Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Dove si classificano

Tipo Definizione (art. 2359 c.c.) Voce
Controllate Maggioranza dei voti, influenza dominante (anche da vincoli contrattuali) o controllo indiretto B.III.1.a
Collegate Influenza notevole: almeno 1/5 dei voti in assemblea ordinaria (1/10 se quotata) B.III.1.b
Controllanti e “sorelle” La propria controllante e le imprese sotto il suo controllo B.III.1.c / 1.d
Altre (non qualificate) Investimento per dividendi o vantaggi indiretti, senza influenza B.III.1.d-bis

La destinazione la decide l’organo amministrativo: la stessa azione può stare tra le immobilizzazioni di una società e nel circolante di un’altra. L’art. 2424-bis, co. 2, c.c. aggiunge la presunzione dimensionale (1/5, o 1/10 per le quotate). Per le partecipazioni nella controllante, nei limiti dell’art. 2359-bis c.c., va costituita una riserva indisponibile di pari importo.

Il metodo del costo

La partecipazione si iscrive al costo di acquisto più gli oneri accessori (intermediazione, consulenze, imposte sull’operazione); se il pagamento è differito a condizioni fuori mercato, al valore attualizzato del debito secondo l’OIC 19. Da lì il valore non si muove: niente adeguamento ai risultati della partecipata, niente rivalutazioni al valore di mercato. Le uniche variazioni sono in discesa — la svalutazione per perdita durevole di valore — e il successivo ripristino se i motivi vengono meno.

Per stabilire se la perdita è durevole si guarda alla capacità della partecipata di invertire la rotta: perdite occasionali o di avviamento di un piano industriale credibile non impongono la svalutazione; perdite strutturali senza piani di recupero concreti sì. Nelle partecipazioni nel circolante, invece, vale il minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dal mercato.

Dividendi e cessioni

I dividendi si rilevano — voce C.15 «Proventi da partecipazioni», con separata indicazione per controllate, collegate e controllanti — nell’esercizio in cui sorge il diritto alla riscossione, quindi con la delibera assembleare di distribuzione della partecipata. L’opzione che consentiva alle controllanti di anticipare il dividendo all’esercizio di maturazione dell’utile è stata eliminata dall’edizione 2016 del principio.

Gli utili e le perdite da cessione (prezzo meno valore contabile) vanno anch’essi nell’area finanziaria del conto economico. Fiscalmente è qui che si innesta la participation exemption: al ricorrere dei requisiti dell’art. 87 TUIR la plusvalenza è imponibile solo per il 5%.

Il metodo del patrimonio netto in alternativa

Per controllate e collegate immobilizzate l’art. 2426, n. 4, c.c. consente di valutare la partecipazione per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto della partecipata (OIC 17): il valore segue anno per anno i risultati della partecipata, con la plusvalenza da adeguamento in una riserva non distribuibile. È il metodo che avvicina il bilancio d’esercizio al consolidato; il metodo del costo resta però la scelta più diffusa nelle PMI per semplicità.

Esempio pratico

  • La Alfa S.r.l. acquista il 30% della Beta S.r.l. per 300.000 euro + 15.000 di consulenze: iscrive 315.000 in B.III.1.b (collegata, influenza notevole).

  • Nel 2026 Beta delibera dividendi: ad Alfa spettano 20.000 euro → provento C.15 nel 2026 (esercizio della delibera, non dell’utile). Fiscalmente il dividendo è imponibile IRES solo per il 5% (art. 89 TUIR).

  • Nel 2027 Beta perde il cliente principale e accumula perdite senza un piano credibile: la frazione di patrimonio netto scende a 180.000 e la perdita è giudicata durevole → svalutazione di 135.000 a conto economico (fiscalmente indeducibile: altra differenza da gestire).

  • Se nel 2029 Beta si risana, il valore si ripristina nei limiti del costo originario.

Domande frequenti

La svalutazione della partecipazione è deducibile?

Per le partecipazioni immobilizzate no: le svalutazioni civilistiche non rilevano fiscalmente (le minusvalenze si deducono solo al realizzo, e nemmeno allora se la partecipazione è PEX). Tipica variazione in aumento nel modello Redditi.

Posso spostare una partecipazione dal circolante alle immobilizzazioni?

Sì, se cambia la destinazione deliberata dall’organo amministrativo: il trasferimento avviene al valore risultante dal criterio della classe di provenienza, e il cambio va motivato — non può servire a evitare una svalutazione a mercato.

Come si valutano le partecipazioni nel bilancio abbreviato?

Con le stesse regole; l’OIC 21 dedica sezioni specifiche ad abbreviato e micro, che beneficiano delle semplificazioni generali (per esempio niente costo ammortizzato sui crediti/debiti correlati).

Da leggere insieme

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.