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In sintesi
- Cedere l’usufrutto non è come vendere casa: il corrispettivo incassato da chi concede in usufrutto un immobile non genera una plusvalenza da redditi diversi lett. b), ma un reddito diverso a sé, tassato sulla differenza tra quanto incassato e le spese specificamente inerenti, senza il limite dei 5 anni.
- Vendere la nuda proprietà segue regole proprie: se nuda proprietà e usufrutto sono stati acquisiti in momenti diversi (ad esempio per successivo riacquisto dell’usufrutto), la plusvalenza sulla vendita della piena proprietà va calcolata separatamente per i due diritti.
- Il valore fiscale dell’usufrutto si calcola moltiplicando il valore della piena proprietà per il tasso legale d’interesse e poi per un coefficiente che dipende dall’età del beneficiario: più è giovane, più alto è il valore dell’usufrutto.
- Un tasso “congelato” al 2,5%: dal 2025 il prospetto dei coefficienti per il calcolo di usufrutto e nuda proprietà continua a basarsi su un tasso di riferimento del 2,5%, anche se il tasso legale ordinario è sceso (2% nel 2025, 1,60% nel 2026): il valore fiscale dell’usufrutto, quindi, non segue automaticamente la discesa del tasso legale.
- Consolidamento alla morte dell’usufruttuario: quando l’usufrutto si estingue e la nuda proprietà torna piena proprietà, non è dovuta alcuna ulteriore imposta di successione, perché il valore era già stato tassato al momento della costituzione del diritto.
Chi possiede o riceve la titolarità di un immobile diviso tra usufrutto e nuda proprietà trova già altrove le risposte più cercate: chi dichiara l’immobile nel 730 (solo l’usufruttuario) e chi paga l’IMU (sempre l’usufruttuario), oltre a un confronto generale tra i due diritti. Restano fuori da quei pezzi due operazioni meno frequenti ma tutt’altro che rare nella pianificazione familiare: cosa succede fiscalmente quando l’usufrutto viene ceduto a titolo oneroso (non semplicemente dichiarato) e quando è la nuda proprietà a essere venduta.
Cedere l’usufrutto: reddito diverso, non plusvalenza
Quando l’usufruttuario di un immobile cede a titolo oneroso il proprio diritto — ad esempio per ottenere liquidità mantenendo la nuda proprietà a favore di un figlio, o quando un investitore acquista un usufrutto a tempo determinato — il corrispettivo incassato non segue le regole della plusvalenza da cessione immobiliare (quella con il limite dei 5 anni e le eccezioni per eredità e abitazione principale). Si tratta invece di un reddito diverso a sé stante, previsto dall’art. 67, comma 1, lettera h) del TUIR insieme alla sublocazione di immobili.
La base imponibile, secondo l’art. 71, comma 2, del TUIR, è la differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla produzione di quel reddito (ad esempio i costi notarili sostenuti per la costituzione dell’usufrutto stesso, se documentabili come inerenti). Non c’è quindi un confronto con il “prezzo di acquisto” del diritto come nella plusvalenza classica, e non esiste un termine di 5 anni oltre il quale l’operazione diventa esente: la cessione onerosa dell’usufrutto è imponibile a prescindere da quanto tempo l’usufrutto stesso sia stato posseduto.
Vendere la nuda proprietà: quando la plusvalenza si “spezza”
Il caso più semplice è quello di chi possiede solo la nuda proprietà fin dall’origine (ad esempio per acquisto diretto) e la rivende: qui si applicano le stesse regole generali della plusvalenza immobiliare, con il quinquennio calcolato dalla data di acquisto della nuda proprietà stessa.
Le cose si complicano quando nuda proprietà e usufrutto sono stati acquisiti in momenti diversi dalla stessa persona, che poi vende la piena proprietà consolidata. È il caso, ad esempio, di chi ha ricevuto la nuda proprietà in donazione anni fa e, più di recente, ha riacquistato a titolo oneroso anche l’usufrutto (magari dal donante che vuole liquidità). In questa situazione l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la vendita della piena proprietà non va trattata come cessione unitaria: nuda proprietà e usufrutto vanno valutati separatamente, con le rispettive date di acquisto e i rispettivi costi, per verificare se il quinquennio è decorso per l’uno, per l’altro, o per entrambi. Il risultato pratico è che la stessa vendita può generare una plusvalenza tassabile solo per una delle due quote, se l’altra ha già superato i 5 anni (o proviene da eredità, o l’immobile era abitazione principale).
Il valore fiscale dell’usufrutto: la formula e i coefficienti
Ogni volta che serve attribuire un valore fiscale all’usufrutto (per l’imposta di registro, di successione o di donazione), si applica lo stesso meccanismo in due passaggi:
- si calcola la rendita annua, moltiplicando il valore della piena proprietà per il tasso legale d’interesse;
- si moltiplica la rendita annua per il coefficiente corrispondente all’età del beneficiario, indicato nel prospetto allegato al D.P.R. 131/1986: più giovane è l’usufruttuario, più alto è il coefficiente (e quindi il valore dell’usufrutto), perché statisticamente durerà più a lungo.
Il punto meno intuitivo riguarda il tasso da usare. Dal 2024 il prospetto dei coefficienti è stato aggiornato sulla base di un tasso di riferimento del 2,5% annuo. Quando, dal 1° gennaio 2025, il tasso legale ordinario è sceso al 2% (e dal 2026 è sceso ulteriormente all’1,60%), un decreto ad hoc (D.M. 27 dicembre 2024) ha stabilito che il prospetto dei coefficienti per il calcolo di usufrutto, uso e abitazione continua comunque a basarsi sul 2,5%: il valore fiscale dell’usufrutto, quindi, non si è ridotto insieme al tasso legale ordinario. È un dettaglio che sfugge facilmente a chi confonde il tasso legale “generale” con quello, distinto, usato per le tabelle di usufrutto e rendite.
Per fare un esempio verificabile con il prospetto ufficiale: un usufrutto a vita su un immobile del valore di 350.000 euro, a favore di un beneficiario tra i 57 e i 60 anni, si calcola così: rendita annua 350.000 × 2,5% = 8.750 euro; valore dell’usufrutto 8.750 × 24 (coefficiente per quella fascia d’età) = 210.000 euro, pari al 60% del valore della piena proprietà; la nuda proprietà vale di conseguenza 140.000 euro (il 40% residuo). Il prospetto completo, con tutte le fasce d’età e i coefficienti corrispondenti, è pubblicato in allegato al D.P.R. 131/1986.
| Operazione | Qualificazione fiscale | Come si tassa |
|---|---|---|
| Cessione (costituzione) dell’usufrutto a titolo oneroso | Reddito diverso art. 67, co. 1, lett. h) TUIR | Corrispettivo meno spese specifiche (art. 71, co. 2), IRPEF ordinaria, sempre imponibile |
| Vendita della nuda proprietà | Plusvalenza art. 67, lett. b) TUIR | Tassata solo entro 5 anni dall’acquisto (salvo esenzioni), con costo e corrispettivo riferiti alla sola nuda proprietà |
| Vendita della piena proprietà dopo il consolidamento | Plusvalenza art. 67, lett. b) TUIR | Se usufrutto e nuda proprietà acquisiti in tempi diversi, valutazione separata delle due componenti |
Esempio pratico
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Tizio, usufruttuario di un immobile ricevuto per testamento, cede a titolo oneroso il proprio usufrutto a un fondo immobiliare per 80.000 euro, sostenendo 3.000 euro di spese notarili direttamente inerenti all’operazione. Il reddito diverso tassabile è 80.000 − 3.000 = 77.000 euro, indipendentemente da quando Tizio abbia acquisito l’usufrutto.
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Caia riceve in donazione, nel 2015, la nuda proprietà di un appartamento dal padre, che si riserva l’usufrutto. Nel 2023 il padre, trasferendosi in una casa di riposo, cede a Caia anche l’usufrutto a titolo oneroso per 90.000 euro. Nel 2026 Caia vende la piena proprietà per 400.000 euro: per la quota di nuda proprietà (posseduta dal 2015, oltre 5 anni) non c’è plusvalenza; per la quota di usufrutto (acquisita nel 2023, meno di 5 anni) la plusvalenza si calcola sulla differenza tra il valore attribuito a quella quota alla vendita e i 90.000 euro pagati nel 2023.
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Sempronio, 58 anni, riceve dalla madre la donazione della nuda proprietà di un immobile da 350.000 euro, con la madre che si riserva l’usufrutto vitalizio: applicando il coefficiente per l’età della madre, l’imposta di donazione si calcola sui 140.000 euro di nuda proprietà, non sull’intero valore dell’immobile.
Domande frequenti
Se vendo il mio usufrutto dopo 2 anni, pago comunque le tasse?
Sì: a differenza della plusvalenza da vendita di piena proprietà, la cessione onerosa dell’usufrutto è sempre imponibile come reddito diverso, senza il limite dei 5 anni.
Cosa succede fiscalmente quando l’usufrutto si estingue per morte dell’usufruttuario?
Il nudo proprietario diventa pieno proprietario per consolidamento, senza dover pagare un’ulteriore imposta di successione: il valore dell’usufrutto era già stato tassato al momento della sua costituzione (donazione o successione), quindi il consolidamento è gratuito ai fini fiscali.
Perché il valore dell’usufrutto non scende insieme al tasso legale?
Perché un decreto specifico ha “ancorato” il prospetto dei coefficienti a un tasso di riferimento del 2,5%, distinto dal tasso legale ordinario usato per altri scopi (mora, ravvedimento): la misura resta in vigore finché non intervengono nuovi decreti che la modifichino esplicitamente.
Se ho comprato la nuda proprietà e poi riacquisto l’usufrutto, i 5 anni ripartono da zero su tutto?
No: nuda proprietà e usufrutto restano due acquisti distinti, ciascuno con la propria data. Solo la quota corrispondente all’usufrutto riacquistato di recente sarà soggetta a un nuovo conteggio del quinquennio.
Da leggere insieme
- Usufrutto e nuda proprietà nel 730: chi dichiara l’immobile
- Usufrutto vs nuda proprietà: differenze e fiscalità
- Plusvalenza su immobile ricevuto in donazione: come si calcola nel 730