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In sintesi
- Se il trust ha beneficiari individuati (trust «trasparente»), il reddito è imputato a loro per trasparenza come reddito di capitale (art. 44, co. 1, lett. g-sexies, TUIR), a prescindere dall’effettiva percezione.
- Se il trust è opaco (nessun beneficiario con diritto attuale al reddito), il reddito è tassato in capo al trust; le successive attribuzioni al beneficiario italiano non sono di regola tassate di nuovo.
- Eccezione decisiva: se il trust opaco è stabilito in uno Stato a fiscalità privilegiata (art. 47-bis TUIR), le attribuzioni ai residenti sono tassate come redditi di capitale per cassa, anche senza beneficiari individuati (circ. 34/E/2022).
- Se il disponente ha conservato il controllo, il trust è interposto: fiscalmente inesistente, con i redditi tassati direttamente in capo al disponente (circ. 61/E/2010).
- Beneficiari e titolari effettivi di trust esteri hanno comunque gli obblighi di monitoraggio nel quadro RW.
Trasparente o opaco: la distinzione che decide tutto
Il TUIR tassa i trust in due modi alternativi. Nel trust trasparente i beneficiari sono «individuati»: il reddito è imputato direttamente a loro, come reddito di capitale, anche se non lo hanno materialmente incassato. Nel trust opaco non c’è alcun beneficiario con diritto attuale al reddito: il trust è un autonomo soggetto IRES e paga le imposte in proprio.
«Beneficiario individuato» non significa semplicemente nominato nell’atto. Secondo l’Agenzia delle Entrate (ris. 425/E/2008) serve che il diritto al reddito nasca ab origine in capo al beneficiario: se il trustee ha il potere di scegliere se, quando, in che misura o a chi attribuire il reddito, quella discrezionalità esclude la trasparenza e il reddito resta imputato al trust. E se l’atto prevede che i proventi siano accumulati fino a un termine e solo allora devoluti, il beneficiario non è «individuato» nei periodi di accumulo: la devoluzione finale avrà natura patrimoniale, non reddituale.
Trust estero opaco «normale»: l’attribuzione non è reddito
Il trust opaco estero è soggetto passivo in Italia solo per gli eventuali redditi qui prodotti (artt. 151 e 153 TUIR). Quando distribuisce al beneficiario residente, l’attribuzione non genera tassazione in capo a quest’ultimo: il reddito è già stato tassato secondo le regole dello Stato del trust e la devoluzione è un trasferimento patrimoniale. Lo stesso vale per i redditi tassati in capo al trust quando era opaco e distribuiti dopo l’individuazione dei beneficiari: non scontano una seconda imposizione.
Trust opaco in un paradiso fiscale: si paga per cassa
La regola cambia se il trust opaco è stabilito in uno Stato o territorio che, con riferimento ai redditi da esso prodotti, è a fiscalità privilegiata secondo i criteri dell’art. 47-bis TUIR. In questo caso l’art. 44, co. 1, lett. g-sexies, TUIR tassa come redditi di capitale i «redditi corrisposti» ai residenti italiani, anche quando i percipienti non sono beneficiari individuati. La logica, esplicitata dalla circolare 34/E/2022, è di recupero: la bassa tassazione scontata dal trust nel suo Paese viene compensata al momento dell’attribuzione in Italia, per cassa.
Va ricordata anche la presunzione di residenza: salvo prova contraria, si considerano residenti in Italia i trust istituiti in Stati a fiscalità privilegiata quando almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari sono residenti in Italia, o quando un residente trasferisce al trust immobili o diritti reali immobiliari.
| Situazione | Chi paga | Come |
|---|---|---|
| Trust trasparente (beneficiari individuati), anche estero | Il beneficiario | Reddito di capitale imputato per trasparenza, anche senza incasso |
| Trust opaco estero in Stato non privilegiato | Il trust (nel suo Stato; in Italia solo per i redditi qui prodotti) | L’attribuzione al beneficiario italiano non è reddito |
| Trust opaco estero in Stato a fiscalità privilegiata (art. 47-bis) | Il percettore residente | Reddito di capitale per cassa sulle attribuzioni (lett. g-sexies) |
| Trust interposto (controllo di fatto del disponente) | Il disponente | Trust fiscalmente inesistente: redditi tassati per categoria in capo al disponente |
Trust misto e credito per le imposte estere
Un trust può essere insieme opaco e trasparente («misto», ris. 81/E/2008): se l’atto destina parte del reddito ad accumulo e parte ai beneficiari, la prima quota è tassata in capo al trust e la seconda imputata ai beneficiari. Per le imposte pagate all’estero, il credito ex art. 165 TUIR spetta al trust se opaco, ai beneficiari in proporzione al reddito imputato se trasparente, e a entrambi pro quota nel trust misto (circ. 48/E/2007).
Il trust interposto: quando il velo cade
Se dall’atto o dai fatti risulta che la disponibilità dei beni è rimasta al disponente — che può revocare il trust a proprio vantaggio, designarsi beneficiario, condizionare il trustee, farsi attribuire beni o prestiti — il trust è fittiziamente interposto e fiscalmente inesistente (circ. 61/E/2010): i redditi sono tassati direttamente in capo al disponente secondo le categorie ordinarie. La Cassazione lo ha ribadito di recente proprio per un trust estero «di comodo» (Cass. 9096/2025).
Il monitoraggio RW non dipende dalla tassazione
Anche quando l’attribuzione non è tassata, beneficiari e titolari effettivi di trust esteri restano dentro gli obblighi di monitoraggio fiscale: il quadro RW va compilato con l’approccio look-through sulle attività estere del trust. Le regole operative sono nella guida dedicata al titolare effettivo e look-through nel quadro RW.
Esempio pratico
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Tizio, residente in Italia, riceve 100.000 euro da un trust opaco discrezionale stabilito in uno Stato a fiscalità privilegiata: l’attribuzione è reddito di capitale tassato per cassa nell’anno dell’incasso (lett. g-sexies), e Tizio compila anche il quadro RW come beneficiario.
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Caio riceve la stessa somma da un trust opaco discrezionale stabilito in uno Stato UE a fiscalità ordinaria: l’attribuzione è patrimoniale e non genera reddito imponibile, ma gli obblighi RW restano.
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Se però l’atto rivelasse che il disponente può revocare il trust e riprendersi i beni, il trust sarebbe interposto: tutti i redditi prodotti dai beni sarebbero tassati direttamente in capo al disponente, come se il trust non esistesse.
Domande frequenti
Come capisco se lo Stato del trust è «a fiscalità privilegiata»?
Il rinvio è ai criteri dell’art. 47-bis TUIR, valutati con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust: in sostanza si confronta la tassazione effettiva estera con quella italiana. Non esiste più una «black list» unica valida per tutto: la verifica è caso per caso.
Il beneficiario di un trust trasparente paga anche se non incassa?
Sì: la trasparenza imputa il reddito per competenza al beneficiario individuato indipendentemente dalla percezione. È il prezzo del diritto attuale al reddito.
Le somme ricevute alla scadenza di un trust di accumulo sono tassate?
Se durante l’accumulo i redditi sono stati tassati in capo al trust, la devoluzione finale ha natura patrimoniale e non è tassata come reddito in capo al beneficiario (ris. 425/E/2008), salvo il caso del trust opaco paradisiaco.
Chi paga se il trust è in parte opaco e in parte trasparente?
Ciascuno per la propria quota: il trust sul reddito accumulato, i beneficiari sul reddito loro imputato; anche il credito per le imposte estere si ripartisce in proporzione.