Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- L’OIC 33 «Passaggio ai principi contabili nazionali», pubblicato il 25 marzo 2020, si applica ai bilanci con esercizio avente inizio dal 1° gennaio 2020 o data successiva (è ammessa l’applicazione anticipata).
- Riguarda le società che redigono per la prima volta il bilancio secondo il codice civile e gli OIC dopo aver applicato altre regole contabili, tipicamente gli IAS/IFRS.
- La regola generale è l’applicazione retroattiva: i principi OIC si applicano come se fossero sempre stati in vigore, con un vero e proprio stato patrimoniale di apertura alla data di transizione.
- L’Appendice A elenca le fattispecie in cui la retroattività può essere evitata senza dover fornire spiegazioni: aggregazioni aziendali, strumenti derivati, titoli ibridi non quotati, alcuni debiti sorti prima della transizione.
- In nota integrativa vanno indicati i motivi del passaggio, la data di transizione e una riconciliazione del patrimonio netto tra il vecchio e il nuovo set di regole, al lordo e al netto dell’effetto fiscale.
Cos’è l’OIC 33 e quando si applica
L’OIC 33 nasce per colmare un vuoto: prima della sua pubblicazione non esisteva un principio contabile nazionale dedicato specificamente al passaggio di una società dagli IAS/IFRS (o da altre regole contabili) al bilancio redatto secondo il codice civile e gli OIC. Il caso tipico è quello di una controllata italiana che redigeva il bilancio in IAS/IFRS perché appartenente a un gruppo quotato o per obbligo normativo, e che se ne libera — per uscita dal perimetro di consolidamento quotato, cessione a un gruppo che non adotta gli IFRS, o venir meno dei presupposti dimensionali/di quotazione che imponevano gli IAS — tornando quindi a redigere il bilancio secondo le regole nazionali.
L’obiettivo dichiarato del principio è dare al lettore del bilancio una rappresentazione trasparente e confrontabile: sia mostrando l’impatto del cambiamento sui saldi patrimoniali di apertura, sia consentendo il confronto con l’esercizio precedente attraverso il bilancio comparativo. Per raggiungere questo obiettivo l’OIC ha scelto il modello dell’applicazione retroattiva, così da evitare che il bilancio di transizione crei un salto informativo rispetto a quello precedente, redatto con regole diverse.
Il modello retroattivo e lo stato patrimoniale di apertura
In base all’OIC 33 la società determina lo stato patrimoniale, il conto economico e il rendiconto finanziario del periodo comparativo e redige uno stato patrimoniale di apertura alla data di transizione. In questo documento: si rilevano solo le attività e le passività che soddisfano i criteri di rilevazione iniziale previsti dagli OIC (le altre vanno eliminate); si riclassificano le voci quando necessario per rispettare tali criteri; si applicano i criteri di valutazione OIC, anche quando questo comporta una diversa misurazione rispetto al bilancio IAS/IFRS precedente.
Il principio richiama espressamente l’OIC 29 (cambiamenti di principi contabili, stime, correzione di errori) e l’art. 2423, comma 4, del codice civile: non si applica retroattivamente quando ciò risulti non fattibile nonostante ogni ragionevole sforzo, eccessivamente oneroso, oppure quando gli effetti siano irrilevanti. Va però tenuta ferma la differenza di scopo tra i due principi: l’OIC 29 disciplina i cambiamenti «interni» al sistema OIC (nell’ambito dello stesso set di regole, ad esempio il passaggio da un criterio di valutazione ammesso a un altro), mentre l’OIC 33 riguarda specificamente la transizione «esterna», cioè il primo bilancio OIC dopo l’adozione di un diverso corpo di regole contabili.
Le eccezioni di praticabilità (Appendice A)
L’Appendice A dell’OIC 33, che ne costituisce parte integrante, elenca le fattispecie per cui la società può non applicare la retroattività senza doverne spiegare il motivo (restando comunque libera di farlo, se preferisce). Le principali riguardano:
- Aggregazioni aziendali: chi aveva adottato gli IAS/IFRS può scegliere di non riapplicare retroattivamente le regole nazionali alle aggregazioni effettuate in passato secondo l’IFRS 3, mantenendo i valori già iscritti — a condizione che le attività e passività iscritte per effetto dell’aggregazione soddisfino comunque i requisiti di iscrizione previsti dagli OIC;
- Strumenti finanziari derivati: la società può avvalersi delle semplificazioni di prima applicazione previste dall’OIC 32 stesso;
- Titoli ibridi non quotati: quelli valutati al fair value secondo gli IAS/IFRS possono continuare a essere valutati al fair value anche dopo il passaggio agli OIC, evitando un oneroso e per certi versi arbitrario esercizio di scorporo;
- Debiti: le regole dell’OIC 19 sull’eliminazione contabile dei debiti si applicano solo ai debiti sorti dopo la data di apertura del primo bilancio OIC, non retroattivamente a quelli preesistenti.
| Voce interessata | Regola generale (retroattiva) | Eccezione facoltativa dell’Appendice A |
|---|---|---|
| Aggregazioni aziendali (ex IFRS 3) | Ricostruzione secondo i criteri OIC fin dall’origine | Mantenimento dei valori già iscritti, se le poste restano iscrivibili secondo gli OIC |
| Strumenti finanziari derivati | Applicazione piena dell’OIC 32 dalla data di transizione | Semplificazioni di prima applicazione previste dall’OIC 32 stesso |
| Titoli ibridi non quotati | Eventuale scorporo secondo i criteri OIC | Mantenimento della valutazione al fair value già adottata in IAS/IFRS |
| Debiti preesistenti | Applicazione OIC 19 anche ai debiti sorti prima della transizione | OIC 19 applicato solo ai debiti sorti dopo l’apertura del primo bilancio OIC |
Effetti sul patrimonio netto e informativa in nota integrativa
Le differenze che emergono dal passaggio — cioè lo scarto tra i valori iscritti secondo le vecchie regole e quelli ricalcolati secondo gli OIC alla data di transizione — sono imputate agli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto di apertura, al netto del relativo effetto fiscale, con separata evidenza dello stesso in nota integrativa. La nota integrativa deve inoltre indicare: le ragioni del passaggio e la data di transizione; una riconciliazione del patrimonio netto che evidenzi le principali differenze; se già presentato in precedenza, le rettifiche di rilievo al rendiconto finanziario; l’elenco delle voci per cui si sono utilizzate le esenzioni dell’Appendice A; l’elenco delle voci per cui la determinazione retroattiva non è stata fattibile, con le relative motivazioni.
Esempio pratico
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Gamma Spa era controllata di un gruppo quotato e redigeva il bilancio in IFRS, capitalizzando in base all’IFRS 16 il diritto d’uso di alcuni immobili in leasing. Ceduta a un gruppo che non adotta gli IAS/IFRS, Gamma redige il primo bilancio OIC: applicando l’OIC 33 elimina dallo stato patrimoniale di apertura l’attività «diritto d’uso» e il debito finanziario correlato, tornando al metodo patrimoniale (canoni a conto economico) previsto dagli OIC per il leasing.
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La differenza tra i valori IFRS eliminati e la situazione secondo gli OIC viene imputata, al netto dell’effetto fiscale, agli utili portati a nuovo di apertura; in nota integrativa Gamma spiega il passaggio e fornisce la riconciliazione del patrimonio netto tra il bilancio IFRS dell’anno precedente e quello OIC di apertura.
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Per un’aggregazione aziendale effettuata anni prima secondo l’IFRS 3, Gamma decide di avvalersi dell’esenzione dell’Appendice A e mantiene l’avviamento già iscritto, senza doverlo ricalcolare retroattivamente secondo l’OIC 24.
Domande frequenti
L’OIC 33 riguarda anche chi redige il bilancio OIC per la prima volta in assoluto, senza aver mai applicato gli IAS/IFRS?
No: l’OIC 33 disciplina il passaggio da un altro set di regole contabili (tipicamente IAS/IFRS) a quello nazionale. Una società di nuova costituzione che redige da subito il bilancio secondo il codice civile non ha una «transizione» da rappresentare.
Da quando si applica l’OIC 33?
Ai bilanci con esercizio avente inizio dal 1° gennaio 2020 o da data successiva; è comunque ammessa un’applicazione anticipata da parte delle società interessate.
Cosa succede se la retroattività è troppo onerosa da applicare?
Al di fuori delle esenzioni già previste dall’Appendice A, la società può comunque evitare l’applicazione retroattiva quando dimostri che non è fattibile nonostante ogni ragionevole sforzo, che è eccessivamente onerosa, o che i suoi effetti sarebbero irrilevanti — motivandolo in nota integrativa.
L’OIC 33 è la stessa cosa dell’OIC 29?
No: l’OIC 29 disciplina i cambiamenti di principi contabili, le correzioni di errori e i fatti successivi alla chiusura nell’ambito ordinario della gestione OIC di anno in anno; l’OIC 33 è un principio distinto, dedicato specificamente al primo bilancio redatto secondo gli OIC dopo l’adozione di regole contabili diverse.
Da leggere insieme
- Dalla SRL: dall’utile di bilancio al reddito fiscale (quadro RF)
- Art. 83 TUIR: determinazione del reddito complessivo