Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Perché “tornare indietro”

La regressione da S.r.l. a S.n.c. o S.a.s. è meno rara di quanto sembri: società ormai a base strettamente familiare che non giustificano i costi della struttura capitalistica (bilanci da depositare, organo di controllo al superamento delle soglie), oppure compagini che puntano alla trasparenza fiscale IRPEF quando le aliquote dei soci la rendono conveniente. Il prezzo è la perdita dello schermo: il patrimonio personale dei soci torna esposto.

La delibera e i consensi (art. 2500-sexies c.c.)

Salvo diversa previsione statutaria, la trasformazione si delibera con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. Ma la maggioranza non basta: è comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata — nella S.n.c. tutti, nella S.a.s. gli accomandatari. Nessuno può ritrovarsi obbligato con l’intero patrimonio personale per decisione altrui.

Gli amministratori devono predisporre una relazione che illustri motivazioni ed effetti della trasformazione, da tenere depositata presso la sede sociale nei trenta giorni che precedono l’assemblea; i soci possono prenderne visione e ottenerne copia gratuita. La prassi notarile (massima n. 81 del Consiglio notarile di Milano) ritiene la relazione omissibile con il consenso unanime dei soci, orientamento diffuso anche se criticato da parte della dottrina.

Al socio che non ha concorso alla decisione spetta il recesso (art. 2437 c.c. per le S.p.A., art. 2473 c.c. per le S.r.l.); nelle S.p.A. il valore di liquidazione delle azioni va comunicato nei quindici giorni prima dell’assemblea.

La responsabilità per i debiti anteriori

Il quarto comma dell’art. 2500-sexies è la norma chiave: i soci che assumono responsabilità illimitata rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sorte prima della trasformazione. È il contrappeso sistematico dell’operazione: i creditori della S.r.l., che avevano fatto affidamento sul solo patrimonio sociale, si ritrovano in più la garanzia dei patrimoni personali — per questo la regressiva non prevede alcuna opposizione dei creditori, a differenza della trasformazione eterogenea.

Ogni socio ha poi diritto all’assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota (co. 3): la trasformazione non può diventare l’occasione per redistribuire i pesi societari.

Il fisco: neutralità con due trappole

L’operazione è neutrale ex art. 170 TUIR: nessun realizzo, continuità dei valori. Le attenzioni sono due:

Chi programma la regressione con riserve importanti a bilancio deve quindi decidere prima: distribuirle ante trasformazione, mantenerle iscritte con separata indicazione, o mettere in conto la tassazione.

Esempio pratico

  • Alfa S.r.l. (soci Tizio 60% e Caio 40%, utili a riserva per 200.000 euro) si trasforma in S.n.c. per azzerare i costi di struttura. Serve il consenso di entrambi (assumono responsabilità illimitata, anche per i debiti bancari pregressi). La S.n.c. adotta la contabilità semplificata: le riserve non risultano più iscritte con indicazione dell’origine, e i 200.000 euro si considerano distribuiti nel periodo successivo — 52.000 euro di ritenuta complessiva. Mantenendo l’ordinaria con le riserve evidenziate, la tassazione sarebbe scattata solo all’effettiva distribuzione.

Domande frequenti

I creditori possono opporsi alla trasformazione regressiva?

No: la loro tutela è l’estensione della responsabilità illimitata dei soci anche alle obbligazioni anteriori. L’opposizione dei creditori (60 giorni) è prevista solo per le trasformazioni eterogenee (art. 2500-novies c.c.).

Serve la perizia di stima?

No: la relazione di stima è richiesta nella trasformazione progressiva (art. 2500-ter c.c.) per garantire il capitale della società di capitali che nasce. Nella regressione il capitale “scende” verso un tipo senza soglie minime: nessuna perizia.

Il socio accomandante di una S.a.s. risultante deve acconsentire?

Il consenso individuale è richiesto solo a chi assume responsabilità illimitata, quindi agli accomandatari. L’accomandante che mantiene responsabilità limitata resta tutelato dalle regole ordinarie di maggioranza e dal recesso.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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