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In sintesi

Due canali per lo stesso obiettivo

Quando IMU, TARI o un altro tributo comunale non vengono pagati spontaneamente, il Comune ha davanti due strade alternative per la riscossione coattiva. La prima è il ruolo: l’ente affida il credito ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, che applica la disciplina del D.P.R. 602/1973 — la stessa usata per i tributi erariali, con cartella di pagamento, fermo amministrativo, ipoteca, pignoramento. La seconda è l’ingiunzione fiscale, uno strumento che risale al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e che il Comune può utilizzare gestendo la riscossione con proprio personale, in forma associata con altri enti, oppure affidandola a un concessionario privato iscritto all’apposito albo ministeriale (art. 52, D.Lgs. 446/1997).

Per anni l’ingiunzione fiscale è rimasta uno strumento «di serie B» rispetto al ruolo: nata per la riscossione di crediti patrimoniali generici, non aveva mai avuto un aggiornamento organico e la sua equiparazione al ruolo era più un’elaborazione giurisprudenziale che una scelta del legislatore. Un passo decisivo arriva con il D.L. 70/2011, che riconosce espressamente all’ingiunzione la natura di titolo esecutivo, consentendo — tra l’altro — l’iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore anche fuori dalla riscossione a mezzo ruolo (posizione confermata dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 149/E del 2017, dopo anni di incertezza).

L’accertamento esecutivo locale dal 2020

La vera svolta arriva con la legge di bilancio 2020 (art. 1, co. 792 e seguenti, L. 160/2019), che introduce per gli enti locali lo schema già sperimentato dall’Agenzia delle Entrate per i tributi erariali: l’accertamento esecutivo. In pratica, l’avviso di accertamento notificato dal Comune (o dal suo concessionario) non è più soltanto un atto impositivo che apre la strada a una successiva cartella o ingiunzione, ma diventa esso stesso titolo esecutivo, decorsi i termini per il pagamento o per il ricorso: non serve un atto ulteriore per avviare pignoramenti, fermi o ipoteche.

La misura riguarda province, città metropolitane, comuni, comunità montane, unioni di comuni e consorzi tra enti locali — non le Regioni, che restano fuori dal perimetro della riforma — e si applica agli atti emessi dal 1° gennaio 2020: gli accertamenti emessi entro il 31 dicembre 2019, anche se notificati nei primi giorni di gennaio 2020, seguono ancora il vecchio schema con ruolo o ingiunzione separata. La notifica avviene con semplice raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di ricorrere alle procedure previste per gli atti giudiziari.

Sull’importo dovuto, se l’accertamento diventa esecutivo, si aggiungono gli oneri di riscossione: il 3% delle somme dovute (fino a un massimo di 300 euro) se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla data di esecutività dell’atto, il 6% (fino a 600 euro) se il pagamento arriva oltre quel termine. Le sanzioni, a differenza del tributo, restano riscuotibili in forma frazionata secondo le regole ordinarie (art. 19, D.Lgs. 472/1997).

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Decadenza e prescrizione: due termini diversi

Prima di arrivare alla fase esecutiva, il Comune deve rispettare un termine di decadenza per notificare l’avviso: secondo l’art. 1, co. 161, della L. 296/2006, gli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio vanno notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati (o avrebbero dovuto essere) effettuati. Per un’IMU dovuta nel 2021, ad esempio, il Comune ha tempo fino al 31 dicembre 2026 per notificare l’accertamento: oltre quella data, l’atto è tardivo e annullabile per decadenza, a prescindere dal merito della pretesa.

Una volta notificato l’atto — che sia diventato definitivo per mancata impugnazione o confermato in giudizio — si apre un discorso diverso, quello della prescrizione: il diritto del Comune a riscuotere coattivamente si estingue trascorso il tempo previsto dalla legge se nel frattempo non intervengono atti che lo interrompono. Per i tributi locali a carattere periodico (la TARI su tutte, ma anche altre entrate ricorrenti) il termine è quinquennale, ai sensi dell’art. 2948, n. 4, del codice civile, come confermato dalla Cassazione anche di recente. Punto importante: la definitività dell’atto non impugnato non trasforma automaticamente il termine breve in decennale — serve un titolo di natura giudiziale (art. 2953 c.c.), non basta la cartella o l’ingiunzione non contestata in tempo.

Cosa fare quando arriva l’atto

Ricevuto un avviso di accertamento esecutivo, una cartella di pagamento o un’ingiunzione fiscale, conviene innanzitutto controllare la data di notifica e la correttezza formale dell’atto (indirizzo, periodo d’imposta, importo, indicazione dell’ufficio competente), poi verificare se i termini di decadenza per la notifica sono stati rispettati e se, per i debiti più vecchi, non sia già maturata la prescrizione. Se l’importo è corretto ma non si riesce a pagare in un’unica soluzione, si può chiedere la rateazione secondo il regolamento del Comune: la disciplina della riscossione locale (art. 1, co. 796-797, L. 160/2019) vincola la potestà regolamentare dell’ente, che per i debiti superiori a 6.000,01 euro non può prevedere una durata massima inferiore a 36 rate mensili; per importi inferiori le condizioni sono più libere. Se invece l’atto contiene un errore riconoscibile (rendita catastale sbagliata, pagamento già effettuato, immobile venduto), prima di tutto va valutata un’istanza in autotutela al Comune; se il termine di 60 giorni per il ricorso sta per scadere, conviene comunque presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria per non perdere la tutela giurisdizionale.

Ruolo (AdER) Ingiunzione fiscale Accertamento esecutivo locale
Base normativa D.P.R. 602/1973 R.D. 639/1910 Art. 1, co. 792 ss., L. 160/2019
Chi lo emette Agenzia Entrate-Riscossione, su affidamento del Comune Comune o concessionario privato iscritto all’albo Comune o concessionario privato iscritto all’albo
Titolo esecutivo Sì, il ruolo stesso Sì, dal D.L. 70/2011 Sì, l’avviso stesso, decorsi i termini
Atto successivo necessario Cartella di pagamento Nessuno (l’ingiunzione è già esecutiva) Nessuno
Vigenza Sempre disponibile Sempre disponibile Atti emessi dal 1° gennaio 2020

Esempio pratico

  • Tizio non versa il saldo IMU 2021 su un fabbricato: il Comune, che gestisce la riscossione con accertamento esecutivo, notifica l’avviso a novembre 2026 — in tempo, perché il termine di decadenza scade il 31 dicembre 2026 (quinto anno successivo al 2021). Se Tizio non paga né fa ricorso entro 60 giorni, l’atto diventa titolo esecutivo e si aggiungono gli oneri di riscossione (3% entro 60 giorni dall’esecutività, 6% oltre).

  • Caio riceve nel 2026 un’ingiunzione fiscale per una TARI del 2019: la cartella dell’epoca, mai impugnata, gli era stata notificata nel 2020. Tra il 2020 e il 2026 non risultano altri atti che abbiano interrotto il termine: essendo trascorsi più di 5 anni, Caio può eccepire la prescrizione, perché il mancato ricorso contro la cartella non l’ha trasformata in un credito prescrivibile in 10 anni.

  • Sempronia, che ha un debito TARI di 8.000 euro, chiede al Comune la rateazione: avendo un importo superiore a 6.000,01 euro, ha diritto a un piano fino ad almeno 36 rate mensili secondo il regolamento comunale.

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Domande frequenti

Qual è la differenza pratica tra ruolo e ingiunzione fiscale?

Il ruolo passa sempre da Agenzia delle Entrate-Riscossione e segue le regole del D.P.R. 602/1973 (compresa la cartella di pagamento); l’ingiunzione fiscale è invece uno strumento che il Comune può gestire direttamente o tramite un concessionario privato, senza il passaggio da AdER, con una disciplina delle rateazioni definita dal regolamento comunale.

L’avviso di accertamento IMU può arrivare dopo molti anni?

No, oltre il termine di decadenza (31 dicembre del quinto anno successivo a quello del versamento omesso) il Comune non può più notificare validamente l’accertamento: l’atto tardivo è annullabile per decadenza, indipendentemente dal fatto che l’imposta fosse effettivamente dovuta.

Se non pago l’ingiunzione fiscale cosa succede?

Essendo già titolo esecutivo, il Comune o il concessionario possono avviare direttamente le azioni di riscossione forzata (fermo amministrativo, ipoteca, pignoramento), senza bisogno di notificare un ulteriore atto, salvo il rispetto dei termini e delle garanzie procedurali previste.

Cosa cambia tra decadenza e prescrizione per i tributi locali?

La decadenza riguarda il tempo entro cui il Comune deve notificare l’accertamento (31 dicembre del quinto anno); la prescrizione riguarda invece il tempo entro cui, dopo la notifica, il credito può ancora essere riscosso: per i tributi locali periodici come la TARI è di 5 anni, non 10.

Posso chiedere la rateazione anche di un’ingiunzione fiscale?

Sì, ma le condizioni non sono quelle standard di Agenzia delle Entrate-Riscossione: per l’ingiunzione fiscale si applica il regolamento del singolo Comune, che per i debiti superiori a 6.000,01 euro non può comunque prevedere una durata massima inferiore a 36 rate mensili (art. 1, co. 796-797, L. 160/2019).

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