Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Cosa si può conferire

Oltre al denaro, in società possono entrare immobili, macchinari, marchi, brevetti, crediti, partecipazioni: qualunque entità economica suscettibile di valutazione oggettiva. Il limite è la funzione di garanzia del capitale: i creditori sociali fanno affidamento su quei valori, e per questo la legge presidia il conferimento in natura con la stima di un esperto. Regole diverse valgono per le prestazioni d’opera e di servizi, conferibili solo nella S.r.l. con apposite garanzie.

La perizia nella S.p.A. (art. 2343 c.c.)

Chi conferisce beni in natura o crediti in una S.p.A. deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale del luogo in cui la società ha sede. La relazione descrive i beni, attesta che il loro valore è almeno pari a quello attribuito ai fini della determinazione del capitale (e dell’eventuale sovrapprezzo) e indica i criteri seguiti. Le azioni corrispondenti restano inalienabili fino al controllo della stima.

Entro 180 giorni dal conferimento gli amministratori devono verificare le valutazioni. Se emerge che il valore dei beni è inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve ridurre proporzionalmente il capitale annullando le azioni scoperte; il socio può evitarlo versando la differenza in denaro, oppure recedere con restituzione del conferimento.

Quando la perizia non serve: l’art. 2343-ter

Per snellire le operazioni, il codice esonera dalla relazione ex art. 2343 tre categorie di conferimenti:

Gli amministratori restano però custodi dell’attualità dei valori: se fatti nuovi li hanno alterati sensibilmente, devono procedere a una nuova valutazione (art. 2343-quater c.c.).

La S.r.l.: regole più leggere (art. 2465 c.c.)

Nella S.r.l. la relazione giurata è redatta da un revisore legale o da una società di revisione scelti direttamente dal conferente: niente designazione giudiziale e niente revisione obbligatoria a 180 giorni. La stima serve anche per gli acquisti “pericolosi”: beni o crediti comprati dalla società, per un corrispettivo pari o superiore al 10% del capitale, da soci fondatori, soci o amministratori nei due anni dall’iscrizione (art. 2465, co. 2).

Il profilo fiscale: operazione realizzativa

Ai fini delle imposte dirette il conferimento di beni singoli è equiparato alla cessione a titolo oneroso: il corrispettivo è il valore normale dei beni conferiti (art. 9 TUIR) e l’eventuale plusvalenza è tassata in capo al conferente. La neutralità è riservata al conferimento d’azienda o ramo d’azienda (art. 176 TUIR) e ai conferimenti di partecipazioni nei regimi speciali degli artt. 175 e 177. Conferire il singolo capannone, il marchio o il macchinario fa emergere il plusvalore latente: la scelta tra conferire il bene o l’azienda che lo contiene va quindi pesata prima.

Esempio pratico

  • Tizio conferisce nella costituenda Alfa S.r.l. un macchinario industriale valutato 300.000 euro. Sceglie come esperto una società di revisione, che assevera la stima (art. 2465 c.c.): il capitale è liberato. Il macchinario era nell’impresa individuale di Tizio a un costo fiscale di 180.000 euro: il conferimento realizza una plusvalenza di 120.000 euro sul valore normale, tassata come una vendita.

Domande frequenti

Chi paga l’esperto e chi risponde della stima?

I costi gravano di regola sul conferente. L’esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi (art. 2343, co. 2 c.c., che richiama la responsabilità del consulente tecnico del giudice).

Posso conferire un credito che vanto verso un terzo?

Sì: i crediti sono espressamente conferibili con le stesse regole di stima dei beni in natura. Il conferente risponde dell’insolvenza del debitore nei limiti dell’art. 1267 c.c.

Nella S.r.l. serve la revisione della stima dopo 180 giorni?

No: il controllo successivo degli amministratori è previsto solo per la S.p.A. (art. 2343, co. 3 c.c.). Nella S.r.l. la tutela si concentra sulla qualificazione professionale dell’esperto, che deve essere un revisore legale.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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