Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

In sintesi

Il meccanismo

L’Italia tassa i residenti sul reddito mondiale: senza correttivi, il dividendo americano o lo stipendio svizzero sconterebbero due imposte piene. Il rimedio interno è il credito per le imposte assolte all’estero: si detrae dall’IRPEF/IRES netta l’imposta estera, entro il tetto della formula:

credito massimo = imposta italiana netta × (reddito estero / reddito complessivo)

Se l’aliquota estera è più alta di quella italiana media, la differenza resta a carico del contribuente (salvo il riporto per i redditi d’impresa). Tre condizioni di accesso:

La per country limitation

Con redditi da più Stati il calcolo si fa Paese per Paese: la formula si applica separatamente e l’eccedenza d’imposta francese non copre l’incapienza su un reddito tedesco. Per i redditi d’impresa prodotti tramite stabili organizzazioni, il co. 6 concede il respiro del riporto: l’eccedenza di imposta estera rispetto al tetto si riporta all’indietro e in avanti fino all’ottavo esercizio, compensando le eccedenze di segno opposto dello stesso Stato.

La trappola del comma 8

La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione del reddito estero. Tradotto: chi “dimentica” lo stipendio estero e viene accertato paga l’imposta italiana piena senza scomputare quella estera già versata — doppia imposizione secca. La prassi ammette il rimedio della dichiarazione integrativa (e considera “dichiarato” il reddito indicato anche in dichiarazione tardiva entro 90 giorni); oltre, il credito è perso. È il motivo per cui i redditi esteri vanno sempre dichiarati anche quando il conguaglio sembra a zero.

Convenzioni e ritenute eccedenti

Le convenzioni contro le doppie imposizioni fissano tetti alle ritenute alla fonte (tipicamente 15% sui dividendi, 10% sugli interessi): a credito in Italia va solo l’imposta nei limiti convenzionali. La ritenuta subita in eccesso (es. 35% svizzero sui dividendi) si recupera con istanza di rimborso allo Stato estero, nei suoi termini. Per i lavoratori dipendenti con retribuzioni convenzionali, il credito si riproporziona.

Esempio pratico

  • Tizio, residente, ha reddito complessivo 60.000 euro di cui 12.000 da lavoro dipendente svolto in Germania, con 3.500 di imposta tedesca definitiva. IRPEF italiana netta: 17.000. Tetto del credito: 17.000 × 12.000/60.000 = 3.400. Tizio detrae 3.400 (non 3.500: i 100 di eccedenza restano persi, non essendo reddito d’impresa). Se avesse omesso di dichiarare i 12.000, in accertamento avrebbe pagato l’IRPEF piena senza alcun credito (co. 8).

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Domande frequenti

I dividendi esteri del privato danno credito d'imposta?

No: scontano la ritenuta/imposta sostitutiva del 26% sul netto frontiera e, non concorrendo al reddito complessivo, restano fuori dall'art. 165. La doppia imposizione si attenua solo col rimborso convenzionale estero.

Quando l'imposta estera diventa "definitiva"?

Quando non è più rimborsabile né provvisoria: per le ritenute alla fonte, di regola, subito; per le imposte liquidate su dichiarazione estera, alla loro stabilizzazione. Si può accreditare nell'anno di concorso del reddito anche l'imposta pagata dopo, entro il termine della dichiarazione successiva (co. 4).

Il credito vale anche per IRAP o addizionali?

No: il credito abbatte IRPEF/IRES. Addizionali regionale e comunale restano dovute per intero — un residuo di doppia imposizione strutturale sui redditi esteri dei privati.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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