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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

La regola di base: serve l’involontarietà

La NASpI nasce come sostegno a chi perde il lavoro senza averlo scelto: licenziamento, scadenza di un contratto a termine, mancato superamento della prova per recesso del datore. Chi si dimette, invece, in linea di principio rinuncia volontariamente al posto e resta fuori dall’indennità. Il perno di tutto è questa involontarietà dello stato di disoccupazione: le eccezioni che seguono sono tutte situazioni in cui, pur essendoci formalmente delle dimissioni, la cessazione è di fatto non imputabile al lavoratore.

Proprio per questo, quando ci si dimette contando sulla NASpI, non basta compilare il modulo telematico: occorre che ricorra e sia documentata una delle ipotesi in cui la legge equipara le dimissioni a una perdita involontaria del lavoro.

Le dimissioni per giusta causa

È l’ipotesi più frequente. L’art. 2119 del Codice civile consente di dimettersi senza preavviso quando si verifica una causa “che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”: un inadempimento del datore così grave da rendere intollerabile continuare. In questi casi la cessazione, pur formalmente volontaria, è provocata dal comportamento del datore, e la NASpI spetta. La circolare INPS n. 163/2003 elenca le fattispecie tipiche, che la giurisprudenza considera un elenco esemplificativo e non chiuso:

Il punto decisivo è la prova: l’INPS chiede di motivare la giusta causa nella lettera di dimissioni e di documentarla. Chi si dimette per stipendi non pagati farà bene a formalizzare prima una diffida o una messa in mora; chi lamenta demansionamento o mobbing dovrà poter esibire elementi concreti. La Cassazione ha chiarito che ciò che conta è l’effettiva esistenza della giusta causa, cioè l’involontarietà sostanziale, non il semplice rispetto di formule.

La maternità e la paternità

Chi si dimette durante il periodo protetto della genitorialità conserva la NASpI. La finestra coincide con quella in cui opera il divieto di licenziamento: dall’inizio della gravidanza (presunta 300 giorni prima della data del parto) fino al compimento di un anno di età del bambino (artt. 54-55, D.Lgs. 151/2001), regola estesa anche al padre lavoratore. In questo periodo le dimissioni:

La convalida è un passaggio obbligato, distinto dalla normale procedura telematica: senza il provvedimento dell’Ispettorato le dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre non producono effetti.

Risoluzione consensuale, rifiuto del trasferimento, fatti concludenti

Non tutte le uscite “concordate” chiudono la porta alla NASpI. La risoluzione consensuale in sede di conciliazione davanti all’Ispettorato ex art. 7 della L. 604/1966 — quella che accompagna il tentativo obbligatorio nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo — dà diritto alla NASpI; la risoluzione consensuale “semplice”, decisa a tavolino tra le parti, no. Anche il rifiuto di un trasferimento illegittimo o eccessivamente gravoso può integrare la giusta causa e salvare l’indennità.

C’è però un caso che va nella direzione opposta, introdotto di recente: le dimissioni per fatti concludenti. Con l’art. 19 della L. 203/2024 (Collegato Lavoro), che ha inserito il comma 7-bis nell’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, l’assenza ingiustificata protratta oltre il termine del CCNL (o, in mancanza, oltre 15 giorni) può far risolvere il rapporto per volontà del lavoratore. In quel caso non spetta la NASpI, proprio perché manca l’involontarietà: chi sparisce dal posto di lavoro rischia di perdere l’indennità, non di ottenerla.

Come esci dal rapporto NASpI
Dimissioni volontarie ordinarie No
Dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.) Sì, se documentata
Dimissioni nel periodo protetto della maternità/paternità Sì (con convalida ITL)
Risoluzione consensuale in conciliazione ex art. 7 L. 604/1966
Risoluzione consensuale “semplice” No
Dimissioni per fatti concludenti (art. 19 L. 203/2024) No

Esempio pratico

  • Tizio non riceve lo stipendio da tre mesi: invia una diffida, poi si dimette per giusta causa (art. 2119 c.c.) indicando i motivi. Avendo i 13 settimane di contributi nel quadriennio, ottiene la NASpI e l’indennità di mancato preavviso a carico del datore.

  • Sempronia si dimette quando il figlio ha 7 mesi: siamo nel periodo protetto, le dimissioni vengono convalidate dall’Ispettorato del lavoro e conserva il diritto alla NASpI, senza dover lavorare il preavviso.

  • Caio smette di presentarsi al lavoro per venti giorni senza giustificazione: il rapporto si risolve per fatti concludenti (art. 19, L. 203/2024). Non avendo perso il lavoro involontariamente, non ha diritto alla NASpI.

Domande frequenti

Mi sono dimesso: posso avere la disoccupazione?

Solo se ricorre una delle eccezioni: giusta causa (stipendi non pagati, mobbing, demansionamento, trasferimento illegittimo), dimissioni nel periodo protetto della maternità/paternità o risoluzione consensuale in sede di conciliazione. Le dimissioni volontarie “normali” non danno la NASpI.

Come dimostro la giusta causa all’INPS?

Motivandola nella lettera di dimissioni e conservando le prove: buste paga non pagate, diffide, messa in mora, documentazione del demansionamento o delle vessazioni. La circolare INPS n. 163/2003 indica le ipotesi tipiche, ma l’elenco non è chiuso.

Le dimissioni in maternità danno la NASpI anche al padre?

Sì: la tutela vale anche per il lavoratore padre nel periodo protetto, con la stessa convalida dell’Ispettorato del lavoro e lo stesso diritto alle indennità del licenziamento.

Se smetto di andare al lavoro mi licenziano e prendo la NASpI?

No. L’assenza ingiustificata prolungata oggi porta alle dimissioni per fatti concludenti (art. 19, L. 203/2024), che equivalgono a una scelta volontaria: niente NASpI. È l’opposto di ciò che qualcuno spera.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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