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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Sì, puoi agire, ma il punto decisivo è uno: in un gruppo WhatsApp scatta la diffamazione (reato) solo se almeno due persone oltre te hanno letto il messaggio offensivo e tu non eri il destinatario diretto dell’offesa. Se invece l’offesa era rivolta a te, presente e in grado di leggerla, si tratta di ingiuria, che dal 2016 non è più reato (resta però risarcibile in sede civile). In ogni caso hai 3 mesi di tempo per presentare la querela.

Diffamazione o ingiuria? La differenza che cambia tutto

Molte persone pensano che qualunque insulto scritto in chat sia «diffamazione». Non è così, e la distinzione è tutt’altro che teorica: cambia perfino se c’è o non c’è un reato.

La regola sta nel codice penale:

L’ingiuria è stata depenalizzata dal d.lgs. 7/2016: oggi è un illecito civile. Chi insulta una persona presente non rischia il processo penale, ma una sanzione pecuniaria civile versata allo Stato, oltre all’eventuale risarcimento del danno verso la vittima.

Perché questo conta in una chat di gruppo? Perché in un gruppo WhatsApp la persona offesa spesso è dentro al gruppo e legge il messaggio. In quel caso la giurisprudenza tende a parlare di ingiuria (illecito civile aggravato dalla presenza di più persone), non di diffamazione. La diffamazione vera e propria si configura quando la vittima non fa parte della chat in cui viene infangata: si parla di lei in sua assenza, davanti agli altri membri.

In pratica, prima di pensare alla querela, chiediti: ero io nel gruppo a leggere quell’offesa rivolta a me, o si parlava male di me dove io non c’ero? La risposta decide la strada da prendere.

Quante persone servono: il requisito della comunicazione con più persone

La diffamazione richiede che l’offesa sia comunicata a più persone. La giurisprudenza ha precisato cosa significhi «più persone»: servono almeno due destinatari diversi dall’autore e dalla vittima.

Due aspetti importanti:

Tradotto sul tuo caso: se nel gruppo, oltre a chi ha scritto, ci sono almeno due partecipanti che hanno potuto leggere il messaggio su una persona assente, il requisito numerico della diffamazione è di regola integrato. È uno dei motivi per cui le chat di gruppo sono terreno tipico di questo reato: difficilmente l’offesa resta confinata a una sola persona.

Il gruppo WhatsApp è «pubblico»? L’aggravante del mezzo

La diffamazione è più grave (aggravata, art. 595 comma 3 c.p.) quando è commessa con la stampa o con «qualsiasi altro mezzo di pubblicità», categoria nella quale rientrano tipicamente i social aperti, i siti e i forum accessibili a chiunque. L’aggravante non è un dettaglio: alza le pene e pesa sul risarcimento.

La domanda che si pone è: una chat di gruppo chiusa rientra in questo «mezzo di pubblicità»? Qui la giurisprudenza distingue. Secondo la Cassazione (sent. n. 42783/2024), una chat WhatsApp conserva una connotazione di riservatezza: i messaggi sono destinati a un numero identificato e preventivamente accettato di persone e non si diffondono a un pubblico indeterminato. Per questo, in quel caso, la Corte ha escluso l’aggravante del mezzo di pubblicità, qualificando il fatto come diffamazione semplice — anche se il gruppo contava molti membri (nel caso esaminato, 156).

Cosa portare a casa, con prudenza:

Questa è una materia in evoluzione e molto legata al caso concreto: la qualificazione (semplice o aggravata) spetta al giudice e va valutata con un legale. Non darla per scontata in un senso o nell’altro.

Come raccogliere le prove

La diffamazione si dimostra con la prova del messaggio e di chi l’ha letto. Muoviti subito, perché i messaggi possono essere cancellati.

Più la documentazione è ordinata e datata, più sarà solida sia in sede penale sia in quella civile.

Querela: termini e cosa puoi ottenere

La diffamazione è procedibile a querela della persona offesa: senza la tua querela, lo Stato non procede. Il termine è di 3 mesi e decorre dal giorno in cui hai avuto notizia del fatto (in genere, da quando hai letto o saputo dell’offesa e ne conosci l’autore). È un termine breve: non rimandare.

La querela si presenta ai Carabinieri, alla Polizia o in Procura, allegando gli screenshot e indicando i testimoni. Cosa puoi ottenere:

E se quello che hai subito è un’ingiuria (offesa rivolta a te, presente)? Allora non c’è querela penale, ma puoi comunque agire in sede civile per il risarcimento: la presenza di più persone che hanno letto pesa come elemento di aggravio del danno.

Un caso pratico: Tizio, Caio e Sempronio

Scenario A — diffamazione. In un gruppo WhatsApp di condominio Tizio scrive che Sempronio «ruba sui conti dell’amministrazione». Sempronio non è nel gruppo. Caio e altri otto vicini leggono. Qui ci sono tutti gli elementi: offesa alla reputazione, comunicazione a più persone (ben oltre due), vittima assente. Sempronio può presentare querela entro 3 mesi da quando lo viene a sapere e chiedere il risarcimento. Trattandosi di gruppo chiuso, secondo l’orientamento sopra citato si discuterà con prudenza se sia diffamazione semplice o aggravata.

Scenario B — ingiuria. Stesso gruppo, ma stavolta Sempronio è presente e Tizio gli scrive direttamente «sei un ladro». L’offesa è rivolta a una persona presente che la legge: siamo nell’area dell’ingiuria, depenalizzata. Sempronio non può fare querela penale, ma può agire in civile per il risarcimento, valorizzando il fatto che l’offesa sia stata letta da molti.

Come vedi, la stessa frase, nello stesso gruppo, porta a conseguenze giuridiche diverse a seconda che la vittima sia dentro o fuori dalla conversazione. Per questo, prima di muoverti, conviene inquadrare bene il tuo caso con un professionista.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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