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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Risposta secca

Non esiste un’età fissa oltre la quale il mantenimento si interrompe in automatico. La regola è un’altra: più tuo figlio cresce, più tocca a lui dimostrare che non riesce a rendersi autonomo senza sua colpa. Con l’avanzare dell’età il diritto all’assegno si riduce e l’onere della prova si sposta sul figlio, che deve provare di essersi davvero attivato per cercare lavoro.

Soprattutto: non puoi smettere di pagare da solo. L’assegno fissato dal giudice resta dovuto finché un altro provvedimento non lo modifica. Per farlo cessare devi presentare un ricorso per revisione al tribunale (art. 710 c.p.c. per le separazioni, art. 9 della legge 898/1970 per i divorzi). Se vinci, la cessazione decorre dalla data della domanda, non dalla sentenza.

La regola dell’art. 337-septies c.c.

L’art. 337-septies del codice civile prevede che il giudice possa disporre il pagamento di un assegno periodico in favore dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti. Il raggiungimento della maggiore età, quindi, non fa cessare automaticamente l’obbligo: il diciottesimo compleanno non è la linea del traguardo.

Lo stesso articolo precisa due cose utili a chi paga. La prima: l’assegno, salvo diversa decisione del giudice, è versato direttamente al figlio maggiorenne. La seconda, e più importante: il mantenimento è legato alla mancanza di autosufficienza economica, una condizione che può venire meno nel tempo. Quando viene meno, l’obbligo può cessare.

Il punto da fissare bene è che il mantenimento del figlio maggiorenne non è eterno. Non è un assegno a vita: è uno strumento ponte, pensato per accompagnare il figlio fino al momento in cui, con un comportamento diligente, avrebbe potuto rendersi autonomo.

L’onere della prova si sposta col tempo (Cass. 27818/2024)

Qui sta il cuore della questione. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27818 del 28 ottobre 2024, ha messo a fuoco un principio decisivo per il genitore che paga: il diritto al mantenimento non può protrarsi indefinitamente e va valutato su presupposti precisi.

I presupposti indicati dalla Corte sono tre:

Il passaggio chiave riguarda l’onere della prova. Finché il figlio è giovane e sta studiando, è il genitore che si oppone all’assegno a dover dimostrare che il mantenimento non è (più) dovuto. Ma una volta che il figlio ha concluso il percorso formativo, l’onere si ribalta: spetta a lui dimostrare di essersi adoperato per rendersi autonomo, e di non esserci riuscito senza propria colpa.

La Cassazione aggiunge un principio severo per il figlio adulto: quando ha ampiamente superato la maggiore età e non ha trovato un’occupazione stabile, non può pretendere di soddisfare le proprie esigenze di vita prolungando all’infinito l’obbligo del genitore. Deve rivolgersi agli strumenti di sostegno al reddito di natura sociale, restando semmai aperta soltanto la strada degli alimenti per le esigenze essenziali, che è cosa ben diversa e più ristretta del mantenimento.

Cosa conta come autosufficienza e cosa conta come “colpa”

Per ottenere la cessazione devi ragionare su due fronti: l’autosufficienza raggiunta o, in alternativa, la colpa del figlio che non si attiva.

Quando il figlio è autosufficiente

La giurisprudenza è costante: l’avvio di un’attività lavorativa stabile e adeguatamente retribuita integra il presupposto per la cessazione del mantenimento. Non serve uno stipendio elevato: serve un reddito che, in relazione all’età, alla preparazione e al contesto, consenta una vita dignitosa e indipendente. Attenzione però: l’autosufficienza, una volta raggiunta, tende a essere considerata definitiva. La semplice perdita successiva del posto di lavoro non fa rivivere l’obbligo di mantenimento del genitore.

Quando c’è colpa del figlio

L’obbligo è escluso anche se il figlio, pur non autosufficiente, lo è per propria responsabilità. Conta come comportamento colpevole, ad esempio:

La mera mancanza di un impiego stabile, da sola, non basta a giustificare la prosecuzione dell’assegno. Il giudice valuta nel complesso età, competenze acquisite, impegno nella ricerca e condotta generale del figlio.

Il ricorso per la cessazione, passo per passo

Veniamo all’azione concreta. Per far cessare l’assegno devi chiedere al giudice la revisione delle condizioni. Lo strumento dipende dal titolo che ha fissato l’assegno:

  1. Individua la norma giusta. Se l’assegno deriva da una separazione, il ricorso è quello di revisione ex art. 710 c.p.c. Se deriva da un divorzio, si applica l’art. 9 della legge 898/1970.
  2. Verifica i “giustificati motivi”. La revisione presuppone un fatto nuovo e sopravvenuto rispetto a quando l’assegno fu stabilito: il figlio ha finito gli studi, ha trovato lavoro, ha superato di molto la maggiore età restando inerte. Devi indicare con precisione cosa è cambiato.
  3. Raccogli le prove. Sono il fulcro della causa: visure, certificati di laurea o di abbandono degli studi, eventuali contratti di lavoro del figlio, assenza di iscrizione ai centri per l’impiego, messaggi o circostanze che mostrino la sua inerzia. Ricorda che, a figlio adulto e fuori dal percorso formativo, è lui a dover provare di essersi attivato senza colpa: tu devi mettere il giudice in condizione di pretendere quella prova.
  4. Deposita il ricorso al tribunale competente, di norma con l’assistenza di un avvocato.
  5. Continua a pagare fino al provvedimento del giudice. Su questo punto torniamo tra poco perché è l’errore più frequente.

Nota pratica: se non punti alla cessazione totale ma a un assetto diverso, l’art. 337-septies consente anche di chiedere che l’assegno sia versato direttamente al figlio anziché all’altro genitore. È una via intermedia che a volte responsabilizza il figlio e riduce la conflittualità.

Da quando decorre la cessazione

Buona notizia per chi agisce per tempo: secondo l’orientamento consolidato, quando il giudice modifica o revoca il mantenimento in sede di revisione, la decisione decorre dalla data della domanda e non dalla data della sentenza. Il principio è logico: il titolare di un diritto non deve essere penalizzato dal tempo necessario a farlo valere in giudizio.

Tradotto: il momento in cui depositi il ricorso è la data che conta. Le somme versate da quel momento in poi, se la cessazione viene riconosciuta, potranno in linea di principio essere recuperate o conguagliate. Ecco perché conviene non rimandare il deposito.

L’errore da non fare: sospendere i pagamenti

È la tentazione più comune e il rischio più grave. Convincerti che tuo figlio “ormai potrebbe lavorare” e smettere di pagare di tua iniziativa non è una scelta legittima: l’assegno fissato in un provvedimento giudiziale resta dovuto finché un altro provvedimento non lo modifica.

Sospendere unilateralmente i versamenti ti espone a conseguenze pesanti:

La regola d’oro è semplice: prima si chiede al giudice, poi si smette di pagare. Mai il contrario.

Caso pratico: Tizio, Caio e Sempronio

Tizio, divorziato, versa da anni un assegno di mantenimento per il figlio Caio, oggi ventottenne. Caio si è laureato tre anni fa, non risulta iscritto a nessun centro per l’impiego, non ha mai inviato una candidatura documentata e vive senza cercare un lavoro adeguato al suo titolo. Tizio è esasperato e vorrebbe chiudere il rubinetto.

Il primo impulso di Tizio è smettere di pagare. È l’errore: l’assegno è fissato nella sentenza di divorzio e resta dovuto. Su consiglio dell’amico Sempronio, Tizio non sospende nulla e deposita invece un ricorso per revisione ex art. 9 legge 898/1970, allegando il certificato di laurea risalente a tre anni prima, l’assenza di iscrizione ai servizi per l’impiego e ogni elemento che mostri l’inerzia di Caio.

In giudizio, poiché Caio ha concluso da tempo il percorso formativo ed è un “figlio adulto”, l’onere si sposta su di lui: deve dimostrare di essersi attivato senza colpa. Caio non riesce a provarlo. Il tribunale, valutati età, competenze acquisite e mancato impegno, dichiara cessato l’obbligo di mantenimento, con decorrenza dalla data del ricorso. Tizio ha ottenuto il risultato proprio perché ha agito nei modi corretti, senza farsi giustizia da sé.

Domande frequenti

A 25 o 26 anni il mantenimento cessa in automatico?

No. Non esiste un’età-soglia automatica fissata dalla legge. L’età conta come fattore: più il figlio cresce, più si presume che avrebbe dovuto rendersi autonomo, e più diventa suo l’onere di provare il contrario. Ma serve sempre un provvedimento del giudice che dichiari cessato l’obbligo.

Mio figlio è ancora iscritto all’università ma fuori corso da anni: devo continuare?

Lo studio tutela il mantenimento solo se è condotto con profitto e impegno e nei tempi ragionevoli. Un percorso trascinato per anni senza esami superati può essere valutato come comportamento colpevole e giustificare la cessazione. Anche qui, però, la strada è il ricorso per revisione.

Se ottengo la cessazione, mi restituiscono quello che ho pagato durante la causa?

Poiché la cessazione decorre di regola dalla domanda, le somme versate dopo il deposito del ricorso, se la revoca viene riconosciuta, possono in linea di principio essere recuperate o conguagliate. È un motivo in più per depositare il ricorso senza attendere.

Posso almeno chiedere di pagare direttamente a mio figlio invece che all’altro genitore?

Sì. L’art. 337-septies prevede che l’assegno per il figlio maggiorenne sia di norma versato direttamente a lui. Puoi chiederlo al giudice come modifica delle condizioni, anche quando non punti alla cessazione totale.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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