Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

In sintesi

Tre regimi, un’unica aliquota

La tassazione dei guadagni finanziari delle persone fisiche (i “redditi diversi di natura finanziaria” dell’art. 67 TUIR e i redditi di capitale dell’art. 44 TUIR) passa per una scelta che ogni investitore fa, spesso senza rendersene conto, al momento dell’apertura del rapporto con la banca o il broker. I tre regimi previsti dal D.Lgs. 461/1997 non cambiano quanto si paga — l’imposta sostitutiva è il 26% dal 1° luglio 2014 per la generalità degli strumenti — ma cambiano profondamente come e quando.

La scelta di default nelle banche italiane è il risparmio amministrato. Il dichiarativo è invece la condizione tipica (e spesso obbligata) di chi usa broker esteri senza stabile organizzazione in Italia: in quel caso non c’è alcun sostituto d’imposta e tocca al contribuente dichiarare tutto nel quadro RT.

Il confronto

Dichiarativo (art. 5) Amministrato (art. 6) Gestito (art. 7)
Chi calcola e versa Il contribuente, nel quadro RT della dichiarazione La banca/SIM, su ogni singola operazione Il gestore, sul risultato annuo della gestione
Momento impositivo Realizzato (quando vendi) Realizzato (quando vendi) Maturato: si paga anche su plusvalenze solo “sulla carta” a fine anno
Anonimato verso il Fisco No: tutto in dichiarazione
Dividendi e interessi Tassati a parte (ritenuta/sostitutiva), mai compensabili Tassati a parte, mai compensabili Concorrono al risultato di gestione: di fatto compensabili con le minusvalenze
Minusvalenze Riportabili in RT fino al 4° periodo successivo Compensate con plusvalenze successive dello stesso rapporto, entro il 4° periodo Il risultato negativo riduce i risultati dei periodi successivi
Effetto finanziario Si paga a giugno-luglio dell’anno dopo Si paga subito a ogni vendita Si paga ogni anno, anche senza vendere

Il regime dichiarativo

Nessun prelievo alla fonte: le plusvalenze realizzate nell’anno si dichiarano nel quadro RT del modello Redditi e l’imposta sostitutiva si versa con il saldo delle imposte. Il vantaggio è finanziario: tra il realizzo (poniamo gennaio 2026) e il versamento (giugno-luglio 2027) il capitale resta investito. Lo svantaggio è l’onere amministrativo: ogni operazione va ricostruita con prezzi di carico documentati e, se gli strumenti sono detenuti presso intermediari esteri, si aggiungono il quadro RW per il monitoraggio fiscale e l’IVAFE.

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Il risparmio amministrato

Si applica quando i titoli sono in custodia o amministrazione presso banche, SIM o altri soggetti autorizzati, che operano da sostituto d’imposta su ogni operazione. Le minusvalenze si compensano automaticamente con le plusvalenze successive realizzate nello stesso rapporto, nello stesso periodo d’imposta o nei quattro successivi. Attenzione all’ordine cronologico: se la plusvalenza arriva prima della minusvalenza, l’imposta è già stata prelevata e non si recupera dentro il rapporto.

Se il rapporto si chiude, le minusvalenze residue non vanno perse: l’intermediario rilascia una certificazione e possono essere usate in un altro rapporto amministrato o portate in dichiarazione nel quadro RT. Se invece i titoli passano a una gestione patrimoniale, le minusvalenze certificate si deducono solo in dichiarazione, non dentro il risultato di gestione.

Il risparmio gestito

È il regime delle gestioni patrimoniali: l’imposta del 26% colpisce il risultato maturato della gestione a fine anno, anche se non realizzato. Nel risultato entrano tutte le componenti: plusvalenze e minusvalenze, ma anche dividendi e interessi (che sono esonerati dalle ritenute alla fonte) e in diminuzione le commissioni di gestione. È l’unico regime in cui, di fatto, un dividendo incassato può essere “assorbito” da una minusvalenza.

Due dettagli confermati dalla prassi: l’imposta di bollo sui rendiconti è deducibile dal risultato di gestione (R.M. 76/E/2013), così come le spese di deposito e custodia dei titoli (R.M. 205/E/2003). Il rovescio della medaglia è che tassare il maturato significa anticipare l’imposta su guadagni che potrebbero anche svanire l’anno dopo: il risultato negativo si riporta, ma intanto la liquidità è uscita.

In caso di decesso del titolare, il mandato di gestione si estingue e il risultato si calcola al valore del patrimonio alla data di apertura della successione (R.M. 120/E/2001); le plusvalenze realizzate prima del decesso non entrano nella successione ereditaria.

Opzioni, revoche e partecipazioni qualificate

L’opzione per l’amministrato si comunica all’apertura del rapporto (o prima dell’inizio del periodo d’imposta per i rapporti esistenti), vale per l’intero periodo ed è revocabile entro l’anno con effetto dal periodo successivo. Per il gestito la comunicazione avviene alla stipula del contratto e l’opzione dura fino allo scioglimento, salvo revoca annuale.

Storicamente le partecipazioni qualificate erano escluse da entrambi i regimi opzionali, perché seguivano la tassazione ordinaria. Con la L. 205/2017, che dal 1° gennaio 2019 ha esteso l’imposta sostitutiva del 26% anche alle plusvalenze su partecipazioni qualificate, quella esclusione è superata e anche le qualificate possono stare in amministrato o gestito.

Esempio pratico

  • Tizio (dichiarativo, broker estero) realizza a febbraio 2026 una plusvalenza di 10.000 euro su azioni. Nessun prelievo immediato: dichiarerà nel quadro RT del modello Redditi 2027 e verserà 2.600 euro di imposta sostitutiva a giugno-luglio 2027. Nel frattempo compila anche il quadro RW.

  • Caio (amministrato) realizza la stessa plusvalenza: la banca preleva 2.600 euro il giorno del realizzo. A novembre Caio realizza una minusvalenza di 4.000 euro: l’imposta già versata non si recupera, ma la minusvalenza resterà nel rapporto per compensare plusvalenze future fino al 2030.

  • Sempronio (gestione patrimoniale) chiude il 2026 con un risultato maturato di +10.000 euro, di cui 3.000 di dividendi e 7.000 di rivalutazione dei titoli non venduti: paga il 26% su tutto, dedotte commissioni e bollo, anche se non ha venduto nulla.

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Domande frequenti

Posso avere regimi diversi su rapporti diversi?

Sì. La scelta è per singolo rapporto: si può avere un dossier amministrato in banca e contemporaneamente un conto presso un broker estero in regime dichiarativo. Le minusvalenze però non si compensano liberamente tra rapporti: servono la chiusura del rapporto e la certificazione, oppure il passaggio dal quadro RT.

Quale regime conviene?

Dipende dal profilo. L'amministrato vince per semplicità; il dichiarativo per chi usa broker esteri o vuole il differimento finanziario dell'imposta e non teme la dichiarazione; il gestito ha senso dentro una gestione patrimoniale, dove l'integrale compensazione tra redditi di capitale e minusvalenze può valere più dell'anticipo d'imposta sul maturato.

I titoli di Stato sono tassati al 26%?

No: interessi e plusvalenze su titoli di Stato italiani ed equiparati (e dei Paesi white list) restano al 12,50% in tutti e tre i regimi.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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