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In sintesi
- Le permute e i conferimenti di partecipazioni tra società di Stati UE diversi rientrano nel regime di neutralità fiscale degli artt. 178-179 TUIR, attuativi della direttiva fusioni 2009/133/CE: nessuna plusvalenza tassata al momento dello scambio.
- Serve che la società acquirente acquisti, integri o incrementi il controllo di diritto della società scambiata (art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.) e che le società coinvolte abbiano una delle forme dell’allegato alla direttiva (tabella A) e scontino una delle imposte societarie della tabella B.
- L’eventuale conguaglio in denaro non può superare il 10% del valore nominale delle azioni o quote ricevute in cambio; il conguaglio è comunque tassato in capo a chi lo incassa.
- Possono beneficiarne anche le persone fisiche non imprenditori, purché almeno uno dei soggetti scambianti sia residente in Italia (risoluzione 175/E/2001).
- Dal 31 dicembre 2024 (D.Lgs. 192/2024) la neutralità vale anche se conferitaria e società scambiata risiedono nello stesso Stato membro (diverso dall’Italia), ed è caduto il requisito dell’obbligo legale o statutario per chi integra un controllo già detenuto.
- Differenza chiave rispetto all’art. 177 domestico: lo scambio interno resta realizzativo (sia pure a valori «controllati»), quello intra-UE è neutrale per espressa previsione di legge.
Quando lo scambio è «comunitario»: i requisiti
L’art. 178, comma 1, lett. e), TUIR copre le permute e i conferimenti di azioni o quote con cui una società acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, c.c. (maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria), ovvero incrementa una percentuale di controllo già esistente, attribuendo ai soci proprie azioni o quote in cambio di quelle ricevute. Tre le condizioni strutturali: le società coinvolte devono appartenere ai tipi societari elencati nella tabella A allegata al TUIR (che ricalca l’allegato I alla direttiva 2009/133/CE e si considera aggiornata automaticamente), devono essere assoggettate a una delle imposte sulle società della tabella B senza possibilità di opzione, e non devono risultare residenti fuori dall’Unione per effetto di una convenzione contro le doppie imposizioni con uno Stato terzo.
Sul versante dei soci che scambiano, la norma è larga: la risoluzione 175/E del 2 novembre 2001 ha chiarito che il regime compete a tutti i soggetti scambianti, persone fisiche (imprenditori e non) e società, perché i requisiti soggettivi riguardano solo la società acquirente e quella acquistata. Occorre però che almeno uno dei partecipanti allo scambio sia residente in Italia, oppure che la partecipazione scambiata sia riferibile a una stabile organizzazione italiana: è questo il collegamento che giustifica l’applicazione della norma interna. Il controllo può anche essere conseguito grazie all’apporto contestuale di più soci, nessuno dei quali da solo raggiungerebbe la soglia.
Come opera la neutralità (e il limite del conguaglio)
L’art. 179, comma 4, TUIR dispone che lo scambio non comporta realizzo di plusvalenze né di minusvalenze sulle azioni o quote date in cambio: il loro valore fiscale trasla sulle azioni o quote ricevute, ripartendosi in proporzione ai valori attribuiti ai fini del rapporto di cambio. La tassazione è quindi solo rinviata al momento in cui il socio cederà i titoli ricevuti. Fa eccezione l’eventuale conguaglio in denaro: concorre a formare il reddito del percipiente (salva, ricorrendone le condizioni, l’esenzione totale dell’art. 87 o quella parziale degli artt. 58 e 68, comma 3), e comunque non può superare il 10% del valore nominale delle partecipazioni ricevute, pena la fuoriuscita dell’intera operazione dal regime.
Qui sta la differenza più rilevante con lo scambio domestico dell’art. 177 TUIR: in ambito interno permuta e conferimento restano operazioni realizzative, mitigate dal criterio del «realizzo controllato» (la plusvalenza si misura sull’aumento di patrimonio netto della conferitaria, e può azzerarsi se i valori contabili restano allineati); in ambito intra-UE la legge dichiara l’operazione neutrale in radice. Per chi riorganizza un gruppo con società in più Stati membri, la differenza si traduce in maggiore certezza: non serve governare le scritture contabili della conferitaria per evitare emersione di plusvalori.
Le novità del D.Lgs. 192/2024
La riforma IRPEF-IRES ha ritoccato l’art. 178 in due punti, con effetto per i conferimenti effettuati dal 31 dicembre 2024. Primo: il regime si applica anche quando le partecipazioni conferite riguardano una società residente nello stesso Stato membro (diverso dall’Italia) della conferitaria. In passato la neutralità era negata proprio in questi casi: la risoluzione 43/E del 4 aprile 2017 aveva escluso dal regime il conferimento, da parte di una società italiana, del 100% di una controllata estera in una conferitaria residente nello stesso Stato della controllata, con conseguente tassazione al valore normale ex art. 9 TUIR. Secondo: è stato eliminato l’inciso che ammetteva l’integrazione di un controllo già detenuto solo «in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario», sanando un contrasto storico con la direttiva e allineando la norma al 177 domestico.
| Profilo | Scambio domestico (art. 177 TUIR) | Scambio intra-UE (artt. 178-179 TUIR) |
|---|---|---|
| Natura fiscale | Realizzativa, a «realizzo controllato» | Neutrale per legge |
| Requisito sul controllo | Acquisto/integrazione controllo ex art. 2359 co. 1 n. 1 c.c. (co. 2); soglie qualificate per il co. 2-bis | Acquisto, integrazione o incremento del controllo ex art. 2359 co. 1 n. 1 c.c. |
| Requisiti societari | Società conferitaria e scambiata anche entrambe italiane | Forme tabella A + imposte tabella B; dal 31.12.2024 ammesso lo stesso Stato UE (diverso dall’Italia) |
| Conguaglio in denaro | Non disciplinato da un tetto specifico | Massimo 10% del valore nominale ricevuto; sempre imponibile |
| Soci ammessi | Persone fisiche e società | Persone fisiche e società, almeno uno residente in Italia (ris. 175/E/2001) |
Abuso del diritto: il punto debole da conoscere
La neutralità intra-UE non è un salvacondotto. Già la risoluzione 175/E/2001 aveva qualificato come elusivo il conferimento neutrale delle partecipazioni italiane in una società UE seguito dal trasferimento all’estero della residenza della persona fisica conferente prima di vendere: la sequenza sottrae i plusvalori latenti alla potestà impositiva italiana (oggi la contestazione passerebbe dall’art. 10-bis dello Statuto del contribuente, e sul conferente pesa comunque l’exit tax dell’art. 166 TUIR per le imprese). Chi progetta uno scambio transfrontaliero deve quindi poter documentare ragioni economiche effettive: aggregazione con un partner industriale UE, creazione di una holding comune, riassetti di gruppo. La stessa direttiva consente agli Stati di negare i benefici quando l’operazione ha come obiettivo principale la frode o l’evasione fiscale.
Esempio pratico
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Tizio e Sempronia detengono il 60% e il 40% di Alfa Srl (italiana), con costo fiscale complessivo di 200.000 euro e valore effettivo di 2 milioni. Una società francese quotanda offre loro proprie azioni in cambio dell’intero capitale di Alfa: la francese acquista il controllo (100%), le forme rientrano nella tabella A e l’imposta francese nella tabella B. Lo scambio è neutrale: nessuna tassazione sui 1,8 milioni di plusvalore latente; le azioni francesi ricevute ereditano il costo di 200.000 euro.
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Se l’accordo prevede anche un conguaglio in denaro di 30.000 euro a fronte di azioni ricevute per valore nominale di 400.000 euro (7,5%, sotto il tetto del 10%), il regime resta applicabile ma i 30.000 euro sono redditi imponibili per Tizio e Sempronia.
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Se invece Tizio, sei mesi dopo lo scambio neutrale, trasferisce la residenza all’estero e vende le azioni francesi, l’operazione nel suo complesso presta il fianco a una contestazione di abuso del diritto: è la sequenza censurata dalla risoluzione 175/E/2001.
Domande frequenti
Quando conviene lo scambio intra-UE rispetto alla vendita?
Quando il corrispettivo è in azioni e l’obiettivo è aggregarsi senza monetizzare subito: la vendita sconterebbe il 26% (persone fisiche) o la tassazione IRES sulla plusvalenza, mentre lo scambio neutrale rinvia tutto alla futura cessione dei titoli ricevuti. Se invece si vuole incassare, la neutralità non aiuta: il conguaglio oltre il 10% fa saltare il regime.
Una persona fisica non imprenditore può usare gli artt. 178-179?
Sì: la risoluzione 175/E/2001 ha confermato che il regime compete a tutti i soggetti scambianti, comprese le persone fisiche private, purché almeno un partecipante allo scambio sia residente in Italia e le due società rispettino i requisiti delle tabelle A e B.
Cosa succede se la società acquirente ha già il controllo?
Il regime copre anche l’integrazione o l’incremento della percentuale di controllo. Dal 31 dicembre 2024 non serve più che l’acquisto ulteriore avvenga in forza di un obbligo legale o di un vincolo statutario: il D.Lgs. 192/2024 ha soppresso quel requisito.
Il Regno Unito rientra ancora nel regime?
No: il regime richiede società residenti in Stati membri dell’Unione europea soggette alle imposte della tabella B. Con soggetti extra-UE lo scambio segue le regole ordinarie (realizzo, salve le convenzioni contro le doppie imposizioni).
Che differenza c’è con il conferimento di azienda transfrontaliero?
Il conferimento di aziende o rami tra società UE è coperto dalla lett. c) dell’art. 178 e segue l’art. 176 (doppia sospensione), con la condizione che il compendio confluisca in una stabile organizzazione italiana quando il conferente è residente. Lo scambio di partecipazioni della lett. e) riguarda invece i titoli, non l’azienda.
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