Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

In sintesi

L’effetto estintivo

Chiusa la liquidazione con l’approvazione del bilancio finale, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Dopo la riforma del 2003 il punto è fermo: l’iscrizione della cancellazione estingue la società di capitali, anche se restano rapporti pendenti — l’orientamento consolidato dalla giurisprudenza (a partire dalle Sezioni Unite del 2010) esclude che debiti residui tengano “in vita” l’ente.

Chi paga i debiti rimasti

L’estinzione non cancella i debiti: cambia i debitori. L’art. 2495, co. 2 c.c. offre ai creditori insoddisfatti due bersagli:

La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società. Sul versante processuale, i giudizi pendenti proseguono nei confronti dei soci quali successori.

I cinque anni del fisco

Per i tributi la regola è diversa e va conosciuta prima di chiudere: l’art. 28, co. 4, D.Lgs. 175/2014 stabilisce che, ai soli fini della validità degli atti di accertamento, riscossione e contenzioso per tributi e contributi, l’estinzione della società ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione. In quel quinquennio l’Agenzia delle Entrate può quindi notificare validamente atti intestati alla società — tipicamente presso l’ultimo domicilio fiscale — come se fosse ancora esistente (la disciplina è stata dettagliata dalla circ. 31/E/2014).

Il co. 5 aggiunge la responsabilità propria del liquidatore di società IRES: risponde delle imposte dovute per il periodo della liquidazione e per quelli anteriori se non le ha pagate con le attività della liquidazione, salvo provi di aver soddisfatto crediti di rango superiore a quelli tributari. Distribuire ai soci lasciando indietro il fisco è la scorciatoia più costosa che un liquidatore possa prendere.

Sopravvenienze: cosa succede a ciò che spunta dopo

Se dopo la cancellazione emergono attività non liquidate (un credito dimenticato, un rimborso, un immobile intestato), queste si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità (comunione), in proporzione alle quote: per incassarle o venderle non serve “resuscitare” la società. Le passività sopravvenute seguono lo schema visto sopra: soci nei limiti del riscosso, liquidatori in caso di colpa.

Esempio pratico

  • Alfa S.r.l. viene cancellata a gennaio 2026 dopo un riparto di 100.000 euro (60.000 a Tizio, 40.000 a Caio). Nel 2028 l’Agenzia notifica — validamente, siamo nel quinquennio ex art. 28 — un accertamento IRES sul 2024 per 30.000 euro. Il liquidatore Sempronio aveva accantonato prudenzialmente il rischio? No: aveva ripartito tutto conoscendo la verifica in corso. Risultato: i soci rispondono nei limiti del riscosso e Sempronio in proprio per colpa, sia ex art. 2495 c.c. sia ex art. 28, co. 5.

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Domande frequenti

La cancellazione può essere cancellata?

Sì, in casi limite: se la liquidazione risulta solo apparente (attività proseguita), il registro può disporre la cancellazione della cancellazione, con effetti ripristinatori. È un rimedio eccezionale, non un modo per riaprire società chiuse male.

I soci di società di persone rispondono allo stesso modo?

Per S.n.c. e S.a.s. la cancellazione estingue la società (art. 2312 c.c.), ma i soci illimitatamente responsabili rispondono dei debiti sociali senza il limite del riscosso: la responsabilità illimitata sopravvive all'estinzione.

Il quinquennio fiscale vale anche per i creditori ordinari?

No: l'art. 28, co. 4 opera "ai soli fini fiscali e contributivi". Per fornitori, banche e altri creditori l'estinzione è immediata e valgono i limiti dell'art. 2495 c.c.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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