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Di norma risponde la struttura ospedaliera, a titolo contrattuale (art. 1218 c.c. e Legge Gelli n. 24/2017). A te basta dimostrare di esserti ricoverato lì e di aver contratto un’infezione collegata a quel ricovero: è poi l’ospedale a dover provare di aver rispettato tutti i protocolli di igiene, sterilizzazione e sorveglianza, e che l’infezione era comunque inevitabile. Hai dieci anni di tempo per agire.
Le infezioni correlate all’assistenza (ICA), comunemente chiamate infezioni nosocomiali, sono uno dei terreni più favorevoli al paziente nel contenzioso sanitario, proprio per come è distribuito l’onere della prova. Vediamo chi risponde, cosa devi dimostrare tu, cosa deve dimostrare l’ospedale e come ti muovi.
Perché risponde l’ospedale: la responsabilità della struttura (Legge Gelli)
Quando ti ricoveri o ti sottoponi a un intervento, tra te e la struttura sanitaria (pubblica o privata) si instaura un vero e proprio contratto, che la giurisprudenza chiama «contratto di spedalità» o di assistenza sanitaria. Con questo contratto la struttura non si impegna solo a curarti, ma anche a garantirti un ambiente sicuro sul piano igienico: locali puliti, strumenti sterili, personale formato, sistemi di sorveglianza del rischio infettivo.
Se in questo contesto contrai un’infezione, la struttura risponde a titolo di responsabilità contrattuale, ai sensi dell’art. 1218 del Codice civile. La Legge Gelli-Bianco (Legge n. 24/2017) ha confermato questo impianto: la struttura risponde in via contrattuale dell’operato di tutti coloro di cui si avvale, mentre il singolo medico dipendente risponde di regola in via extracontrattuale (art. 2043 c.c.).
La differenza è enorme e tutta a tuo favore. La responsabilità contrattuale comporta:
- un termine di prescrizione di dieci anni (contro i cinque della responsabilità extracontrattuale);
- un onere della prova alleggerito per il paziente, come vediamo subito sotto.
Chi deve provare cosa: l’onere ribaltato sulla struttura
Questo è il cuore della questione. In materia di responsabilità contrattuale, chi agisce per il risarcimento non deve provare la colpa di chi lo ha danneggiato: deve solo provare l’esistenza del rapporto e allegare (cioè indicare) l’inadempimento, mentre spetta al debitore dimostrare di aver fatto tutto correttamente.
Tradotto sul tuo caso, tu paziente devi provare:
- il contatto con la struttura (il ricovero, l’intervento): basta la cartella clinica;
- il danno, cioè di aver contratto l’infezione (referti, esami microbiologici, diagnosi);
- l’allegazione del nesso tra l’infezione e quel ricovero, cioè la plausibilità che l’infezione sia stata contratta lì.
A questo punto la palla passa alla struttura. È l’ospedale a dover provare di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle normative vigenti e dalle leges artis per prevenire le infezioni, e di averle concretamente applicate al tuo caso. Se non riesce a fornire questa prova liberatoria, risponde del danno. Non basta che esibisca i protocolli scritti: deve dimostrare di averli effettivamente applicati.
La Corte di Cassazione, con le sentenze n. 5808 del 27 febbraio 2023 e n. 6386 del 3 marzo 2023, ha addirittura tracciato un vero e proprio elenco (la stampa specializzata lo ha definito «decalogo») degli elementi che la struttura deve documentare per liberarsi da responsabilità. Tra questi:
- i protocolli di disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
- le modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
- le forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;
- la qualità dell’aria e degli impianti di condizionamento;
- l’attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica delle infezioni;
- i criteri di controllo dell’accesso dei visitatori;
- i controlli sulle malattie del personale e le profilassi vaccinali.
Cosa si valuta per stabilire la responsabilità
Per capire se l’infezione è davvero collegata al ricovero, il giudice (di solito con l’aiuto di un consulente medico-legale) ragiona per probabilità prevalente: non serve la certezza assoluta, basta che sia più probabile che l’infezione sia stata contratta in ospedale piuttosto che altrove. La Cassazione, nelle pronunce citate, ha indicato alcuni criteri di valutazione del nesso:
- Criterio temporale (incubazione): si guarda al tempo trascorso tra il ricovero e la comparsa dei sintomi. Se l’infezione si manifesta dopo un certo numero di giorni dall’ingresso in ospedale, ed è compatibile con i tempi di incubazione del germe, l’origine ospedaliera diventa molto probabile. Le infezioni che si manifestano già al momento del ricovero, invece, difficilmente sono imputabili alla struttura.
- Criterio topografico: si verifica se l’infezione è comparsa proprio nel sito interessato dall’intervento, in assenza di patologie preesistenti che la spieghino.
- Tipo di germe: l’identificazione del microrganismo (per esempio batteri tipicamente ospedalieri e resistenti agli antibiotici) aiuta a ricostruire dove e come l’infezione è stata contratta.
- Esistenza e rispetto dei protocolli: si valuta quali misure preventive andavano adottate nel caso concreto e se la struttura le ha effettivamente messe in atto, documentando la sorveglianza.
Per questo la documentazione di sorveglianza della struttura è decisiva: la sua assenza o incompletezza gioca a favore del paziente, perché è l’ospedale a dover dimostrare la propria diligenza.
Come ti muovi: i passi pratici
Ecco i passaggi concreti, nell’ordine in cui conviene affrontarli.
- Richiedi subito la cartella clinica completa. Hai diritto a una copia integrale (cartella, referti, verbale operatorio, terapie). È il documento che prova il ricovero e ricostruisce tempi e luoghi.
- Conserva tutti gli esami microbiologici. Tamponi, colture, antibiogrammi e referti che identificano il germe sono la prova del danno e aiutano a stabilire il nesso. Conserva anche le spese sostenute (scontrini, fatture di cure successive, ticket).
- Rivolgiti a un medico-legale per una consulenza preliminare. Prima di avviare qualsiasi azione, una valutazione medico-legale serve a stabilire se ci sono i presupposti, a quantificare i postumi e a inquadrare il nesso con il ricovero. È il filtro che evita cause azzardate.
- Valuta l’accertamento tecnico preventivo (ATP). Nel contenzioso sanitario è spesso obbligatorio, prima della causa, esperire un tentativo di soluzione: l’accertamento tecnico preventivo con finalità conciliativa previsto dall’art. 696-bis del Codice di procedura civile (in alternativa alla mediazione). Un consulente nominato dal giudice valuta il caso e prova a far conciliare le parti; se l’accordo non si trova, la sua relazione potrà essere usata nell’eventuale causa.
- Affidati a un professionista. Per la richiesta di risarcimento, l’ATP e l’eventuale causa serve l’assistenza di un avvocato, affiancato dal medico-legale.
Quanto si può ottenere
Il risarcimento copre tutte le conseguenze dannose dell’infezione. Le voci principali sono:
- Danno biologico permanente: il pregiudizio all’integrità psicofisica che residua in via stabile. Per le invalidità più gravi (le cosiddette macropermanenti, di norma sopra il 9%) in materia di responsabilità sanitaria si applica la Tabella Unica Nazionale introdotta dal D.P.R. 13 gennaio 2025 n. 12, in vigore dal 5 marzo 2025; per le lesioni di lieve entità (micropermanenti) resta il riferimento dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni private.
- Invalidità temporanea: il periodo, totale o parziale, in cui sei stato impossibilitato a svolgere le normali attività a causa dell’infezione e delle cure.
- Danno morale: la sofferenza interiore patita.
- Spese: cure, farmaci, accertamenti, eventuale assistenza, oltre alle perdite di reddito.
- Danno da perdita del rapporto parentale: nei casi più gravi, se l’infezione ha causato la morte del paziente, sono i familiari ad avere diritto al risarcimento per la perdita del congiunto.
Ricorda il termine: trattandosi di responsabilità contrattuale della struttura, la prescrizione è di dieci anni dal momento in cui il danno si è manifestato. È un margine ampio, ma non un motivo per attendere: più tempo passa, più è difficile recuperare documentazione e ricostruire il nesso.
Un caso pratico
Tizio si ricovera per un intervento di protesi all’anca. L’operazione riesce, ma dieci giorni dopo, ormai a casa, la ferita chirurgica si infiamma: gli esami microbiologici identificano un batterio tipicamente ospedaliero e resistente a più antibiotici. Tizio deve affrontare un secondo intervento e mesi di cure.
Cosa fa? Richiede la cartella clinica completa e conserva tutti i referti microbiologici. Si rivolge a un medico-legale: la tempistica (infezione comparsa a dieci giorni dall’intervento, compatibile con l’incubazione), la sede (proprio il sito chirurgico, senza patologie preesistenti) e il tipo di germe rendono altamente probabile l’origine ospedaliera. Tizio, tramite avvedimento del proprio avvocato, avvia un accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c.
A questo punto è l’ospedale a dover provare di aver applicato i protocolli di sterilizzazione, igiene e sorveglianza nel caso concreto. La struttura esibisce i protocolli scritti, ma non riesce a documentare la loro concreta applicazione né un’adeguata sorveglianza nel periodo dell’intervento di Tizio. Non avendo fornito la prova liberatoria, risponde del danno: a Tizio vengono riconosciuti il danno biologico permanente, l’invalidità temporanea, le spese di cura e il danno morale.
La morale è quella da cui siamo partiti: in materia di infezioni ospedaliere il paziente non deve dimostrare la «colpa» dell’ospedale. Deve provare l’infezione e il collegamento con il ricovero; è la struttura a doversi discolpare, dimostrando di aver fatto, concretamente, tutto il possibile per evitarla.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.