Testo dell'articoloVigente
In breve: quando un congiunto muore in ospedale per un sospetto errore medico, i familiari possono chiedere due cose diverse. Da un lato il proprio dolore per la perdita del parente (danno da perdita del rapporto parentale, detto iure proprio); dall’altro i danni che il defunto ha maturato in prima persona prima di morire e che passano agli eredi (iure hereditatis). Si tratta di due binari distinti, con beneficiari e criteri di divisione differenti.
Due tipi di danno da non confondere: iure proprio e iure hereditatis
Il punto di partenza, per non perdersi, è capire che dalla morte di una persona nascono due diritti al risarcimento che hanno natura diversa.
Il primo è un danno che colpisce direttamente i familiari: la sofferenza e lo sconvolgimento di vita per aver perso il proprio caro. È un danno loro, che nasce nel loro patrimonio e che chiedono in nome proprio. Per questo si chiama danno iure proprio (cioè “per diritto proprio”).
Il secondo è un danno che, prima di morire, ha subito la vittima stessa: il malato che ha sofferto nelle ore o nei giorni tra l’errore e il decesso. Questo diritto al risarcimento si forma in capo al defunto e, con la sua morte, entra nell’eredità e passa agli eredi. Per questo si chiama danno iure hereditatis (cioè “per diritto ereditario”).
La distinzione non è un cavillo: cambia chi può chiedere cosa e come ci si divide le somme. Vediamoli uno alla volta.
Il danno da perdita del rapporto parentale (iure proprio)
È il danno più intuitivo: la perdita affettiva, lo strappo nella vita quotidiana, la sofferenza per la morte del congiunto. Spetta direttamente ai familiari più vicini.
Hanno tipicamente diritto a chiederlo:
- il coniuge o la persona unita civilmente;
- i figli e i genitori;
- in molti casi anche fratelli e sorelle, nonni e nipoti;
- il convivente di fatto, quando il legame affettivo stabile è dimostrato.
Un punto importante e spesso frainteso: per chiedere questo danno non è necessario essere eredi. Anche un parente che ha rinunciato all’eredità può comunque chiedere il proprio danno da perdita del rapporto parentale, perché si tratta di un dolore suo, non di qualcosa che eredita dal defunto.
Quanto vale? Non esiste un “prezzo” fisso: il giudice liquida una somma equa tenendo conto del caso concreto. Per dare uniformità, i tribunali usano apposite tabelle. La più diffusa è quella del Tribunale di Milano, che dal 2022 funziona con un sistema “a punti”: a ciascun fattore rilevante viene assegnato un punteggio e la somma dei punti determina l’importo. I fattori considerati sono in particolare l’età della vittima, l’età del familiare superstite, la convivenza, la sopravvivenza di altri parenti e l’intensità del legame affettivo. Esiste anche una tabella alternativa, quella del Tribunale di Roma, costruita in modo parzialmente diverso.
Attenzione a non fare confusione con un’altra novità: la Tabella Unica Nazionale introdotta con il D.P.R. n. 12/2025 riguarda il danno biologico da invalidità permanente (le cosiddette macropermanenti, dal 10% al 100%), non la perdita parentale. Per quest’ultima restano valide le tabelle proprie (Milano a punti / Roma).
I danni del defunto trasmessi agli eredi (iure hereditatis)
Qui non si parla del dolore dei familiari, ma di ciò che ha patito il malato in prima persona prima di spegnersi. La giurisprudenza distingue principalmente due voci.
Il danno biologico terminale
È il danno alla salute sofferto dalla vittima nel periodo tra la lesione e la morte. Per essere riconosciuto serve, secondo la giurisprudenza, che sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo tra l’evento dannoso e il decesso: se la persona è sopravvissuta per ore, giorni o settimane in condizioni gravemente compromesse, quel periodo di compromissione della salute è un danno che si forma in capo a lei. Va liquidato in relazione alla menomazione effettivamente subita fino alla morte, e non richiede che il malato fosse cosciente.
Il danno catastrofale (da lucida agonia)
È invece la sofferenza psichica del morente consapevole della fine imminente: l’angoscia di chi percepisce lucidamente che sta per morire. Qui ciò che conta è l’intensità della sofferenza morale e la lucidità della vittima, a prescindere dalla durata del periodo di sopravvivenza.
La Cassazione ha chiarito che queste due voci vanno valutate e liquidate separatamente, con una stima equitativa autonoma legata alle circostanze concrete, e che non possono essere calcolate come se la vittima avesse riportato un’invalidità permanente al 100%.
Poiché questi danni si sono formati in capo al defunto, alla sua morte entrano nell’eredità e possono essere chiesti dagli eredi: per ottenerli occorre quindi avere accettato l’eredità.
Come si dividono tra i familiari
Ed eccoci al punto pratico che genera più dubbi: le due categorie di danno si dividono con criteri diversi.
- Il danno iure proprio (perdita del rapporto parentale) spetta a ciascun familiare in base al proprio rapporto con il defunto, non secondo le quote ereditarie. La somma del coniuge, quella di ogni figlio, quella di un genitore vengono calcolate ciascuna per sé, in funzione di quel legame. Non si tratta di un’unica torta da spartire in quote: è una somma personale di ognuno.
- Il danno iure hereditatis (biologico terminale e catastrofale) è invece un credito che cade nell’asse ereditario e si divide secondo le quote di eredità, in base a chi e in che misura ha accettato l’eredità.
Esempio del perché è importante: un parente che rinuncia all’eredità perde la sua parte di danno iure hereditatis (perché non è erede), ma conserva il proprio danno da perdita del rapporto parentale, che gli spetta comunque.
Chi risponde, i termini e il tentativo obbligatorio prima della causa
In caso di errore in ospedale possono rispondere sia la struttura sanitaria sia, eventualmente, il singolo medico. La cornice è la Legge Gelli-Bianco (L. n. 24/2017), che disegna un “doppio binario”:
- la responsabilità della struttura è di tipo contrattuale, con prescrizione di norma in 10 anni;
- la responsabilità del medico è di regola extracontrattuale, con prescrizione in 5 anni (salvo che il professionista abbia assunto un’obbligazione contrattuale diretta verso il paziente).
Sul piano pratico la differenza è rilevante: agire contro la struttura è spesso più agevole sia per i termini più lunghi sia per la ripartizione dell’onere della prova.
Prima di poter andare davanti al giudice civile, la legge impone un passaggio preliminare obbligatorio: occorre tentare una consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’art. 696-bis del codice di procedura civile (il cosiddetto ATP a fini conciliativi), oppure, in alternativa, esperire la mediazione. Senza questo tentativo la domanda di risarcimento non è procedibile. Serve quindi muoversi con un legale e un medico-legale fin dall’inizio, anche perché ricostruire una cartella clinica e dimostrare l’errore richiede competenze tecniche.
Il profilo penale: querela e parte civile (cenni)
Se si sospetta un errore grave, può profilarsi anche un reato (tipicamente l’omicidio colposo). I familiari possono presentare una denuncia all’autorità giudiziaria perché valuti l’esistenza di un reato, e nel successivo eventuale processo penale possono costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento anche in quella sede.
È però essenziale capire un punto: il binario civile è autonomo. Anche se non c’è (o non si arriva a) una condanna penale, la richiesta di risarcimento in sede civile resta possibile e segue regole proprie. Le due strade possono coesistere, ma non sono la stessa cosa.
Un caso pratico: Tizio, la moglie Caia e i figli
Tizio viene ricoverato e muore dopo alcuni giorni di degenza per un sospetto errore nel trattamento. Restano la moglie Caia e due figli, Mevio e Sempronia. Come si articolano le richieste?
Danno iure proprio (perdita del rapporto parentale). Caia chiede il proprio danno come moglie; Mevio e Sempronia ciascuno il proprio come figli. Sono tre somme distinte, calcolate ognuna in base al rispettivo legame con Tizio (età, convivenza, intensità del rapporto). Non si tratta di dividere un’unica cifra: ciascuno ha la sua.
Danno iure hereditatis (biologico terminale e catastrofale). Nei giorni tra l’errore e il decesso Tizio ha sofferto: quel danno si è formato in capo a lui ed è ora un credito dell’eredità. Caia, Mevio e Sempronia lo chiedono in quanto eredi, dividendolo secondo le loro quote ereditarie.
Se, per ipotesi, Sempronia rinunciasse all’eredità, perderebbe la sua quota del danno iure hereditatis, ma manterrebbe comunque il proprio danno da perdita del rapporto parentale, perché quello le spetta come figlia a prescindere dalla qualità di erede.
Prima della causa, la famiglia (con il proprio legale) dovrà attivare l’ATP ex art. 696-bis c.p.c. o la mediazione, agendo verosimilmente verso la struttura sanitaria, e potrà valutare in parallelo se presentare denuncia in sede penale.
Questa guida ha finalità informative e divulgative ed è redatta da un praticante; non sostituisce la consulenza di un avvocato e di un medico-legale, indispensabili per valutare il singolo caso.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.