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In sintesi
- Per debiti fino a 120.000 euro, con la semplice richiesta si ottengono fino a 84 rate mensili per le domande presentate nel biennio 2025-2026, 96 rate nel 2027-2028 e 108 rate dal 2029 (art. 19 D.P.R. 602/1973, riscritto dal D.Lgs. 110/2024).
- Per andare oltre queste soglie — fino a un massimo di 120 rate — serve la richiesta documentata: per le persone fisiche e le ditte individuali in regime semplificato il criterio non è il bilancio, ma l’ISEE del nucleo familiare.
- Sugli importi rateizzati si applica l’interesse di dilazione del 4,5% annuo (art. 21 D.P.R. 602/1973), diverso dal tasso legale.
- Si decade dal piano al mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive: il debito residuo torna interamente esigibile.
- Dopo la decadenza (per piani chiesti dal 16 luglio 2022) non è più possibile rateizzare gli stessi carichi decaduti, ma resta possibile chiedere una nuova dilazione per debiti diversi.
Chi gestisce la rateazione e su cosa cambia dal 2025
La dilazione delle somme iscritte a ruolo è affidata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) e disciplinata dall’art. 19 del D.P.R. 602/1973, profondamente riscritto dal D.Lgs. 110/2024. La riforma si applica alle richieste presentate dal 1° gennaio 2025 e cambia il modo in cui si calcola il numero massimo di rate: non più un tetto fisso uguale per tutti, ma una griglia che dipende dall’importo, dall’anno della richiesta e dal fatto di documentare o meno la difficoltà economica.
La novità più rilevante per chi non ha una partita IVA in contabilità ordinaria — dipendenti, pensionati, professionisti e imprese in regime forfettario o semplificato — è che il criterio per andare oltre le rate concesse su semplice richiesta non passa più da indici di bilancio: passa dall’ISEE del nucleo familiare.
Quante rate spettano: la griglia 2025-2029
| Anno della richiesta | Rate massime su semplice richiesta (fino a 120.000 €) | Rate massime con richiesta documentata |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 84 rate | da 85 a 120 rate |
| 2027-2028 | 96 rate | da 97 a 120 rate |
| Dal 2029 | 108 rate | da 109 a 120 rate |
Sopra i 120.000 euro la semplice richiesta non è mai ammessa: la documentazione della difficoltà economico-finanziaria è sempre necessaria, con lo stesso tetto massimo di 120 rate. La soglia dei 120.000 euro si valuta per ciascuna richiesta di dilazione, non sul totale dei debiti accumulati nel tempo.
La richiesta documentata dei privati: come entra in gioco l’ISEE
Chi vuole superare le rate concesse su semplice richiesta, restando comunque sotto i 120.000 euro, oppure chi supera questa soglia, deve presentare una richiesta documentata. Per le persone fisiche e per le ditte individuali in regime fiscale semplificato il criterio di valutazione non è il bilancio: è l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare del debitore, rapportato all’entità del debito da rateizzare e di quello eventualmente già in altre rateazioni in corso.
Il numero massimo di rate ottenibile si ricava da una formula che mette in relazione il debito con l’ISEE mensile del nucleo familiare e un coefficiente percentuale stabilito in una tabella ufficiale (più basso è l’ISEE, più alto è il numero di rate ottenibili, fino al tetto di 120); ogni rata non può comunque scendere sotto i 50 euro. Serve quindi allegare alla domanda l’attestazione ISEE in corso di validità.
Il meccanismo è diverso per le imprese in contabilità ordinaria, che documentano la difficoltà tramite l’indice di liquidità (deve risultare inferiore a 1) e l’indice Alfa, rapporto tra debito complessivo e valore della produzione: un percorso distinto, pensato per chi tiene una contabilità strutturata, ed è quello seguito tipicamente da società e partite IVA in regime ordinario.
Interessi di dilazione e cosa succede se salti le rate
Sull’importo rateizzato si applica l’interesse di dilazione del 4,5% annuo (art. 21, co. 1, D.P.R. 602/1973), un tasso fisso e distinto dal tasso legale, invariato dal 2009: si calcola sulle rate successive alla prima, che di regola corrisponde al capitale puro senza interessi aggiuntivi.
Il piano decade al mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive: non serve saltarle una dietro l’altra, basta accumulare otto rate non versate (o versate in ritardo oltre la tolleranza) nell’arco dell’intero piano. Alla decadenza, l’intero debito residuo torna immediatamente esigibile in un’unica soluzione e l’agente della riscossione può riprendere le azioni di recupero (fermo, ipoteca, pignoramento) senza ulteriori avvisi.
Dopo la decadenza: si può ripresentare la domanda?
Per le rateazioni richieste dal 16 luglio 2022 la regola è netta: una volta decaduti, non è più possibile ottenere una nuova dilazione per gli stessi carichi decaduti. Resta invece sempre possibile presentare una nuova richiesta di rateazione per debiti diversi, non compresi nel piano saltato: chi ha più cartelle può quindi tenere separata la gestione dei carichi ancora dilazionabili da quelli ormai compromessi. Prima di arrivare a quel punto, però, conviene sempre valutare per tempo se la rata scelta è davvero sostenibile: allungare il piano (fino al tetto consentito dall’ISEE) riduce l’esborso mensile e allontana il rischio di accumulare le otto rate che fanno perdere il beneficio.
Esempio pratico
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Tizio, dipendente, riceve una cartella di 8.500 euro nel 2026. Presentando la semplice richiesta, ottiene fino a 84 rate senza dover documentare nulla: rata mensile di circa 101 euro più interessi del 4,5% annuo sul residuo.
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Caia, con una ditta individuale in regime forfettario e un ISEE familiare basso, ha una cartella di 20.000 euro: allegando l’attestazione ISEE nella richiesta documentata, ottiene un numero di rate superiore alle 84, fino al tetto di 120, per abbattere l’importo della singola rata in base al coefficiente previsto per la sua fascia ISEE.
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Sempronio ottiene un piano a 84 rate ma nei primi due anni ne salta sei, sparse nel tempo e non consecutive; arrivato alla ottava rata non pagata, il piano decade: il residuo torna esigibile in un’unica soluzione e, per quello specifico carico, non potrà più chiedere una nuova dilazione.
Domande frequenti
Devo sempre presentare l’ISEE per rateizzare una cartella?
No: per restare entro le rate concesse su semplice richiesta (84 nel 2025-2026, fino a 120.000 euro) basta dichiarare la temporanea difficoltà economico-finanziaria, senza documentarla. L’ISEE serve solo per la richiesta documentata, cioè per andare oltre quel numero di rate o oltre quella soglia di importo.
Cosa cambia rispetto alla rateazione delle imprese?
Le imprese in contabilità ordinaria dimostrano la difficoltà con indici di bilancio (indice di liquidità e indice Alfa), non con l’ISEE: un percorso documentale diverso, pensato per chi ha una contabilità strutturata.
Quante rate posso saltare prima di perdere il piano?
Fino a 7 rate non pagate il piano resta valido; con l’ottava rata non versata, anche non consecutiva rispetto alle altre, si decade e il residuo torna tutto esigibile.
Se decado da un piano, perdo la possibilità di rateizzare altri debiti?
No: la decadenza riguarda solo i carichi compresi in quel piano. Per debiti diversi resta sempre possibile presentare una nuova richiesta di rateazione secondo le regole ordinarie.
Gli interessi di dilazione sono uguali per tutti i debiti?
Il 4,5% annuo si applica alle somme iscritte a ruolo in generale; per i debiti di natura previdenziale il tasso di riferimento è leggermente diverso. Il dettaglio è sempre indicato nel piano di ammortamento allegato alla comunicazione di accoglimento.