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In sintesi
- Nella S.r.l. il socio può conferire la propria opera o i propri servizi a favore della società (art. 2464, co. 6 c.c.).
- Condizione: l’intero valore assegnato al conferimento deve essere garantito da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria; se l’atto costitutivo lo consente, il socio può sostituirle con un versamento in denaro a titolo di cauzione.
- Nella S.p.A. il conferimento di opera e servizi è vietato (art. 2342, co. 5 c.c.): l’apporto di lavoro può passare solo da strumenti diversi dal capitale, come gli strumenti finanziari partecipativi (art. 2346, co. 6 c.c.).
- Il valore dell’opera va comunque asseverato con la relazione di stima ex art. 2465 c.c., come ogni conferimento diverso dal denaro.
- Se il socio non esegue la prestazione promessa, la società escute la garanzia: il capitale resta integro.
Perché il lavoro può essere capitale (solo) nella S.r.l.
La riforma del 2003 ha costruito la S.r.l. come società “personalizzabile”: l’art. 2464, co. 2 c.c. ammette il conferimento di tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica, e il co. 6 vi include espressamente la prestazione d’opera o di servizi del socio. È la porta d’ingresso in società per chi apporta competenze — il professionista, l’artigiano, il manager — senza immobilizzare denaro.
Il problema è la garanzia del capitale: una prestazione futura può non essere mai eseguita. La soluzione del codice è assicurativa: polizza o fideiussione bancaria che garantiscano, per l’intero valore assegnato, gli obblighi assunti dal socio. Se l’atto costitutivo lo prevede, polizza e fideiussione possono essere sostituite dal versamento di una cauzione in denaro di pari importo presso la società.
Come si struttura l’operazione
- identificazione della prestazione: l’atto costitutivo descrive opera o servizi promessi, durata e modalità — più il perimetro è preciso, più semplice sarà valutare l’adempimento;
- stima del valore: serve la relazione giurata di un revisore legale ex art. 2465 c.c., come per i beni in natura;
- garanzia: la polizza o fideiussione copre l’intero valore imputato a capitale e deve restare efficace finché la prestazione non è integralmente eseguita;
- liberazione progressiva: man mano che l’opera viene eseguita, il conferimento si considera liberato e la garanzia può ridursi in proporzione.
Se il socio non adempie
In caso di inadempimento la società non subisce il buco di capitale: escute la polizza o la fideiussione e incassa il valore garantito. Si applica inoltre la disciplina del socio moroso (art. 2466 c.c.): diffida, divieto di voto e, all’esito, vendita coattiva della quota o esclusione con riduzione del capitale.
La S.p.A.: divieto e alternative
Nella S.p.A. l’art. 2342, co. 5 c.c. è netto: le prestazioni di opera o di servizi non possono formare oggetto di conferimento. La rigidità discende dalla disciplina europea sul capitale delle società azionarie. Le alternative pratiche:
- strumenti finanziari partecipativi (art. 2346, co. 6 c.c.): emessi a fronte dell’apporto di opera e servizi, attribuiscono diritti patrimoniali o anche amministrativi — ma non fanno capitale e non danno la qualità di socio;
- prestazioni accessorie (art. 2345 c.c.): obblighi di fare a carico di azionisti che hanno già conferito denaro o beni, remunerati a parte;
- lavoro remunerato con piani di stock option o compensi ordinari, fuori dallo schema del conferimento.
Cenni fiscali
Per il socio d’opera il conferimento non genera reddito al momento dell’apporto: la quota ricevuta remunera una prestazione che sarà eseguita nel tempo. La prassi qualifica i redditi in funzione del rapporto sottostante (lavoro autonomo o impresa) man mano che la prestazione viene resa; la costruzione concreta va calibrata con attenzione, anche sul fronte IVA e previdenziale.
Esempio pratico
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Tizio e Caio costituiscono Alfa S.r.l. (capitale 50.000 euro). Caio versa 30.000 in denaro; Tizio, ingegnere, conferisce tre anni della propria attività di direzione tecnica, stimata 20.000 euro da un revisore ex art. 2465 c.c., e consegna una fideiussione bancaria di pari importo. Dopo un anno Tizio smette di collaborare: la società lo diffida ex art. 2466 c.c. ed escute la fideiussione per il valore non ancora liberato.
Domande frequenti
Il socio d’opera vota e partecipa agli utili come gli altri?
Sì: il suo conferimento è capitale a tutti gli effetti, la quota attribuisce diritti pieni. Restano ferme le eventuali diverse pattuizioni statutarie sulla ripartizione (art. 2468 c.c.).
La polizza può coprire solo una parte del valore?
No: la garanzia deve coprire per l’intero valore gli obblighi assunti. Una copertura parziale renderebbe il conferimento non conforme all’art. 2464, co. 6 c.c.
Nelle società di persone serve la garanzia?
No: nella S.n.c. e nella S.a.s. il socio d’opera è figura tradizionale e non è richiesta alcuna polizza, perché non esiste un vincolo di capitale minimo da proteggere; la sua partecipazione agli utili, se non pattuita, è determinata dal giudice secondo equità (art. 2263 c.c.).