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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La risposta in breve

Le spese straordinarie necessarie dei figli (cure mediche, dentista, libri, tasse scolastiche e universitarie) si pagano anche se non c’era un accordo preventivo: si tratta di esborsi doverosi nell’interesse del figlio, da ripartire di regola al 50% (o in proporzione ai redditi). Le spese voluttuarie o non necessarie (uno sport costoso, un viaggio, un corso facoltativo) possono invece richiedere il consenso preventivo dell’altro genitore, che altrimenti può rifiutare di contribuire. Il rimborso si ottiene con il titolo esecutivo (verbale o sentenza, quando la spesa rientra fra quelle già individuate) oppure, in mancanza, con un decreto ingiuntivo.

Cosa sono le spese ordinarie e cosa le straordinarie

Il punto di partenza è l’art. 337-ter del codice civile, che fissa il principio di proporzionalità: ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. L’assegno di mantenimento ordinario copre le spese costanti e prevedibili della vita quotidiana del figlio; le spese straordinarie, invece, si aggiungono all’assegno e vengono rimborsate a parte.

La distinzione, in concreto, è questa:

La Cassazione ha più volte ricordato che la ripartizione delle spese straordinarie non deve necessariamente essere fissata a metà: va parametrata in modo proporzionale ai redditi di ciascun genitore, tenendo conto delle risorse di entrambi e del valore economico dei compiti domestici e di cura. Il 50% è la regola pratica più diffusa, ma il giudice può discostarsene.

Tipo di spesa Chi la copre Serve l’accordo?
Vitto, abbigliamento ordinario, materiale scolastico base Assegno ordinario No (è già compresa)
Cure mediche specialistiche, dentista, occhiali A parte, di regola 50% No, se necessarie e urgenti
Libri di testo, tasse scolastiche e universitarie A parte, di regola 50% No, sono spese necessarie
Sport non necessario, viaggi, corsi facoltativi A parte, di regola 50% Sì, di norma serve il consenso

Cosa dicono i protocolli dei tribunali

Quasi tutti i tribunali italiani hanno adottato protocolli o linee guida sulle spese straordinarie (ad esempio le linee guida del Tribunale di Milano). Questi documenti forniscono un elenco delle voci considerate ordinarie e straordinarie, e soprattutto distinguono fra:

Attenzione: i protocolli non sono di per sé vincolanti. Diventano regola tra le parti solo se il giudice li richiama nel proprio provvedimento, oppure se i genitori li hanno espressamente richiamati nell’accordo di separazione o divorzio. È quindi fondamentale leggere il proprio verbale o sentenza per capire quale disciplina si applica al caso concreto.

Le spese che NON richiedono l’accordo preventivo: la Cassazione 9392/2025

Su questo punto è intervenuta in modo netto la Cassazione con l’ordinanza n. 9392/2025. Il principio è chiaro: per le spese straordinarie sostenute nell’interesse del figlio, il mancato accordo preventivo con l’altro genitore può avere rilievo nei rapporti tra i genitori, ma non rende quelle spese irripetibili. In altre parole, il genitore non può sottrarsi al rimborso opponendo semplicemente di non aver dato il consenso, quando si tratta di esborsi doverosi.

La Corte ha precisato che il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e a informare l’altro di tutte le scelte da cui derivano spese, quando si tratta di esborsi sostanzialmente certi nella loro ripetizione ordinaria e prevedibile, riferiti a bisogni destinati a ripresentarsi con regolarità (anche se non predeterminati nell’importo).

Anche in assenza di accordo preventivo, dunque, il rimborso delle spese straordinarie è dovuto quando esse sono:

In caso di rifiuto del rimborso, spetta al giudice di merito verificare la conformità della spesa all’interesse del figlio, misurandone l’entità rispetto all’utilità e alla sostenibilità in relazione alle condizioni economiche dei genitori.

Le spese che invece richiedono il consenso

Il rovescio della medaglia: per le spese non necessarie, voluttuarie o frutto di una scelta discrezionale, l’accordo preventivo conta. Se un genitore iscrive il figlio a un’attività sportiva costosa e non indispensabile, organizza un viaggio o un corso facoltativo senza informare e senza il consenso dell’altro, quest’ultimo può legittimamente rifiutarsi di contribuire alla relativa quota.

La logica è di buon senso: nessuno può imporre all’altro genitore una spesa rilevante e rinunciabile, decisa unilateralmente. Per queste voci il consiglio pratico è sempre lo stesso: comunicare prima la spesa per iscritto e attendere il consenso (o il silenzio-assenso, se così previsto dal protocollo o dal provvedimento). Diverso è il caso delle spese mediche urgenti o delle spese scolastiche necessarie, che restano dovute a prescindere.

Come farsi rimborsare: la procedura passo-passo

Una volta sostenuta la spesa e richiesto invano il rimborso della quota all’altro genitore, ci sono due strade, a seconda di cosa dice il tuo titolo.

  1. Verifica il tuo titolo (verbale di separazione omologato, sentenza, decreto). Se il provvedimento individua già le spese straordinarie da ripartire (ad esempio richiama un elenco e una percentuale), esso costituisce titolo esecutivo anche per le straordinarie.
  2. Atto di precetto. Quando il titolo è sufficiente a rendere il credito certo, liquido ed esigibile, puoi intimare il pagamento con un atto di precetto, allegando la documentazione delle spese (ricevute e prove di pagamento). In mancanza di adempimento, si procede all’esecuzione forzata.
  3. Decreto ingiuntivo. Quando il titolo non individua già la singola spesa, o serve un accertamento sul diritto al rimborso, occorre ottenere un nuovo titolo: si chiede un decreto ingiuntivo sulla base della prova scritta (documenti che dimostrano la spesa e la sua natura straordinaria).
  4. Conserva ogni comunicazione. Le richieste di rimborso inviate per iscritto (e-mail, PEC, messaggi) sono utili sia per dimostrare di aver comunicato la spesa, sia per provare il rifiuto dell’altro genitore.

La scelta tra precetto e decreto ingiuntivo non è banale: dipende esattamente da come è formulato il tuo provvedimento. È il punto su cui più spesso nascono opposizioni, quindi merita attenzione.

L’importanza delle ricevute e della comunicazione

Il filo conduttore di tutta la materia è la prova. Per ottenere il rimborso devi poter dimostrare:

Un consiglio operativo: tieni un piccolo archivio ordinato (cartaceo o digitale) con le ricevute e le comunicazioni, suddiviso per anno. Quando arriva il momento di chiedere il rimborso, avere tutto pronto e documentato fa la differenza tra una pratica veloce e un contenzioso lungo.

Caso pratico

Tizio e Caia sono separati, con la figlia minore collocata prevalentemente presso Caia. Il verbale di separazione prevede un assegno ordinario e la ripartizione al 50% delle spese straordinarie, richiamando il protocollo del tribunale.

Durante l’anno si presentano tre situazioni:

Per ottenere il rimborso delle prime due voci, già individuate dal titolo, Caia può procedere con atto di precetto allegando le ricevute. Per la terza, contestata e non chiaramente coperta dal titolo, la strada è il decreto ingiuntivo o il ricorso al giudice.

Domande frequenti

Se l’altro genitore non era d’accordo, posso comunque farmi rimborsare?

Sì, se la spesa è necessaria (salute, istruzione), documentata e proporzionata: in base alla Cass. 9392/2025 il mancato consenso preventivo non rende la spesa irripetibile. Per le spese non necessarie, invece, il rifiuto opposto prima della spesa può legittimare la mancata contribuzione.

Le spese straordinarie si dividono sempre a metà?

No. Il 50% è la regola pratica più diffusa, ma l’art. 337-ter c.c. impone la proporzionalità ai redditi: il giudice può stabilire una ripartizione diversa in base alle risorse di ciascun genitore. Conta quello che dice il tuo provvedimento.

Il dentista e l’università sono spese ordinarie o straordinarie?

Sono in genere considerate straordinarie e necessarie: si pagano in aggiunta all’assegno, di regola al 50%, e di norma non richiedono accordo preventivo perché rispondono a bisogni di salute e istruzione del figlio.

Devo fare causa per ottenere il rimborso?

Non sempre. Se il tuo titolo (verbale o sentenza) individua già le spese straordinarie, esso è titolo esecutivo e puoi agire con atto di precetto allegando le ricevute. Solo quando il titolo non basta serve un decreto ingiuntivo per ottenere un nuovo titolo.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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