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In sintesi

Come cresce il TFR in azienda

Il meccanismo civilistico è quello dell’art. 2120 c.c.: ogni anno si accantona una quota pari alla retribuzione utile divisa per 13,5, e il montante già accumulato si rivaluta al 31 dicembre con un tasso composto dall’1,5% fisso più il 75% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati rispetto a dicembre dell’anno precedente (il calcolo completo è nella guida su come si calcola il TFR). Sulla sola rivalutazione il datore di lavoro applica un’imposta sostitutiva del 17% (art. 11, co. 3 e 4, D.Lgs. 47/2000), versata con acconto entro il 16 dicembre e saldo entro il 16 febbraio successivo.

Il profilo di rendimento è quindi certo e agganciato all’inflazione, ma solo in parte: con il 75% dell’indice, quando i prezzi corrono il TFR perde potere d’acquisto (con inflazione all’8%, come nel 2022, la rivalutazione lorda si ferma a 1,5 + 6 = 7,5%); con inflazione a zero garantisce comunque l’1,5%.

Come cresce nel fondo pensione

Nel fondo pensione il TFR conferito viene investito nel comparto scelto (garantito, obbligazionario, bilanciato, azionario) e rende in base ai mercati: nessun rendimento è promesso, salvo che nei comparti garantiti, che in cambio della protezione offrono rendimenti attesi modesti. Sul risultato netto maturato ogni anno il fondo paga un’imposta sostitutiva del 20% (art. 17, co. 1, D.Lgs. 252/2005, aliquota così elevata dalla L. 190/2014), con un trattamento di favore per la parte investita in titoli di Stato ed equiparati: la relativa base imponibile è ridotta al 62,5%, il che equivale a un prelievo del 12,5%.

A questo si aggiungono due elementi che il TFR in azienda non ha. Il primo è il contributo del datore di lavoro: nei fondi negoziali istituiti dai CCNL, il lavoratore che versa il proprio contributo minimo ha diritto anche a quello aziendale, nella misura fissata dal contratto collettivo — una maggiorazione della retribuzione che si perde restando fuori dal fondo. Il secondo è la deducibilità dei contributi propri e del datore fino a 5.164,57 euro l’anno (il TFR conferito non si deduce, ma non è mai stato tassato in busta paga).

La tassazione all’uscita: qui si decide il confronto

Alla cessazione del rapporto, il TFR rimasto in azienda sconta la tassazione separata dell’art. 19 TUIR: si applica un’aliquota media calcolata dividendo il montante (al netto delle rivalutazioni già tassate al 17%) per gli anni di durata del rapporto e moltiplicando per 12; su questo «reddito di riferimento» si calcola l’IRPEF con le aliquote dell’anno di cessazione e se ne ricava l’aliquota media. L’Agenzia delle Entrate riliquida poi l’imposta con l’aliquota media dei cinque anni precedenti quello di maturazione del diritto. Con i tre scaglioni IRPEF vigenti (23% fino a 28.000 euro, 35% fino a 50.000, 43% oltre) l’aliquota effettiva non scende mai sotto il 23% e per retribuzioni medio-alte si colloca facilmente tra il 26% e il 35%.

La prestazione del fondo pensione, per la parte imponibile (contributi dedotti e TFR conferito: i rendimenti già tassati anno per anno e i contributi non dedotti sono esclusi), sconta invece una ritenuta a titolo d’imposta del 15%, ridotta di 0,30 punti per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino al minimo del 9% che si raggiunge con 35 anni di iscrizione. Chi resta iscritto 30 anni paga il 10,5%; chi si iscrive presto e va in pensione dopo 35 anni o più paga il 9%. È un divario strutturale: a parità di montante, il fisco prende dal TFR in azienda più del doppio.

TFR in azienda TFR al fondo pensione
Crescita annua 1,5% + 75% inflazione FOI (certa) Rendimento del comparto (non garantito)
Tassa sulla crescita Sostitutiva 17% sulla rivalutazione Sostitutiva 20% sul risultato netto (12,5% effettivo sui titoli di Stato)
Tassa all’uscita Aliquota media IRPEF (min. 23%, riliquidata sui 5 anni precedenti) 15% → 9% (-0,30% per ogni anno oltre il 15°)
Contributo del datore No Sì, nei fondi negoziali (misura da CCNL), se il lavoratore contribuisce
Disponibilità Liquidato a fine rapporto; anticipo fino al 70% Alla pensione; anticipazioni 75%/75%/30% e riscatti nei casi di legge
Ripensamento Si può conferire al fondo in ogni momento Scelta irreversibile

Esempio pratico

  • Tizio lavora 30 anni con una retribuzione utile media di 30.000 euro: accantona circa 2.222 euro l’anno, per un montante nominale di quote pari a circa 66.700 euro (più le rivalutazioni, già tassate al 17%). Per non promettere rendimenti, si ipotizza che rivalutazione del TFR e rendimento netto del fondo si equivalgano: il confronto si gioca sulla tassazione finale.

  • TFR in azienda: reddito di riferimento 66.700 / 30 × 12 ≈ 26.700 euro, tutto nel primo scaglione: aliquota media 23%, imposta circa 15.340 euro.

  • Fondo pensione: con 30 anni di partecipazione l’aliquota è 15% − (0,30% × 15) = 10,5%: imposta circa 7.000 euro sullo stesso imponibile. Risparmio: oltre 8.300 euro, ai quali si aggiunge il contributo del datore maturato in 30 anni (con l’1,5% della retribuzione: circa 13.500 euro versati in più, al lordo dei rendimenti).

  • Per redditi più alti il divario cresce: con un’aliquota media TFR del 30%, su 100.000 euro di montante la differenza supera i 19.000 euro (30.000 contro 10.500).

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Quando conviene l’uno o l’altro

Sul piano fiscale il fondo pensione parte avvantaggiato in quasi ogni scenario: aliquota finale più bassa, contributo del datore, deduzione dei versamenti aggiuntivi. Il TFR in azienda conserva però punti di forza reali: rendimento certo e legato all’inflazione (nessun rischio di mercato), liquidazione integrale subito alla cessazione del rapporto invece che alla pensione, nessun costo di gestione. Il rischio di insolvenza del datore, spesso citato, è attenuato dal Fondo di garanzia INPS, che interviene sul TFR non pagato nelle procedure concorsuali.

La scelta razionale dipende dall’orizzonte: chi ha davanti molti anni di lavoro massimizza sia lo sconto d’aliquota (verso il 9%) sia il contributo datoriale; chi è vicino alla pensione o prevede di dover disporre presto dell’intera somma trae dal conferimento un beneficio più contenuto. Attenzione infine al silenzio-assenso: chi non esprime alcuna scelta entro 6 mesi dall’assunzione trova il proprio TFR maturando conferito automaticamente alla forma pensionistica collettiva di riferimento, e da lì non si torna indietro.

Domande frequenti

Posso spostare al fondo pensione anche il TFR già maturato in azienda?

Il conferimento tacito o esplicito riguarda il TFR maturando, cioè le quote future. Il pregresso resta in azienda e segue le sue regole; il trasferimento del maturato è possibile solo se il datore di lavoro acconsente, con accordo.

Se ho scelto di tenere il TFR in azienda posso cambiare idea?

Sì, in qualsiasi momento: la scelta per l’azienda è sempre revocabile a favore del fondo. È il conferimento al fondo a essere irreversibile.

Il TFR conferito al fondo si deduce dai 5.164,57 euro?

No: il TFR conferito non è un contributo dedotto (non è mai transitato dal reddito imponibile) e non consuma il plafond di deducibilità, che riguarda solo i contributi del lavoratore e del datore.

Con quale aliquota è tassato il TFR se non ho avuto redditi negli ultimi anni?

Se in uno o più dei cinque anni presi a riferimento non c’è reddito imponibile, l’aliquota media si calcola sugli anni con reddito; se nessuno dei cinque anni ha reddito imponibile, si applica l’aliquota del primo scaglione, il 23% (art. 19, co. 1-bis, TUIR).

Nel fondo pensione i miei soldi sono bloccati fino alla pensione?

In linea di principio sì, ma la legge prevede anticipazioni (fino al 75% per spese sanitarie, 75% per la prima casa, 30% per altre esigenze), riscatti per inoccupazione, invalidità e altre cause, e la rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) per chi è vicino alla pensione.

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