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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Proroga per il 2026 delle misure CIGS ex art. 44, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, del D.L. 109/2018 conv. L. 130/2018, con autorizzazione fino a sei mesi non prorogabili in caso di cessazione attività e prospettive di riassorbimento.
  • Limite di spesa di 20 milioni di euro per il 2026, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
  • Incremento del limite di spesa per la misura ex art. 1, c. 193, L. 207/2024: da 100 milioni a 150 milioni di euro annui per gli anni 2026 e 2027.
  • Copertura del comma 173 (50 milioni di euro annui 2026-2027) a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
  • Rimodulazione delle autorizzazioni di spesa ex art. 4-ter, c. 14, D.L. 4/2024 conv. L. 28/2024, con incrementi 2027-2028 e riduzioni compensative del Fondo sociale.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commi 172-175 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Fondi Coperture Finanziarie

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. Per l’anno 2026 sono prorogate le misure di cui all’articolo 44, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, primo e secondo periodo, del , convertito, con modificazioni, dalla decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 legge 16 . Ai sensi del primo periodo, per l’anno 2026, può essere autorizzato, previo accordo stipulatonovembre 2018, n. 130 in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2026. Agli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decretolegge 29 novembre , convertito, con modificazioni, dalla .2008, n. 185 legge 28 gennaio 2009, n. 2 . All’ , le parole: «nel limite diarticolo 1, comma 193, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 spesa di 100 milioni di euro per ciascuno di tali anni» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2025 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027». . Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 173, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del , convertito, con modificazioni, dalla .decretolegge 29 novembre 2008, n. 185 legge 28 gennaio 2009, n. 2 . All’ , convertito, con modificazioni, dalla articolo 4-ter, comma 14, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4 , le parole: «21,9 milioni di euro per l’anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «24,1legge 15 marzo 2024, n. 28 milioni di euro per l’anno 2027» e le parole: «3,5 milioni di euro per l’anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «12,2 milioni di euro per l’anno 2028». II Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, , convertito, con modificazioni, dalla lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 legge 28 gennaio , è ridotto di 3,15 milioni di euro per l’anno 2027, di 11,15 milioni di euro per l’anno 2028 e di 2 milioni di2009, n. 2 euro per l’anno 2030 ed è aumentato di 3,1 milioni di euro per l’anno 2029.

Il pacchetto integrato di proroghe

I commi 172-175 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) compongono un pacchetto coordinato di proroghe e rimodulazioni che, nel complesso, ridisegna il quadro degli ammortizzatori sociali straordinari per il prossimo biennio, intervenendo anche sul piano contabile mediante una serie di operazioni di copertura a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, conv. L. 28 gennaio 2009, n. 2.

Comma 172: CIGS in caso di cessazione attività

Il comma proroga per il 2026 le misure previste dall'art. 44, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, primo e secondo periodo, del D.L. 28 settembre 2018, n. 109, conv. L. 16 novembre 2018, n. 130. Si tratta di strumenti dedicati al trattamento di integrazione salariale straordinaria per imprese che hanno cessato o stanno cessando l'attività produttiva, qualora sussistano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale. La proroga prevede la possibilità di autorizzare, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (con eventuale presenza del Ministero delle imprese e del made in Italy), un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi non ulteriormente prorogabili, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per il 2026, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Logica dell'istituto: traghettare verso la nuova occupazione

L'art. 44 D.L. 109/2018 è nato per gestire le situazioni patologiche in cui un'impresa ha esaurito la propria capacità produttiva ma non si vuole disperdere immediatamente il capitale umano, nell'attesa di processi di reindustrializzazione del sito o di assorbimento del personale da parte di soggetti acquirenti, conferitari o subentranti. La condizione di accesso è rigorosa: deve esistere un accordo in sede governativa che attesti le concrete prospettive di riassorbimento. La proroga al 2026, con un tetto di sei mesi, segnala la persistenza di crisi industriali complesse non ancora pienamente risolte sul territorio nazionale.

Comma 173: incremento delle nuove garanzie occupazionali ex L. 207/2024

Il comma modifica l'art. 1, c. 193, primo periodo, della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), incrementando il limite di spesa per la misura ivi prevista. La precedente formulazione stabiliva un limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni di operatività; la nuova formulazione mantiene i 100 milioni per il 2025 ma eleva a 150 milioni di euro la spesa massima per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Si tratta di un rafforzamento significativo (+50% per anno) della dotazione di una misura di sostegno già introdotta nella scorsa manovra finanziaria.

Comma 174: copertura del comma 173

Gli oneri derivanti dall'incremento del comma 173, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, sono coperti integralmente a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. La copertura ricalca lo schema già visto nei commi 166-168: il Fondo viene utilizzato come serbatoio per finanziare gli interventi di natura emergenziale. L'impatto cumulato sui due anni è di 100 milioni di euro a riduzione del Fondo, oltre ai 20 milioni del comma 172 per il solo 2026.

Comma 175: rimodulazione delle autorizzazioni di spesa

Il comma modifica l'art. 4-ter, c. 14, del D.L. 18 gennaio 2024, n. 4, conv. L. 15 marzo 2024, n. 28, sostituendo le parole «21,9 milioni di euro per l'anno 2027» con «24,1 milioni di euro per l'anno 2027» e «3,5 milioni di euro per l'anno 2028» con «12,2 milioni di euro per l'anno 2028». Si tratta di un incremento dell'autorizzazione di spesa pari a +2,2 milioni nel 2027 e +8,7 milioni nel 2028. La copertura è garantita mediante riduzioni del Fondo sociale per occupazione e formazione di 3,15 milioni nel 2027, 11,15 milioni nel 2028 e 2 milioni nel 2030, parzialmente compensate da un incremento di 3,1 milioni nel 2029.

Coordinamento con la disciplina ordinaria del D.Lgs. 148/2015

Le misure derogatorie dei commi 172-175 si collocano al di fuori della disciplina generale degli ammortizzatori sociali codificata nel D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. In particolare, il limite ordinario di durata della CIGS è fissato dall'art. 22 di tale decreto in 24 mesi (36 per riorganizzazione) nel quinquennio mobile; le misure derogatorie consentono di superare tali limiti. Il professionista che assiste imprese in tali condizioni deve coordinare attentamente le istanze, considerando che le autorizzazioni in deroga richiedono un percorso procedurale aggravato e una valutazione caso per caso.

Profili operativi

Sul piano operativo, il professionista deve: (i) verificare la sussistenza delle concrete prospettive di riassorbimento occupazionale richieste dall'art. 44, c. 1-ter, del D.L. 109/2018, anche tramite due diligence sulla capacità finanziaria del soggetto acquirente o conferitario; (ii) presidiare l'accordo in sede governativa, che può coinvolgere strutture di crisi del MIMIT; (iii) valutare l'impatto sui flussi previdenziali e fiscali del personale interessato, considerando il regime contributivo agevolato; (iv) monitorare la pubblicazione dei decreti interministeriali Lavoro-MEF di ripartizione delle risorse e delle circolari INPS attuative.

Considerazioni di sistema

L'incremento del 50% del limite di spesa ex L. 207/2024 (comma 173) testimonia che la misura, di recente introduzione, sta riscontrando una domanda significativa nel mercato del lavoro italiano. Sul fronte della finanza pubblica, l'uso massivo del Fondo sociale per occupazione e formazione come strumento di copertura conferma la natura strutturalmente derogatoria di queste misure, che dovrebbero trovare collocazione in una cornice organica di riordino degli ammortizzatori sociali, in linea con gli interventi già avviati dalla L. 234/2021.

Domande frequenti

Quando l'impresa può accedere alla CIGS in caso di cessazione attività ex art. 44 D.L. 109/2018?

L'accesso richiede tre condizioni concorrenti: (i) l'azienda deve aver cessato o stare cessando l'attività produttiva; (ii) devono sussistere concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale; (iii) deve essere stipulato un accordo in sede governativa presso il Ministero del lavoro, anche con presenza del Ministero delle imprese e del made in Italy. La proroga 2026 prevede un'autorizzazione fino a sei mesi non ulteriormente prorogabili, nel limite di 20 milioni di euro complessivi a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. Il professionista deve verificare la sussistenza effettiva delle prospettive di riassorbimento e supportare l'azienda nella negoziazione dell'accordo ministeriale, che assume rilievo formale come presupposto di legittimità dell'autorizzazione.

Cosa cambia con l'incremento del limite di spesa ex art. 1, c. 193, L. 207/2024?

Il comma 173 della LB 2026 incrementa il limite di spesa annua della misura prevista dall'art. 1, c. 193, della L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) da 100 a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Si tratta di un rafforzamento del 50% rispetto alla dotazione originaria, che testimonia una domanda significativa della misura nel mercato del lavoro. La copertura, pari a 50 milioni di euro per ciascun anno, è garantita a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. Il professionista deve verificare l'effettiva operatività della misura e la coerenza dei requisiti applicativi con la situazione dell'impresa assistita, considerando la natura selettiva delle misure di sostegno previste dalla legge di bilancio.

Quale è l'effetto netto delle modifiche del comma 175 sul Fondo sociale?

Il comma 175 produce un effetto netto negativo sul Fondo sociale per occupazione e formazione su un orizzonte pluriennale. In particolare, si registrano riduzioni del Fondo per 3,15 milioni di euro nel 2027, 11,15 milioni nel 2028 e 2 milioni nel 2030, parzialmente compensate da un incremento di 3,1 milioni nel 2029. L'effetto netto cumulato è quindi una riduzione di circa 13,2 milioni di euro su tre annualità. Le risorse vengono trasferite all'autorizzazione di spesa ex art. 4-ter, c. 14, del D.L. 4/2024, che vede incrementi di 2,2 milioni nel 2027 e 8,7 milioni nel 2028. Il meccanismo di compensazione segue le regole di copertura ordinarie previste dall'art. 17 della L. 196/2009 di contabilità e finanza pubblica.

Come si coordina l'art. 44 D.L. 109/2018 con la disciplina ordinaria della CIGS?

L'art. 44 D.L. 109/2018 introduce una disciplina speciale derogatoria rispetto al D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, che regola in via ordinaria la CIGS. In particolare, consente di superare i limiti ordinari di durata previsti dall'art. 22 del D.Lgs. 148/2015 (24 mesi nel quinquennio mobile, elevabili a 36 per riorganizzazione) attraverso autorizzazioni straordinarie subordinate ad accordi in sede governativa. La proroga 2026 mantiene il vincolo dei sei mesi massimi non ulteriormente prorogabili e richiede la sussistenza di concrete prospettive di riassorbimento occupazionale. Il professionista deve coordinare attentamente le istanze con i flussi UniEmens e con gli adempimenti procedurali ex artt. 24-25 del D.Lgs. 148/2015.

Quali sono le verifiche da fare per accedere alle misure dei commi 172-175?

Il professionista deve effettuare una serie di verifiche preliminari: (i) inquadrare correttamente la situazione aziendale (cessazione attività, riorganizzazione, crisi industriale complessa) rispetto alle fattispecie normative richiamate; (ii) verificare i requisiti di accesso alle singole misure, in particolare la sussistenza delle prospettive di riassorbimento per il comma 172; (iii) presidiare la procedura di accordo in sede governativa, predisponendo la documentazione necessaria a supporto delle istanze; (iv) monitorare i decreti interministeriali Lavoro-MEF e le circolari INPS attuative; (v) verificare l'impatto sui flussi previdenziali, fiscali e contabili, anche in coordinamento con gli adempimenti ex art. 2086 c.c. e art. 3 del D.Lgs. 14/2019 in tema di adeguati assetti organizzativi.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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