Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- La trasformazione regressiva (da società di capitali a società di persone) si delibera con le maggioranze delle modifiche statutarie, ma serve comunque il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata (art. 2500-sexies c.c.).
- Chi assume responsabilità illimitata risponde anche per le obbligazioni sociali anteriori alla trasformazione: è questa la tutela dei creditori, che infatti non hanno diritto di opposizione.
- Gli amministratori devono predisporre una relazione su motivazioni ed effetti dell’operazione, depositata in sede nei 30 giorni prima dell’assemblea (evitabile solo con il consenso unanime, secondo la massima n. 81 del notariato milanese).
- Ogni socio ha diritto a una partecipazione proporzionale alla propria quota; i dissenzienti possono recedere.
- Fiscalmente l’operazione è neutrale (art. 170 TUIR), ma spezza l’esercizio in due periodi d’imposta e mette in gioco le riserve di utili, tassabili come dividendi.
Perché “tornare indietro”
La regressione da S.r.l. a S.n.c. o S.a.s. è meno rara di quanto sembri: società ormai a base strettamente familiare che non giustificano i costi della struttura capitalistica (bilanci da depositare, organo di controllo al superamento delle soglie), oppure compagini che puntano alla trasparenza fiscale IRPEF quando le aliquote dei soci la rendono conveniente. Il prezzo è la perdita dello schermo: il patrimonio personale dei soci torna esposto.
La delibera e i consensi (art. 2500-sexies c.c.)
Salvo diversa previsione statutaria, la trasformazione si delibera con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. Ma la maggioranza non basta: è comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata — nella S.n.c. tutti, nella S.a.s. gli accomandatari. Nessuno può ritrovarsi obbligato con l’intero patrimonio personale per decisione altrui.
Gli amministratori devono predisporre una relazione che illustri motivazioni ed effetti della trasformazione, da tenere depositata presso la sede sociale nei trenta giorni che precedono l’assemblea; i soci possono prenderne visione e ottenerne copia gratuita. La prassi notarile (massima n. 81 del Consiglio notarile di Milano) ritiene la relazione omissibile con il consenso unanime dei soci, orientamento diffuso anche se criticato da parte della dottrina.
Al socio che non ha concorso alla decisione spetta il recesso (art. 2437 c.c. per le S.p.A., art. 2473 c.c. per le S.r.l.); nelle S.p.A. il valore di liquidazione delle azioni va comunicato nei quindici giorni prima dell’assemblea.
La responsabilità per i debiti anteriori
Il quarto comma dell’art. 2500-sexies è la norma chiave: i soci che assumono responsabilità illimitata rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sorte prima della trasformazione. È il contrappeso sistematico dell’operazione: i creditori della S.r.l., che avevano fatto affidamento sul solo patrimonio sociale, si ritrovano in più la garanzia dei patrimoni personali — per questo la regressiva non prevede alcuna opposizione dei creditori, a differenza della trasformazione eterogenea.
Ogni socio ha poi diritto all’assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota (co. 3): la trasformazione non può diventare l’occasione per redistribuire i pesi societari.
Il fisco: neutralità con due trappole
L’operazione è neutrale ex art. 170 TUIR: nessun realizzo, continuità dei valori. Le attenzioni sono due:
- doppio periodo d’imposta: l’esercizio si spezza alla data di efficacia — fino ad allora IRES, poi trasparenza IRPEF in capo ai soci, con ragguaglio pro-rata dei componenti legati alla durata;
- riserve di utili (art. 170, co. 4-5): gli utili accumulati dalla S.r.l. non sono mai stati tassati in capo ai soci. Dopo la trasformazione sono imponibili come dividendi — alla distribuzione, se le riserve sono iscritte con indicazione dell’origine; già nel periodo d’imposta successivo, se l’iscrizione manca (caso tipico: passaggio alla contabilità semplificata). Per il socio persona fisica significa il 26%.
Chi programma la regressione con riserve importanti a bilancio deve quindi decidere prima: distribuirle ante trasformazione, mantenerle iscritte con separata indicazione, o mettere in conto la tassazione.
Esempio pratico
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Alfa S.r.l. (soci Tizio 60% e Caio 40%, utili a riserva per 200.000 euro) si trasforma in S.n.c. per azzerare i costi di struttura. Serve il consenso di entrambi (assumono responsabilità illimitata, anche per i debiti bancari pregressi). La S.n.c. adotta la contabilità semplificata: le riserve non risultano più iscritte con indicazione dell’origine, e i 200.000 euro si considerano distribuiti nel periodo successivo — 52.000 euro di ritenuta complessiva. Mantenendo l’ordinaria con le riserve evidenziate, la tassazione sarebbe scattata solo all’effettiva distribuzione.
Domande frequenti
I creditori possono opporsi alla trasformazione regressiva?
No: la loro tutela è l’estensione della responsabilità illimitata dei soci anche alle obbligazioni anteriori. L’opposizione dei creditori (60 giorni) è prevista solo per le trasformazioni eterogenee (art. 2500-novies c.c.).
Serve la perizia di stima?
No: la relazione di stima è richiesta nella trasformazione progressiva (art. 2500-ter c.c.) per garantire il capitale della società di capitali che nasce. Nella regressione il capitale “scende” verso un tipo senza soglie minime: nessuna perizia.
Il socio accomandante di una S.a.s. risultante deve acconsentire?
Il consenso individuale è richiesto solo a chi assume responsabilità illimitata, quindi agli accomandatari. L’accomandante che mantiene responsabilità limitata resta tutelato dalle regole ordinarie di maggioranza e dal recesso.