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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Cosa è cambiato: da proroga eterna a regime

Nata nel 2002 come misura una tantum e prorogata praticamente ogni anno, la rideterminazione è stata stabilizzata dalla Legge di Bilancio 2025: ogni anno le persone fisiche (più società semplici ed enti non commerciali) possono affrancare il valore di terreni edificabili e agricoli e partecipazioni, quotate e non, possedute al 1° gennaio fuori dal regime d’impresa. Il prezzo della stabilizzazione è l’aliquota: il 18% attuale è quasi il doppio delle sostitutive storiche — la convenienza va calcolata, non presunta.

Come si perfeziona

Chi ha già rivalutato in passato può rivalutare di nuovo (in su o in giù) scomputando l’imposta già versata o chiedendone il rimborso nei limiti.

Il calcolo di convenienza

La vendita di una partecipazione non in regime d’impresa sconta il 26% sulla plusvalenza (prezzo meno costo). La rivalutazione sostituisce quel 26% con un 18% sull’intero valore periziato. Il pareggio è presto trovato: conviene quando l’imposta sostitutiva è inferiore, cioè quando 0,18 × valore < 0,26 × (valore − costo) — in pratica quando il costo storico è sotto il ~31% del valore attuale. Socio fondatore con quota dal costo simbolico: convenienza massima. Chi ha comprato di recente a valori vicini a quelli attuali: meglio il 26% sulla plusvalenza piccola.

Per i terreni edificabili il ragionamento è ancora più favorevole: la plusvalenza da cessione è sempre imponibile (spesso in tassazione separata o IRPEF progressiva) e il valore periziato vale anche come valore minimo di riferimento per l’imposta di registro dell’acquirente — un punto da coordinare in trattativa.

Le cautele

Esempio pratico

  • Caio detiene il 30% di Alfa S.r.l., costituita con 3.000 euro di suo conferimento; oggi la quota vale 400.000 e c’è un compratore. Vendita secca: plusvalenza 397.000 × 26% = 103.220. Con la rivalutazione: perizia al 1° gennaio, sostitutiva 18% × 400.000 = 72.000 (anche in 3 rate da 24.000) e vendita a plusvalenza zero. Risparmio: oltre 31.000 euro. Se invece il costo fiscale fosse 250.000, il 26% sulla plusvalenza (39.000) batterebbe largamente il 18% sul valore (72.000).

Domande frequenti

La rivalutazione vale per i beni in regime d’impresa?

No: riguarda persone fisiche fuori dall’impresa, società semplici ed enti non commerciali. Per i beni d’impresa esistono, quando il legislatore le apre, le distinte rivalutazioni dei beni d’impresa con regole proprie.

Posso rivalutare solo una parte della quota?

Sì: la rideterminazione può essere parziale (una frazione della partecipazione posseduta), pagando il 18% solo sul valore corrispondente. Utile quando la vendita programmata riguarda solo parte della quota.

Cosa succede se non completo le rate?

Il beneficio resta fermo al perfezionamento (prima rata): le rate successive non versate vengono iscritte a ruolo con sanzioni e interessi, ma la rivalutazione non decade.

Da leggere insieme

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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