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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Chi paga: il criterio opposto all’IMU

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 1, co. 641-642, L. 147/2013). La tassa segue quindi chi utilizza l’immobile: nell’appartamento locato paga l’inquilino, nel negozio in affitto paga l’esercente. Il proprietario torna in gioco in due casi: quando la detenzione altrui è temporanea, non superiore a sei mesi nell’anno solare (tipicamente le locazioni brevi e turistiche: la TARI resta al possessore), e per le parti comuni condominiali in uso esclusivo. Tra i componenti della famiglia e tra i condetentori la legge prevede la solidarietà: il Comune può chiedere l’intero a ciascuno.

Nei centri commerciali e nelle multiproprietà l’adempimento è accentrato: il soggetto che gestisce i servizi comuni presenta la dichiarazione e versa per i locali in uso comune e può farlo anche per quelli in uso esclusivo, ferma la responsabilità dei singoli.

La superficie che si paga

Per le unità a destinazione ordinaria (categorie catastali A, B e C) la base imponibile è la superficie calpestabile — i metri quadri netti interni, muri esclusi. Il passaggio al criterio dell’80% della superficie catastale (co. 647) è rimasto sulla carta: scatterebbe solo dal 1° gennaio successivo a un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che attesti l’allineamento tra dati catastali e toponomastica, mai emanato (lo ha confermato il MEF con la nota 26575/2017). Il criterio catastale resta però utilizzabile dal Comune in sede di accertamento. Per gli immobili dei gruppi D ed E la superficie è sempre quella calpestabile.

Non si tassano le aree che non possono produrre rifiuti urbani: per le attività, le superfici di lavorazione industriale (dal 2021, con la nuova definizione di rifiuto del D.Lgs. 116/2020, le industrie producono solo rifiuti speciali) e le aree dove si formano in via prevalente rifiuti speciali, da dimostrare al Comune.

Come si forma la tariffa

Le tariffe coprono integralmente i costi del servizio rifiuti risultanti dal piano finanziario, che dal 2020 è validato secondo il metodo dell’ARERA (l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente). La struttura segue il metodo normalizzato del D.P.R. 158/1999, che i Comuni possono applicare con flessibilità (coefficienti ritoccabili del ±50% fino a diversa regolazione ARERA):

Componente Cosa copre Come si calcola (utenze domestiche)
Quota fissa Costi generali e investimenti del servizio Tariffa €/mq × superficie
Quota variabile Produzione presunta di rifiuti Importo legato al numero dei componenti del nucleo
TEFA Tributo provinciale per l’ambiente (co. 666) Maggiorazione percentuale deliberata dalla Provincia, di regola il 5%

Per le utenze non domestiche la quota variabile dipende dalla categoria di attività (coefficienti di produttività dei rifiuti). Dal 2021 le imprese possono uscire dal servizio pubblico conferendo i propri rifiuti urbani a operatori privati con avvio al recupero (vincolo minimo di cinque anni): in tal caso non pagano la quota variabile. Alcuni Comuni applicano al posto della TARI la tariffa puntuale corrispettiva (co. 668), che misura i rifiuti effettivamente conferiti.

Dichiarazione e versamento

La dichiarazione TARI va presentata al Comune per l’inizio dell’occupazione e per ogni variazione rilevante (superficie, destinazione, componenti se richiesto): il termine di legge è il 30 giugno dell’anno successivo, ma il MEF (ris. 2/DF/2019) ha chiarito che lo slittamento al 31 dicembre vale solo per la dichiarazione IMU, e molti Comuni fissano per regolamento termini più brevi (spesso 90 giorni). Chi non dichiara la cessazione rischia di continuare a ricevere avvisi: la tassa si ferma solo con la dichiarazione o con la prova dell’inutilizzabilità dei locali.

Il versamento avviene su avviso di pagamento del Comune, con scadenze e rate decise localmente: le rate infrannuali sono calcolate in acconto sulle tariffe dell’anno precedente, con conguaglio a dicembre sulle tariffe nuove. Si paga con F24 (codice tributo 3944; interessi 3945, sanzioni 3946), bollettino postale centralizzato o pagoPA.

Esempio pratico

  • Tizio affitta a Caia un bilocale di 60 mq calpestabili con contratto 4+4. La TARI la paga Caia per tutta la durata: quota fissa (tariffa al mq × 60) + quota variabile per il suo nucleo di 2 persone + TEFA 5%.

  • Lo stesso bilocale affittato solo per stagioni estive di 3 mesi: la detenzione non supera i sei mesi, quindi la TARI resta a carico di Tizio (possessore), eventualmente con la riduzione per uso stagionale se prevista dal regolamento comunale.

  • Caia lascia l’appartamento a settembre senza dichiarare la cessazione: il Comune continua a bollettarla. La dichiarazione di cessazione (o la prova del trasferimento con riconsegna delle chiavi) è l’unico modo per fermare la tassa.

Domande frequenti

La TARI si paga anche sulla casa vuota?

I locali oggettivamente inutilizzabili — privi di arredi e di utenze attive — non sono suscettibili di produrre rifiuti e non scontano la tassa. Una casa arredata con utenze allacciate paga anche se resta vuota gran parte dell’anno, salvo le riduzioni comunali per gli immobili a disposizione.

Il box e la cantina pagano la TARI?

Sì, se suscettibili di produrre rifiuti: contano nella superficie tassabile come pertinenze dell’utenza, di regola nella sola quota fissa secondo i regolamenti comunali.

Chi paga nel condominio?

Ogni famiglia paga per il proprio appartamento. Le parti comuni non in uso esclusivo (scale, androni) non si tassano ai singoli; se una parte comune è in uso esclusivo (la porzione di cortile del negozio), paga chi la utilizza.

La scuola pubblica paga la TARI?

Il servizio è coperto da un importo forfettario versato dal Ministero dell’istruzione ai Comuni (co. 655): alle istituzioni scolastiche statali non arriva la bolletta ordinaria.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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