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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Risposta in breve

Se l’ex non versa il mantenimento, non devi avviare una nuova causa: il verbale di separazione omologato, la sentenza o il decreto che fissa l’assegno sono già titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.). Con quel titolo hai due strade per colpire lo stipendio. La prima è il pignoramento presso terzi (artt. 543-545 c.p.c.), in cui il «terzo» pignorato è il datore di lavoro dell’ex. La seconda, spesso più rapida, è chiedere al giudice l’ordine di pagamento diretto: il datore versa la tua quota direttamente a te (art. 156 c.c. per la separazione, art. 8 L. 898/1970 per il divorzio). Per i crediti di mantenimento la quota pignorabile dello stipendio può superare il quinto ordinario, nella misura stabilita dal giudice.

Il titolo esecutivo che già possiedi

Il punto di partenza è quasi sempre sottovalutato: il titolo ce l’hai già in mano. L’art. 474 c.p.c. elenca tra i titoli esecutivi le sentenze e gli altri provvedimenti ai quali la legge attribuisce efficacia esecutiva. Rientrano quindi:

Questo significa una cosa precisa: non serve fare un’altra causa di merito per «ottenere» il diritto al mantenimento. Quel diritto è già accertato. Devi solo eseguirlo coattivamente, cioè trasformare la carta in soldi sul conto.

Le due strade a confronto

Prima di muoverti, scegli la strada giusta. Sono due strumenti diversi, con presupposti e velocità diverse.

Strada A – Pignoramento presso terzi (artt. 543-545 c.p.c.)

È l’esecuzione forzata classica. Tu (creditore procedente) notifichi un atto al datore di lavoro (il terzo) e all’ex (il debitore), congeli la quota pignorabile dello stipendio e poi il giudice te la assegna. È lo strumento giusto quando vuoi recuperare anche le rate arretrate già maturate e non pagate, oltre alle future. Richiede precetto e iscrizione a ruolo della procedura esecutiva.

Strada B – Ordine di pagamento diretto (art. 156 c.c. / art. 8 L. 898/1970)

Qui non passi dall’esecuzione forzata: chiedi al giudice (nella separazione, art. 156, comma 6, c.c.) di ordinare al datore di lavoro che una parte dello stipendio dell’ex sia versata direttamente a te. È una sorta di «deviazione» stabile del flusso di denaro: ogni mese il datore paga te al posto del coniuge inadempiente. Il presupposto è l’inadempimento o anche il semplice ritardo nei pagamenti, quando questo fa ragionevolmente dubitare della puntualità futura. Nel divorzio lo strumento parallelo è l’art. 8 L. 898/1970, che ti consente, dopo aver messo in mora l’ex per almeno 30 giorni con raccomandata, di notificare la sentenza direttamente al datore di lavoro con invito a pagarti; se il terzo non paga, hai azione esecutiva diretta contro di lui.

In sintesi: la Strada B è di norma più rapida ed economica per mettere in sicurezza il futuro, perché non richiede l’intera macchina del pignoramento; la Strada A è più adatta a riscuotere il pregresso non pagato. Spesso si combinano: pignoramento per gli arretrati, pagamento diretto per le mensilità a venire.

Il flusso del pignoramento presso terzi, passo per passo

Vediamo nel dettaglio la Strada A, la più tecnica.

  1. Titolo in forma esecutiva. Procurati la copia del verbale, sentenza o decreto. Per i titoli giudiziali serve, dove richiesto, la copia con la formula esecutiva (o l’attestazione di conformità per gli atti telematici).
  2. Atto di precetto (art. 480 c.p.c.). Notifichi all’ex un atto con cui lo intimi a pagare entro un termine non inferiore a 10 giorni. Il precetto deve indicare con precisione la somma dovuta (capitale, arretrati, interessi, spese). È l’ultimo avviso prima dell’esecuzione.
  3. Individuazione del datore di lavoro (terzo). Devi sapere presso chi l’ex lavora. Se non lo sai, puoi attivare la ricerca telematica dei beni ex art. 492-bis c.p.c., che consente di interrogare le banche dati (compreso il rapporto di lavoro) per individuare il datore.
  4. Atto di pignoramento presso terzi (art. 543 c.p.c.). Trascorsi 10 giorni dal precetto senza pagamento, l’atto va notificato sia al terzo (datore) sia al debitore (ex). L’atto contiene: l’indicazione del titolo e del precetto, l’ingiunzione al datore a non disporre delle somme dovute all’ex senza ordine del giudice, e la citazione del debitore a comparire davanti al giudice dell’esecuzione.
  5. Iscrizione a ruolo. Entro i termini di legge depositi nota di iscrizione a ruolo con copia del titolo, del precetto e dell’atto di pignoramento. Da qui nasce il fascicolo della procedura esecutiva.
  6. Dichiarazione del terzo (art. 547 c.p.c.). Il datore di lavoro deve comunicare, entro 10 giorni dalla notifica (con raccomandata o PEC), se è debitore dell’ex, a quanto ammonta lo stipendio e se esistono altri pignoramenti o cessioni in corso. È un passaggio decisivo: conferma quanto c’è da prendere.
  7. Assegnazione (art. 553 c.p.c.). All’udienza il giudice dell’esecuzione, sulla base della dichiarazione del terzo, emette l’ordinanza di assegnazione: ordina al datore di versarti direttamente le somme pignorate, mese per mese, fino a copertura del credito. Da quel momento il datore paga te.

I limiti di pignorabilità dello stipendio

Qui sta la differenza più importante rispetto a un pignoramento ordinario. La regola generale dell’art. 545 c.p.c. è che lo stipendio si può pignorare nel limite di un quinto per i crediti comuni. Ma per i crediti alimentari – categoria in cui la giurisprudenza prevalente include il mantenimento – la misura è diversa:

Lo stesso tetto della metà vale per l’ordine di pagamento diretto: l’art. 8 L. 898/1970 prevede che il datore non possa versare più della metà delle somme dovute all’ex, comprese le competenze accessorie. Restano poi le tutele del minimo vitale per le somme già accreditate sul conto prima del pignoramento, parametrate all’assegno sociale.

I tempi

Non esiste un calendario fisso, ma un ordine di grandezza orientativo (qualitativo, da verificare caso per caso):

Tieni presente che alcune modifiche all’art. 543 c.p.c. relative al contenuto dell’atto sono previste in vigore dal 31 ottobre 2026: in fase operativa conviene verificare la versione aggiornata della norma.

Caso pratico

Tizia è separata da Caio con verbale omologato che fissa a carico di lui un assegno di mantenimento di 600 euro al mese per i figli. Da quattro mesi Caio non versa nulla: l’arretrato è di 2.400 euro e Tizia teme che continuerà.

Caio è dipendente di un’azienda, la Sempronio S.r.l., con stipendio netto di 1.800 euro. Tizia ha già il titolo esecutivo (il verbale omologato): non deve rifare causa. Sceglie di combinare le due strade.

Per gli arretrati (2.400 euro) avvia la Strada A: notifica a Caio il precetto per la somma dovuta, attende 10 giorni, poi notifica alla Sempronio S.r.l. e a Caio l’atto di pignoramento presso terzi. La Sempronio, come terzo, rende la dichiarazione confermando il rapporto di lavoro e lo stipendio. All’udienza il giudice, trattandosi di credito di mantenimento, fissa la quota pignorabile oltre il quinto e con ordinanza di assegnazione ordina al datore di versare a Tizia le trattenute fino a coprire i 2.400 euro.

Per le mensilità future, Tizia chiede al giudice, ex art. 156 c.c., l’ordine di pagamento diretto: da quel momento la Sempronio S.r.l. trattiene ogni mese la quota e la versa direttamente a Tizia, senza dover ripetere l’esecuzione a ogni rata non pagata. Il totale trattenuto resta comunque entro il tetto della metà dello stipendio netto di Caio.

Domande frequenti

Devo fare una nuova causa per pignorare lo stipendio dell’ex?

No. Il verbale di separazione omologato, la sentenza o il decreto che fissa l’assegno sono già titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c. Devi solo munirti del titolo (in forma esecutiva dove richiesto), notificare il precetto e procedere con il pignoramento presso terzi o con la richiesta di pagamento diretto.

Quanto posso pignorare dello stipendio?

Per i crediti di mantenimento, assimilati a quelli alimentari, la quota non è fissata rigidamente a un quinto: la stabilisce il giudice con decreto e può superare il quinto ordinario. In caso di concorso con altri pignoramenti, la trattenuta complessiva non può però superare, di regola, la metà dello stipendio netto.

Conviene il pignoramento o l’ordine di pagamento diretto?

Dipende dall’obiettivo. Il pignoramento presso terzi è più adatto a recuperare gli arretrati già maturati. L’ordine di pagamento diretto (art. 156 c.c. nella separazione, art. 8 L. 898/1970 nel divorzio) è di norma più rapido per mettere in sicurezza le mensilità future, perché fa versare al datore la quota direttamente a te senza ripetere l’esecuzione ogni mese. Spesso si usano insieme.

Cosa succede se il datore di lavoro non paga?

Nel pignoramento, il datore che è obbligato dall’ordinanza di assegnazione e non versa può essere a sua volta escusso. Nel pagamento diretto da divorzio, l’art. 8 L. 898/1970 attribuisce al coniuge creditore un’azione esecutiva diretta contro il terzo inadempiente, per le somme dovute a titolo di mantenimento.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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