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In sintesi

Cosa sono e a cosa servono

Il deposito IVA è un luogo fisico situato in Italia in cui la merce viene introdotta, staziona e infine viene estratta, secondo la definizione della circolare dell’Agenzia delle Entrate 24 marzo 2015, n. 12/E. Il meccanismo consente che, per determinate operazioni, l’IVA eventualmente dovuta sia assolta dall’acquirente finale solo al momento dell’estrazione dei beni, anziché all’importazione o alla cessione: un vantaggio finanziario non da poco per chi opera con merci destinate a più passaggi commerciali prima del consumo effettivo in Italia. Sono qualificabili come depositi IVA i magazzini generali, i depositi franchi e i punti franchi già autorizzati dalla dogana, i depositi fiscali per prodotti soggetti ad accisa e i depositi doganali.

Nei depositi è consentito introdurre, custodire e sottoporre a lavorazione beni nazionali e comunitari, a condizione che non siano destinati alla vendita al dettaglio all’interno del deposito stesso. Dal 1° aprile 2017, con le modifiche del D.L. 193/2016, è caduta ogni limitazione sulla tipologia di beni introducibili: in precedenza il regime era riservato a specifiche categorie di merci trattate nelle borse merci (indicate nella Tabella A-bis del D.L. 331/1993, oggi abrogata).

Le tre fasi: introduzione, custodia, estrazione

Le operazioni agevolate dal regime del deposito IVA si distribuiscono su tre momenti distinti, ciascuno con proprie regole:

L’estrazione: autofattura, F24 e garanzia

Quando l’estrazione avviene per utilizzare o commercializzare il bene in Italia, il soggetto che estrae deve necessariamente essere un soggetto passivo IVA italiano (se non residente e privo di stabile organizzazione, deve nominare un rappresentante fiscale o identificarsi direttamente). Dal 1° aprile 2017 la procedura prevede che l’IVA relativa a beni di provenienza nazionale sia versata dal gestore del deposito, in nome e per conto di chi estrae, tramite modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello di estrazione, senza possibilità di compensazione con altri crediti. Il soggetto che estrae emette un’autofattura da registrare nel registro degli acquisti; se i beni erano stati introdotti in forza di un acquisto intracomunitario, si procede invece con l’integrazione della fattura originaria, annotata nel registro delle fatture emesse entro 15 giorni dall’estrazione e nel registro acquisti entro il mese successivo.

Una novità sostanziale della riforma del 2017 è l’obbligo, per chi estrae, di prestare un’idonea garanzia commisurata all’imposta dovuta. La garanzia non è richiesta per i soggetti di riconosciuta affidabilità e notoria solvibilità, come gli operatori economici autorizzati (AEO), né per chi è esonerato dalla cauzione per i diritti doganali. La stessa logica di garanzia si applica già in dogana per l’immissione in libera pratica di beni extra-UE destinati al deposito, obbligatoria dal 12 settembre 2011 e svincolata solo quando l’estrattore comunica al depositario i dati della liquidazione IVA.

Se chi estrae è un esportatore abituale che vuole utilizzare il proprio plafond per non versare l’IVA in F24, deve compilare una dichiarazione d’intento per ogni estrazione, indicando come destinatario il gestore del deposito, trasmetterla telematicamente all’Agenzia delle Entrate e consegnare al depositario la ricevuta, che questi riscontra a sua volta in via telematica.

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Chi può gestire un deposito IVA

Possono gestire un deposito IVA, senza bisogno di autorizzazione specifica, le imprese che conducono magazzini generali, depositi franchi o punti franchi già muniti di autorizzazione doganale. I titolari di depositi fiscali per prodotti soggetti ad accisa e di depositi doganali possono utilizzarli come depositi IVA previa comunicazione all’Agenzia delle Dogane e delle Entrate. Un terzo gruppo di soggetti può invece ottenere, su richiesta, un’autorizzazione ad hoc alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio: la domanda va corredata da certificato di iscrizione al Registro delle imprese, certificato dei carichi pendenti, casellario giudiziario e certificato antimafia; il richiedente non deve essere sottoposto a procedimenti penali per reati finanziari, aver riportato condanne per gli stessi reati, aver commesso violazioni gravi e ripetute alla disciplina IVA, né trovarsi in procedura fallimentare o di liquidazione. L’esame dell’istanza si conclude entro 180 giorni dal ricevimento.

Se il deposito custodisce beni per conto terzi, l’autorizzazione può essere rilasciata solo a società di capitali (S.p.a., S.a.p.a., S.r.l.), a società cooperative o enti con capitale o fondo di dotazione non inferiore a 516.456,90 euro. Il gestore risponde solidalmente con il soggetto passivo per la mancata o irregolare applicazione dell’IVA all’estrazione se non rispetta gli obblighi di tenuta del registro delle movimentazioni: per questo, in pratica, è opportuno che il depositario raccolga sempre prova idonea del regolare assolvimento dell’imposta da parte di chi estrae.

Fase Operazione Regime IVA
Introduzione Acquisto intracomunitario con introduzione in deposito Senza applicazione dell’imposta (art. 50-bis, co. 4, lett. a)
Introduzione Immissione in libera pratica di beni extra-UE destinati al deposito Solo dazi doganali, IVA sospesa con garanzia (lett. b)
Introduzione Cessione di beni eseguita mediante introduzione in deposito Non soggetta, dall’1.4.2017 senza limiti di tipologia (lett. c)
Custodia Cessioni nel deposito, lavorazioni (60 gg. se in locali limitrofi), trasferimento in altro deposito Senza applicazione dell’imposta (lett. e, h, i)
Estrazione Esportazione o cessione intracomunitaria Non imponibile, concorre al plafond (lett. f, g)
Estrazione Utilizzo o commercializzazione in Italia Autofattura + F24 entro il 16 del mese successivo, senza compensazione

Esempio pratico

  • Alfa Srl importa un lotto di componenti elettronici da un fornitore extra-UE e li introduce direttamente in un deposito IVA gestito da un magazzino generale: paga solo i dazi doganali, l’IVA resta sospesa. Dopo tre mesi vende parte del lotto a Beta Spa, che li estrae per rivenderli in Italia: Beta emette autofattura e il gestore del deposito versa l’IVA con F24 entro il 16 del mese successivo, prestando la garanzia richiesta.

  • Tizio, titolare di una ditta individuale con status di esportatore abituale, estrae dallo stesso deposito una partita di merce per rivenderla all’estero: compila una dichiarazione d’intento per l’estrazione, la trasmette all’Agenzia delle Entrate e la consegna al depositario, evitando così il versamento immediato dell’IVA nei limiti del proprio plafond.

  • Se invece Sempronia estrae beni per spedirli a un cliente in Germania, l’operazione è una cessione intracomunitaria non imponibile: nessuna IVA da versare, ma va compilato il modello Intra.

Domande frequenti

Il deposito IVA fa risparmiare l’imposta?

No, la sospende: l’IVA resta dovuta, ma il pagamento è rinviato al momento dell’estrazione per il consumo o la commercializzazione in Italia. Il vantaggio è finanziario (si evita di anticipare l’imposta su merci che restano in transito o in stoccaggio) e non di risparmio d’imposta.

Serve un’autorizzazione per introdurre beni in un deposito IVA?

Non per chi introduce: l’autorizzazione riguarda il gestore del deposito. Dal 2017 tutti i soggetti passivi possono introdurre ed estrarre beni da un deposito IVA, senza requisiti di iscrizione pluriennale alla Camera di Commercio come richiesto in passato.

Cosa succede se l’introduzione è solo documentale, senza spostare fisicamente la merce?

Il regime richiede l’introduzione fisica dei beni nel deposito: la prassi dell’Agenzia delle Entrate esclude il cosiddetto “deposito virtuale” basato sulla sola presa in carico dei documenti.

Chi paga se il gestore del deposito sbaglia l’applicazione dell’IVA?

Il gestore risponde in solido con il soggetto passivo per la mancata o irregolare applicazione dell’imposta relativa all’estrazione, salvo dimostri di aver agito in buona fede con la diligenza di un operatore avveduto (Corte di Giustizia UE, causa C-499/10).

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