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In sintesi
- Il “realizzo controllato” dell’art. 177 TUIR non è un regime di neutralità: è un criterio di valutazione alternativo al valore normale dell’art. 9 TUIR. La plusvalenza del conferente dipende dal maggior valore che la conferitaria iscrive rispetto all’ultimo costo fiscale delle partecipazioni: se coincidono, non emerge nulla da tassare.
- Il comma 2 guarda al risultato: la conferitaria deve acquisire o integrare il controllo di diritto (art. 2359, co. 1, n. 1 c.c.) della società scambiata. Il comma 2-bis guarda alla partenza: le partecipazioni conferite devono superare le soglie della minoranza qualificata (oltre 20% dei voti o 25% del capitale se non quotate; 2% o 5% se quotate) e la conferitaria deve essere unipersonale.
- Chi conferisce in regime di comma 2-bis paga un prezzo: l’holding period per la PEX sale a 60 mesi invece di 12, ma solo per la successiva cessione operata dalla conferitaria.
- Il D.Lgs. 192/2024 (in vigore dal 31 dicembre 2024) ha riscritto la disciplina: ammette conferenti persone fisiche non imprenditori, apre la conferitaria del comma 2-bis anche ai familiari (art. 5, co. 5 TUIR), chiarisce i conferimenti minusvalenti e introduce il nuovo comma 2-ter per le holding.
- Restano fuori dal comma 2 i conferimenti transnazionali (per quelli valgono gli artt. 178-179) e i conferimenti del solo usufrutto; se salta il realizzo controllato, la plusvalenza sconta la tassazione ordinaria (per le persone fisiche l’imposta sostitutiva del 26%).
Come funziona davvero: un valore, non un’esenzione
La prima cosa che “non torna” nella pratica è l’idea che l’art. 177 conceda un’esenzione. Non è così. Il conferimento di partecipazioni resta un atto realizzativo: la norma si limita a sostituire il valore normale dell’art. 9 TUIR con un valore “controllabile” dalle parti, pari all’incremento di patrimonio netto che la società conferitaria iscrive a fronte del conferimento. Se la conferitaria iscrive un aumento di patrimonio netto uguale all’ultimo costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite, la plusvalenza è pari a zero e l’operazione risulta di fatto neutrale. Se iscrive di più, la differenza è plusvalenza imponibile secondo le regole ordinarie. È un meccanismo di dosaggio, non un salvacondotto.
Su questo impianto il conferimento di partecipazioni per creare una holding costruisce la sua convenienza; qui ci concentriamo invece sui casi di confine, quelli in cui il regime si applica solo a certe condizioni o non si applica affatto.
Comma 2 e comma 2-bis: due logiche diverse
La distinzione è la chiave di tutto. Il comma 2 disciplina lo scambio di partecipazioni “di controllo”: rileva la situazione di arrivo in capo alla conferitaria, che deve acquisire o incrementare il controllo di diritto della società scambiata. Non contano le dimensioni della singola partecipazione conferita: anche più soci di minoranza possono conferire nello stesso atto e, sommando gli apporti, far ottenere il controllo alla conferitaria.
Il comma 2-bis (introdotto dal “Decreto Crescita”, art. 11-bis L. 58/2019) ragiona all’opposto. Non serve arrivare al controllo: serve che la partecipazione conferita, in partenza, sia già “qualificata”. Le soglie sono quelle delle partecipazioni qualificate: diritti di voto in assemblea ordinaria superiori al 20% oppure partecipazione al capitale superiore al 25% per le società non quotate; 2% dei voti o 5% del capitale per le quotate. La conferitaria deve essere unipersonale. L’obiettivo dichiarato è favorire le riorganizzazioni e il ricambio generazionale trasformando una partecipazione qualificata diretta in un’analoga partecipazione indiretta, tramite una holding personale.
| Art. 177, comma 2 | Art. 177, comma 2-bis | |
|---|---|---|
| Requisito centrale | La conferitaria acquisisce/integra il controllo di diritto della scambiata | La partecipazione conferita supera le soglie di qualificazione (20/25% o 2/5%) |
| Conferitaria | Qualsiasi (anche non unipersonale) | Unipersonale (dal 2024 anche partecipata dal conferente e dai familiari ex art. 5, co. 5) |
| Conferimenti plurimi | Ammessi: si sommano per raggiungere il controllo | Ogni partecipazione deve superare le soglie da sola; non si sommano |
| Holding period per la PEX sulla successiva cessione | 12 mesi (ordinario) | 60 mesi |
La differenza sui conferimenti plurimi è il secondo caso che “non torna” più spesso: due fratelli che detengono ciascuno il 15% non possono usare il comma 2-bis conferendo insieme il 30% in un’unica holding, perché nessuna delle due partecipazioni, presa singolarmente, supera il 20% dei voti o il 25% del capitale. Potranno però rientrare nel comma 2 se, sommando gli apporti, la conferitaria arriva al controllo di diritto della società.
Il conto salato del comma 2-bis: 60 mesi di holding period
Chi accede al comma 2-bis accetta una condizione precisa: la plusvalenza che la conferitaria realizzerà rivendendo quelle partecipazioni potrà beneficiare della participation exemption solo dopo un holding period di 60 mesi, e non dei consueti 12. È un allungamento che riguarda esclusivamente la cessione operata dalla holding sotto il comma 2-bis: per le altre operazioni di conferimento la condizione non opera. L’Agenzia ha inoltre segnalato che sequenze di conferimenti costruite proprio per aggirare questo termine più lungo possono essere valutate come abusive (Risp. n. 200 dell’11 ottobre 2024, che ha bocciato una fusione preceduta da conferimenti volta ad accorciare la catena partecipativa).
Al contrario, l’Amministrazione ha chiarito che non sono abusive le operazioni preliminari — una compravendita o una donazione — con cui il conferente porta la propria partecipazione sopra la soglia minima per poi accedere al regime (Risp. nn. 450 e 451 del 2022): l’accesso “costruito” alla soglia, di per sé, è legittimo.
Holding, nuda proprietà, minusvalenze: i casi di dettaglio
Conferimento di partecipazioni in una holding. Il nuovo comma 2-ter (D.Lgs. 192/2024) ha messo ordine. La holding si individua ora con la definizione dell’art. 162-bis TUIR: lo è la società il cui valore contabile delle partecipazioni (e degli elementi correlati) supera il 50% del totale attivo. Quando la scambiata è una holding, le soglie di qualificazione vanno verificate non solo sulla partecipazione diretta, ma anche sulle società partecipate, in “trasparenza” lungo la catena (guardando alle sole sub-holding controllate). Non serve che tutte le partecipazioni superino le soglie: basta che il valore contabile di quelle che le superano rappresenti più del 50% del valore complessivo delle partecipazioni rilevanti. Le società quotate sono in ogni caso considerate non-holding, e per loro il test non si fa.
Usufrutto e nuda proprietà. Il conferimento del solo usufrutto è precluso, sia nel comma 2 sia nel comma 2-bis, perché non attribuisce alla conferitaria la stabile qualità di socio (Risp. n. 116 del 25 maggio 2024). È invece ammesso il conferimento della nuda proprietà priva del diritto di voto nell’ambito del comma 2-bis, perché la norma fa riferimento anche alla “partecipazione al capitale”: la nuda proprietà può quindi agganciarsi a quote in piena proprietà per integrare le soglie (Risp. n. 238/2021).
Partecipazioni minusvalenti. Il D.Lgs. 192/2024 ha finalmente scritto nero su bianco che il realizzo controllato si applica anche quando l’incremento di patrimonio netto della conferitaria è inferiore al costo fiscale delle partecipazioni (confermando la Ris. n. 56/E del 2023). La minusvalenza che ne deriva, però, è indeducibile; diventa rilevante solo se “effettiva”, cioè quando il costo fiscale è inferiore anche al valore normale ex art. 9 TUIR.
Un caso pratico controintuitivo. Chi detiene azioni in regime di risparmio amministrato teme che il passaggio delle azioni sul conto della holding costituisca un cambio di intestazione tassabile al 26%. L’Agenzia (Risp. DRE Lombardia n. 904-204/2024) ha confermato che, se opera il realizzo controllato, il trasferimento è neutrale e non genera capital gain.
Esempio pratico
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Tizio detiene il 30% (in voti e capitale) della Alfa Srl non quotata, con costo fiscale 100.000 euro e valore economico 500.000. Conferisce la partecipazione nella Holding Tizio Srl, unipersonale: la partecipazione supera la soglia del 25% del capitale, quindi si applica il comma 2-bis. La conferitaria iscrive l’aumento di patrimonio netto a 100.000 euro (pari al costo fiscale): plusvalenza zero. Prezzo da pagare: se la Holding rivenderà Alfa, la PEX scatterà solo dopo 60 mesi.
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Tizio e Caio detengono ciascuno il 15% di Alfa. Non possono usare il comma 2-bis (nessuna quota supera da sola le soglie). Conferendo però entrambi nella stessa Newco che così arriva al 30%… non basta comunque: serve il controllo di diritto (oltre il 50%) per il comma 2. Con un terzo socio che conferisce un ulteriore 25%, la Newco raggiunge il 55% e il comma 2 si applica a tutti gli apporti dello stesso atto.
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Sempronia conferisce nella holding solo l’usufrutto delle sue quote: operazione esclusa dal realizzo controllato. Se invece conferisce la nuda proprietà (con la quota in piena proprietà del coniuge) fino a superare il 25% del capitale, il comma 2-bis torna applicabile.
Domande frequenti
Il realizzo controllato azzera sempre la plusvalenza?
No. La azzera solo se la conferitaria iscrive un incremento di patrimonio netto pari al costo fiscale delle partecipazioni conferite. Se iscrive un valore maggiore, la differenza è plusvalenza imponibile. È una scelta che le parti “controllano” al momento del conferimento.
Posso conferire una quota di minoranza in una holding di famiglia?
Sì, se la quota supera da sola le soglie qualificate (oltre 20% dei voti o 25% del capitale, per le non quotate) e la conferitaria è unipersonale. Dal 2024, per i conferenti persone fisiche, la conferitaria può essere partecipata anche dai familiari indicati dall’art. 5, co. 5 TUIR (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo).
Perché sul comma 2-bis si parla di cinque anni?
Perché la participation exemption sulla plusvalenza che la conferitaria realizzerà rivendendo quelle partecipazioni matura, in questo caso, solo dopo 60 mesi di possesso anziché 12. È il “costo” implicito del regime agevolato di minoranza.
Vale anche per conferimenti verso società estere?
Il comma 2 non si applica alle operazioni transnazionali: per i conferimenti e gli scambi di partecipazioni tra soggetti di Stati UE diversi valgono gli artt. 178-179 TUIR. Il D.Lgs. 192/2024 ha però ampliato l’ambito, ammettendo che la società scambiata sia anche non residente.