art. 38 chiarisce la portata degli aumenti: hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza, sull’indennità premio di servizio, sul trattamento di fine rapporto, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e sui contributi di riscatto.
Due precisazioni importanti. La prima: per il lavoro straordinario gli incrementi hanno effetto solo a decorrere dal mese successivo all’entrata in vigore del contratto, quindi la maggiorazione oraria non viene ricalcolata all’indietro. La seconda: i benefici economici sono corrisposti integralmente anche al personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale (art. 38, comma 2).
Le fonti da consultare
- Ipotesi di CCNL Comparto Sanità 2025-2027 — testo firmato (PDF, ARAN) — la fonte primaria: articolato completo e Tabelle 1a, 1b, 2a, 2b, 3 e 4
- Art. 47 d.lgs. 165/2001 — procedimento di contrattazione collettiva — l’iter che porta dall’ipotesi alla firma definitiva
- Art. 47-bis d.lgs. 165/2001 — tutela retributiva — l’anticipazione scomputata dagli incrementi
Domande frequenti
Gli importi della Tabella 1a sono per 12 o per 13 mensilità?
Per tredici. La Tabella 1a indica esplicitamente «valori in euro da corrispondere per 13 mensilità». La Tabella 2a, invece, indica il tabellare annuo su dodici mensilità a cui aggiungere la tredicesima. Le due tabelle sono coerenti fra loro: la differenza fra due colonne della Tabella 2a è sempre pari alla differenza fra le corrispondenti colonne della Tabella 1a moltiplicata per dodici.
In che area è inquadrato un infermiere?
Nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari, che dal 2027 ha un tabellare annuo di 26.481,33 euro e un incremento di 130,20 euro mensili. Gli infermieri generici e le puericultrici sono invece nelle aree degli assistenti o degli operatori, con valori inferiori. L’area di elevata qualificazione è riservata a chi ha i requisiti di accesso specifici e svolge funzioni di elevato contenuto professionale.
Il tabellare aumenta anche per chi è a tempo determinato?
Sì. L’art. 1 estende il contratto a tutto il personale «con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato». Gli incrementi tabellari si applicano quindi anche ai contratti a termine, per i periodi di servizio effettivamente prestati nelle finestre di decorrenza.
Se lavoro part-time come si calcola l’aumento?
Il trattamento economico del rapporto a tempo parziale è proporzionato alla durata della prestazione: l’incremento tabellare va riproporzionato alla percentuale di part-time. Lo stesso vale per le indennità a carattere fisso e continuativo. Fanno eccezione le voci già commisurate alle presenze effettive, come la nuova indennità giornaliera per i servizi disagiati dell’art. 43.
Sono andato in pensione nel 2025: mi spettano gli aumenti?
Sì, per il periodo di servizio prestato. L’art. 38, comma 2 stabilisce che i benefici economici dell’art. 37 sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del contratto. Gli incrementi rilevano inoltre sul trattamento di quiescenza e sul TFR.
Risorse correlate
- CCNL Sanità 2025-2027: la guida completa
- Aumento infermieri: la scomposizione
- Aumento OSS 2025-2027
- Aumento tecnici sanitari e professioni della riabilitazione
- Aumento personale amministrativo e tecnico
- Aree e profili del comparto sanità
I contenuti hanno finalità divulgativa e riportano il testo dell’ipotesi di CCNL sottoscritta all’ARAN il 29 luglio 2026. Fino alla sottoscrizione definitiva le disposizioni non sono ancora applicabili: per la propria posizione individuale si raccomanda di verificare con l’ufficio del personale dell’azienda o ente o con la propria organizzazione sindacale.
In sintesi
Domande frequenti
Gli importi della Tabella 1a sono per 12 o per 13 mensilità?
Per tredici. La Tabella 1a indica esplicitamente «valori in euro da corrispondere per 13 mensilità». La Tabella 2a, invece, indica il tabellare annuo su dodici mensilità a cui aggiungere la tredicesima. Le due tabelle sono coerenti fra loro: la differenza fra due colonne della Tabella 2a è sempre pari alla differenza fra le corrispondenti colonne della Tabella 1a moltiplicata per dodici.
In che area è inquadrato un infermiere?
Nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari, che dal 2027 ha un tabellare annuo di 26.481,33 euro e un incremento di 130,20 euro mensili. Gli infermieri generici e le puericultrici sono invece nelle aree degli assistenti o degli operatori, con valori inferiori. L’area di elevata qualificazione è riservata a chi ha i requisiti di accesso specifici e svolge funzioni di elevato contenuto professionale.
Il tabellare aumenta anche per chi è a tempo determinato?
Sì. L’art. 1 estende il contratto a tutto il personale «con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato». Gli incrementi tabellari si applicano quindi anche ai contratti a termine, per i periodi di servizio effettivamente prestati nelle finestre di decorrenza.
Se lavoro part-time come si calcola l’aumento?
Il trattamento economico del rapporto a tempo parziale è proporzionato alla durata della prestazione: l’incremento tabellare va riproporzionato alla percentuale di part-time. Lo stesso vale per le indennità a carattere fisso e continuativo. Fanno eccezione le voci già commisurate alle presenze effettive, come la nuova indennità giornaliera per i servizi disagiati dell’art. 43.
Sono andato in pensione nel 2025: mi spettano gli aumenti?
Sì, per il periodo di servizio prestato. L’art. 38, comma 2 stabilisce che i benefici economici dell’art. 37 sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del contratto. Gli incrementi rilevano inoltre sul trattamento di quiescenza e sul TFR.