Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- Le imposte pagate all’estero a titolo definitivo su redditi che concorrono al reddito complessivo si detraggono dall’imposta italiana (art. 165 TUIR).
- Limite: il credito non può superare la quota di imposta italiana corrispondente al rapporto reddito estero / reddito complessivo.
- Il calcolo è per singolo Stato (per country limitation): le eccedenze di un Paese non compensano i deficit di un altro.
- Trappola del co. 8: se il reddito estero non è stato dichiarato, il credito è perso — l’omessa dichiarazione del reddito brucia le imposte estere pagate.
- Solo per i redditi d’impresa esteri: le eccedenze si riportano avanti e indietro fino a 8 anni (co. 6).
Il meccanismo
L’Italia tassa i residenti sul reddito mondiale: senza correttivi, il dividendo americano o lo stipendio svizzero sconterebbero due imposte piene. Il rimedio interno è il credito per le imposte assolte all’estero: si detrae dall’IRPEF/IRES netta l’imposta estera, entro il tetto della formula:
credito massimo = imposta italiana netta × (reddito estero / reddito complessivo)
Se l’aliquota estera è più alta di quella italiana media, la differenza resta a carico del contribuente (salvo il riporto per i redditi d’impresa). Tre condizioni di accesso:
- il reddito estero deve concorrere al reddito complessivo italiano (i redditi a imposta sostitutiva o ritenuta a titolo d’imposta — come i dividendi esteri del privato al 26% — non danno diritto al credito: è il punto più contestato del sistema);
- l’imposta estera deve essere definitiva (non suscettibile di rimborso: la ritenuta convenzionale eccedente va chiesta a rimborso allo Stato estero, non a credito in Italia);
- il credito va chiesto nella dichiarazione relativa al periodo in cui il reddito concorre, a pena di decadenza nei termini.
La per country limitation
Con redditi da più Stati il calcolo si fa Paese per Paese: la formula si applica separatamente e l’eccedenza d’imposta francese non copre l’incapienza su un reddito tedesco. Per i redditi d’impresa prodotti tramite stabili organizzazioni, il co. 6 concede il respiro del riporto: l’eccedenza di imposta estera rispetto al tetto si riporta all’indietro e in avanti fino all’ottavo esercizio, compensando le eccedenze di segno opposto dello stesso Stato.
La trappola del comma 8
La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione del reddito estero. Tradotto: chi “dimentica” lo stipendio estero e viene accertato paga l’imposta italiana piena senza scomputare quella estera già versata — doppia imposizione secca. La prassi ammette il rimedio della dichiarazione integrativa (e considera “dichiarato” il reddito indicato anche in dichiarazione tardiva entro 90 giorni); oltre, il credito è perso. È il motivo per cui i redditi esteri vanno sempre dichiarati anche quando il conguaglio sembra a zero.
Convenzioni e ritenute eccedenti
Le convenzioni contro le doppie imposizioni fissano tetti alle ritenute alla fonte (tipicamente 15% sui dividendi, 10% sugli interessi): a credito in Italia va solo l’imposta nei limiti convenzionali. La ritenuta subita in eccesso (es. 35% svizzero sui dividendi) si recupera con istanza di rimborso allo Stato estero, nei suoi termini. Per i lavoratori dipendenti con retribuzioni convenzionali, il credito si riproporziona.
Esempio pratico
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Tizio, residente, ha reddito complessivo 60.000 euro di cui 12.000 da lavoro dipendente svolto in Germania, con 3.500 di imposta tedesca definitiva. IRPEF italiana netta: 17.000. Tetto del credito: 17.000 × 12.000/60.000 = 3.400. Tizio detrae 3.400 (non 3.500: i 100 di eccedenza restano persi, non essendo reddito d’impresa). Se avesse omesso di dichiarare i 12.000, in accertamento avrebbe pagato l’IRPEF piena senza alcun credito (co. 8).
Domande frequenti
I dividendi esteri del privato danno credito d’imposta?
No: scontano la ritenuta/imposta sostitutiva del 26% sul netto frontiera e, non concorrendo al reddito complessivo, restano fuori dall’art. 165. La doppia imposizione si attenua solo col rimborso convenzionale estero.
Quando l’imposta estera diventa “definitiva”?
Quando non è più rimborsabile né provvisoria: per le ritenute alla fonte, di regola, subito; per le imposte liquidate su dichiarazione estera, alla loro stabilizzazione. Si può accreditare nell’anno di concorso del reddito anche l’imposta pagata dopo, entro il termine della dichiarazione successiva (co. 4).
Il credito vale anche per IRAP o addizionali?
No: il credito abbatte IRPEF/IRES. Addizionali regionale e comunale restano dovute per intero — un residuo di doppia imposizione strutturale sui redditi esteri dei privati.