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In sintesi
- Il lavoratore con almeno 8 anni di anzianità presso lo stesso datore può chiedere, una sola volta, un anticipo fino al 70% del TFR maturato, per spese sanitarie straordinarie o per l’acquisto della prima casa (anche per i figli) — art. 2120 c.c.
- Il datore deve soddisfare le richieste entro i limiti del 10% degli aventi diritto e del 4% del totale dei dipendenti per anno; i CCNL possono migliorare condizioni e causali.
- L’anticipo è tassato subito con l’aliquota provvisoria calcolata come se il rapporto cessasse in quel momento (art. 19, co. 4, TUIR), salvo conguaglio alla liquidazione definitiva e successiva riliquidazione dell’Agenzia con l’aliquota media degli ultimi 5 anni.
- Chi ha il TFR nel fondo pensione segue regole diverse (art. 11, D.Lgs. 252/2005): 75% per spese sanitarie in qualsiasi momento con tassazione di favore 15%-9%; 75% per la prima casa e 30% per altre esigenze dopo 8 anni di iscrizione, tassati al 23%.
- Solo l’anticipazione dal fondo è reintegrabile, con credito d’imposta sulle somme riversate; l’anticipo del TFR in azienda no.
L’anticipo del TFR in azienda: le regole in breve
L’art. 2120 c.c. consente al dipendente con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di chiedere un’anticipazione non superiore al 70% del TFR maturato alla data della richiesta, una sola volta nel corso del rapporto, per causali tassative: spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche, acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli (documentato con atto notarile), congedi parentali e formativi. Il datore è tenuto a soddisfare le richieste entro il limite annuo del 10% degli aventi diritto e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti; la contrattazione collettiva può stabilire criteri di priorità e condizioni di miglior favore (requisiti, causali e procedura sono approfonditi nella guida sull’anticipo del TFR).
Come viene tassato l’anticipo
Qui la questione diventa fiscale, ed è il punto meno conosciuto. Sull’anticipazione il datore applica la tassazione separata con un’aliquota provvisoria, determinata secondo l’art. 19, co. 4, TUIR: si calcola come se il rapporto cessasse in quel momento, prendendo a base l’intero TFR accantonato — aumentato di eventuali anticipi e acconti già erogati e al netto delle rivalutazioni già assoggettate all’imposta sostitutiva del 17% (che, come chiarito dalla circolare 78/E/2001, restano fuori sia dall’imponibile sia dal reddito di riferimento). Dal montante così determinato si ricava il reddito di riferimento (montante diviso anni di lavoro, per 12) e da questo l’aliquota media IRPEF, che con i tre scaglioni vigenti non è mai inferiore al 23%.
La tassazione dell’anticipo non è però definitiva: alla cessazione del rapporto il datore effettua il conguaglio in sede di liquidazione finale, e successivamente l’Agenzia delle Entrate riliquida l’imposta sull’intero TFR (anticipi compresi) applicando l’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte o rimborsando quelle versate in più. In pratica: quello che si paga sull’anticipo è un acconto ragionevole, il conto vero arriva alla fine.
Anticipazione dal fondo pensione: regole e aliquote diverse
Chi ha destinato il TFR alla previdenza complementare non usa l’art. 2120 c.c. ma l’art. 11 del D.Lgs. 252/2005, con tre causali e tre trattamenti distinti:
| Causale | Quanto | Requisito | Tassazione |
|---|---|---|---|
| Spese sanitarie gravissime (per sé, coniuge, figli) | Fino al 75% del montante | In qualsiasi momento | 15%, ridotto di 0,30% per ogni anno di iscrizione oltre il 15°, fino al 9% |
| Acquisto o ristrutturazione prima casa (per sé o per i figli) | Fino al 75% del montante | 8 anni di iscrizione | 23% a titolo definitivo |
| Altre esigenze (senza documentazione) | Fino al 30% del montante | 8 anni di iscrizione | 23% a titolo definitivo |
Tre differenze meritano attenzione rispetto all’anticipo in azienda. Primo: per la sanità non serve alcuna anzianità e l’aliquota è quella agevolata delle prestazioni pensionistiche. Secondo: gli 8 anni si contano sull’iscrizione alla previdenza complementare (anche cumulando più fondi), non sull’anzianità presso un singolo datore. Terzo: le somme anticipate dal fondo si possono reintegrare in qualsiasi momento, anche oltre il plafond di deducibilità, recuperando l’imposta pagata con un credito d’imposta da indicare nel rigo G3 della dichiarazione. L’anticipo del TFR in azienda, invece, riduce definitivamente il montante.
Il rovescio della medaglia: per la casa e per le altre esigenze il 23% del fondo è un’imposta definitiva, senza conguagli né riliquidazioni — per chi avrebbe un’aliquota media TFR del 23% il risultato è simile, ma senza la chance di rimborso in riliquidazione.
Esempio pratico
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Tizio, 12 anni di anzianità, TFR accantonato 30.000 euro di cui 2.500 di rivalutazioni già tassate al 17%. Chiede il massimo per l’acquisto della prima casa della figlia: 70% × 30.000 = 21.000 euro. Reddito di riferimento: (30.000 − 2.500) / 12 × 12 = 27.500 euro → aliquota media 23%. Ritenuta provvisoria: 21.000 × 23% = 4.830 euro; netto in busta 16.170 euro, salvo conguaglio a fine rapporto e riliquidazione dell’Agenzia.
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Caio, iscritto al fondo negoziale da 20 anni con montante 40.000 euro, chiede il 75% per spese sanitarie straordinarie del coniuge: 30.000 euro lordi. Aliquota: 15% − (0,30% × 5) = 13,5% sulla parte imponibile. Se negli anni successivi reintegra le somme, recupera l’imposta con il credito nel rigo G3.
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Sempronia, iscritta al fondo da 10 anni, ha bisogno di liquidità senza causale documentabile: può chiedere solo il 30% del montante, tassato al 23%. Dal TFR in azienda, per «altre esigenze», non avrebbe potuto chiedere nulla.
Domande frequenti
L’anticipo del TFR è tassato più del TFR finale?
No, la logica è la stessa: sull’anticipo si applica un’aliquota provvisoria calcolata sull’intero accantonato, e alla fine tutto viene conguagliato e riliquidato con l’aliquota media dei cinque anni precedenti la cessazione. Al più si anticipa (o si posticipa) una parte dell’imposta.
Il datore di lavoro può rifiutare l’anticipo?
Se i requisiti e la causale ci sono, il diritto sussiste, ma il datore deve soddisfare le richieste solo entro i limiti annui del 10% degli aventi diritto e del 4% dei dipendenti totali: oltre, la domanda slitta secondo i criteri di priorità fissati dai contratti collettivi.
Posso chiedere l’anticipo per comprare casa a mio figlio?
Sì: l’art. 2120 c.c. ammette l’anticipazione per l’acquisto della prima casa di abitazione «per sé o per i figli», documentato con atto notarile. La stessa estensione ai figli vale per l’anticipazione dal fondo pensione.
Ho il TFR in parte in azienda e in parte nel fondo: quale regola seguo?
Ciascuna quota segue le proprie regole: sull’accantonato in azienda si applica l’art. 2120 c.c. (70%, 8 anni di anzianità, una volta sola), sul montante del fondo l’art. 11 del D.Lgs. 252/2005. Le due richieste sono indipendenti.
Le percentuali del fondo (75%, 30%) si sommano tra loro?
Le anticipazioni complessivamente percepite non possono superare il 75% del montante: i regolamenti dei fondi verificano il cumulo delle richieste nel tempo. Il 30% per altre esigenze rientra nello stesso tetto complessivo.
Da leggere insieme
- Anticipo del TFR: requisiti e come richiederlo
- Come si calcola il TFR: formula, rivalutazione e anticipazione
- Credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione