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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Dipende da tre cose: i punti di invalidità accertati, l’età al momento del danno e le voci che entrano nel conto (danno biologico, morale, spese, perdita di reddito). Dal 5 marzo 2025 le invalidità gravi, oltre il 9%, si calcolano con la Tabella Unica Nazionale introdotta dal D.P.R. 13 gennaio 2025 n. 12; per quelle lievi (1-9%) restano i valori dell’art. 139 del Codice delle Assicurazioni. Qui non rifacciamo la teoria: ti diamo la griglia per stimare l’ordine di grandezza e capire se conviene agire.

Da cosa dipende l’importo: i fattori chiave

Il risarcimento del danno alla persona non è un numero fisso: è il risultato di un metodo a punto variabile. Tre variabili pesano più di tutte.

A questo si aggiunge la personalizzazione: il giudice può aumentare l’importo base entro una percentuale prevista, quando il caso presenta aspetti dinamico-relazionali peculiari (per esempio un hobby o un’attività che la lesione ha reso impossibile in modo specifico per te). Non è automatica: va dimostrata.

Micropermanenti e macropermanenti: due tabelle diverse

La prima domanda da farsi è in quale fascia ricade l’invalidità, perché cambia la tabella applicabile.

Micropermanenti: invalidità da 1% a 9%

Sono le lesioni di lieve entità. Si liquidano con i valori dell’art. 139 del Codice delle Assicurazioni, aggiornati periodicamente con decreto ministeriale. Per queste fasce i margini di discrezionalità sono ridotti: il sistema tende a importi più contenuti e prevedibili.

Macropermanenti: invalidità oltre il 9%

Sono le lesioni gravi. Dal 5 marzo 2025 entra in vigore la Tabella Unica Nazionale introdotta dal D.P.R. 13 gennaio 2025 n. 12. Prima di allora, nella pratica, per le macropermanenti i giudici applicavano le tabelle di Milano: ora la Tabella Unica le sostituisce per la responsabilità sanitaria (e per l’RC auto). È un cambiamento sostanziale, perché uniforma su tutto il territorio nazionale i valori del punto che prima variavano da tribunale a tribunale.

La L. Gelli 24/2017 è la norma che, per il danno da responsabilità sanitaria, rinvia proprio alle tabelle del Codice delle Assicurazioni. Per questo malasanità e incidenti stradali oggi si calcolano con lo stesso impianto.

Le voci di danno che compongono il risarcimento

Il totale non è mai una cifra unica: è la somma di voci distinte, ciascuna con la sua logica. Capirle ti aiuta a leggere una perizia o una proposta dell’assicurazione e a non accettare un importo “a forfait” che ne ignora qualcuna.

Voce di danno Cosa risarcisce Come si stima
Danno biologico permanente La compromissione stabile dell’integrità psico-fisica Punti di invalidità × valore del punto (variabile per gravità ed età), da tabella vigente
Invalidità temporanea Il periodo di malattia prima della stabilizzazione (assoluta o parziale) Importo giornaliero × giorni, ridotto in proporzione nei periodi di inabilità parziale
Danno morale La sofferenza interiore patita per la lesione Quota aggiuntiva, oggi spesso ricompresa o liquidata insieme al biologico secondo la tabella
Spese mediche Cure, terapie, protesi, assistenza già sostenute e future Documentate con fatture; quelle future stimate dal medico-legale
Danno patrimoniale La perdita di capacità lavorativa e di reddito In base al reddito effettivo perso e alla riduzione della capacità di guadagno

Le prime tre voci sono danno non patrimoniale (la persona in sé); le ultime due sono economiche e richiedono prove documentali. Una buona richiesta le considera tutte: dimenticare le spese future o il danno patrimoniale è l’errore che svaluta di più un risarcimento.

Il caso della morte: cosa spetta ai familiari

Quando l’errore sanitario provoca il decesso, il quadro cambia. I familiari possono avere diritto a due tipi di risarcimento, da tenere distinti.

Sono importi che possono essere molto rilevanti, ma anche molto variabili: dipendono dalla composizione del nucleo familiare e dalle circostanze concrete. Qui più che mai serve l’assistenza tecnica.

Mi conviene fare causa? Cosa valutare

Avere ragione non basta: la convenienza si misura confrontando l’entità realistica del danno con costi, tempi e probabilità di vittoria. Ecco i punti su cui ragionare prima di partire.

  1. L’entità stimata del danno. Pochi punti di micropermanenza valgono importi contenuti, che vanno pesati contro costi e durata. Un’invalidità grave o un caso di decesso giustificano un impegno ben diverso.
  2. Il tentativo obbligatorio prima della causa. Nella responsabilità sanitaria la legge impone un passaggio preliminare: o l’ATP (accertamento tecnico preventivo) ex art. 696-bis c.p.c., con consulenza medico-legale finalizzata alla conciliazione, oppure la mediazione. È una condizione di procedibilità: senza, la causa non parte. Spesso è anche l’occasione per chiudere senza processo.
  3. La perizia medico-legale. È il cuore di tutto: senza una stima professionale dei punti di invalidità non sai quanto vale la tua pretesa né puoi trattare con cognizione. Investire in una valutazione seria all’inizio evita di sopravvalutare o svalutare il caso.
  4. La prescrizione. Il diritto al risarcimento si estingue se non lo fai valere in tempo: in linea di massima 10 anni nei confronti della struttura sanitaria (responsabilità contrattuale) e 5 anni nei confronti del singolo medico (responsabilità extracontrattuale). Verifica subito la data del fatto: il tempo è la prima cosa che gioca contro.
  5. Tempi e incertezza. Una causa per malasanità può durare anni e l’esito non è mai garantito, perché dipende dalla prova del nesso tra l’errore e il danno. Un accordo ragionevole oggi può valere più di una sentenza incerta domani.

Un esempio concreto: come si compone il conto

Vediamo il metodo con un caso ipotetico, senza inventare l’importo finale: i valori in euro vanno letti sulla tabella in vigore alla data.

Tizio, 50 anni, subisce per un errore chirurgico una compromissione stabile. Il medico-legale gli riconosce un’invalidità permanente del 12%, quindi siamo nel campo delle macropermanenti: si applica la Tabella Unica Nazionale del D.P.R. 12/2025. Ecco i passaggi.

  1. Si individua sulla tabella il valore del punto corrispondente a un’invalidità del 12% per un soggetto di 50 anni: la tabella incrocia gravità ed età e restituisce l’importo base del danno biologico permanente.
  2. Si aggiunge l’invalidità temporanea: se Tizio è rimasto inabile, poniamo, alcune settimane (in parte assoluta, in parte parziale), si moltiplica l’importo giornaliero per i giorni, riducendolo nei periodi di inabilità parziale.
  3. Si valuta la personalizzazione: se Tizio dimostra una conseguenza dinamico-relazionale peculiare, il giudice può aumentare la base entro la percentuale prevista.
  4. Si sommano le spese mediche documentate (e quelle future stimate) e l’eventuale danno patrimoniale, se la lesione ha ridotto la sua capacità di lavoro e di reddito.

Il risultato è la somma di queste voci. Lo stesso 12% per una persona di 30 anni darebbe un importo più alto (più anni di vita compromessa); per una di 70 più basso. È questo gioco di punti ed età che spiega perché due casi “uguali sulla carta” valgono cifre diverse, e perché una stima affidabile richiede sempre la perizia e la tabella aggiornata.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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